Bancarotta fraudolenta: anche gli amministratori di fatto sono responsabili

Redazione 29/03/12
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Anna Costagliola

Con la sentenza n. 11649 del 27 marzo 2012, i giudici della V sezione della Cassazione penale, in continuità con la linea interpretativa seguita dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che è giunta ad attribuire rilevanza al mero esercizio di fatto di funzioni, superando così la fictio iuris della necessità di nomina implicita, ha ribadito l’equiparazione, sul fronte dei doveri, tra la figura dell’amministratore di fatto e quella dell’amministratore di diritto, per cui il primo risponde a titolo di reato proprio di tutte le condotte penalmente rilevanti.

È ritenuto «amministratore di fatto» colui che esercita in modo continuativo funzioni di amministrazione in una società di capitali, cioè prende decisioni e compie atti di gestione, a nome e per conto della stessa, senza essere stato investito da una deliberazione, giuridicamente esistente, sulla base della legge o dello statuto. Le situazioni in cui ricorre tale figura sono quelle, ad esempio, in cui la nomina ad amministratore sia irregolare, in presenza di una causa di nullità o annullabilità o ineleggibilità. Si ha inoltre un amministratore di fatto nel caso in cui questo, pur interdetto, inabilitato, dichiarato fallito o condannato a pena che comporti l’interdizione, continui di fatto ad amministrare la società.

Tanto premesso, ai sensi dell’art. 2369 c.c., in cui la figura dell’amministratore di fatto trova un espresso referente normativo, lo stesso è da ritenersi gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, per cui, nella ricorrenza delle prescritte condizioni oggettive e soggettive, assume la responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall’art. 40, co. 2, c.p.

Una diversa soluzione condurrebbe ad affermare che l’attività penalmente illecita dell’amministratore di fatto non costituisca reato per mancanza di investitura nella carica, con la conseguenza di ritenerlo esonerato da ogni responsabilità penale.

Nella fattispecie concreta, i giudici di Cassazione hanno confermato la decisione con cui le Corti di merito avevano condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore di fatto di una S.r.l. di Palermo, precedentemente dichiarata fallita. Nel rigettare il ricorso con cui l’imputato contestava l’affermata responsabilità, gli Ermellini hanno avuto modo di precisare la distinzione operata dalla giurisprudenza della stessa Cassazione in tema di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta, evidenziando il diverso atteggiarsi, sotto il profilo soggettivo, dei criteri di imputazione di quella patrimoniale e di quella documentale, quando l’amministrazione di diritto non sia anche quello effettivo ma risulti affiancato dalla figura dell’amministratore di fatto.  

Preliminarmente, si intende per bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta consistente nel distrarre, occultare, dissimulare, distruggere o dissipare beni del patrimonio della società oppure nell’esporre o riconoscere passività inesistenti. La bancarotta fraudolenta documentale consiste invece nel sottrarre, distrarre, falsificare o tenere le scritture contabili in modo da rendere impossibile o più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio della società e del movimento dei suoi affari, per un ingiusto profitto o per recare pregiudizio ai creditori. Con riguardo a tale ultima fattispecie di reato la giurisprudenza ha opportunamente affermato che ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cd. «testa di legno»), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili.

Quanto, invece, all’ipotesi della bancarotta patrimoniale, o per distrazione, ricorrente nel caso portato all’attenzione della Corte, non può trovare automatica applicazione, nei confronti dell’amministratore apparente, il principio che afferma la presunzione della dolosa sottrazione di beni dal patrimonio dell’imprenditore fallito in caso di loro mancato ed ingiustificato reperimento una volta accertata la presenza degli stessi nella sua disponibilità. Ciò in quanto la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non implica necessariamente la consapevolezza dei disegni criminosi dell’amministratore di fatto.

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