Esdebitazione del fallito: le Sezioni Unite si pronunciano sul presupposto oggettivo

Redazione 23/11/11
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di Anna Costagliola

Con un’importante sentenza pronunciata a Sezioni Unite (sent. 18 novembre 2011, n. 24215), la Cassazione è intervenuta in materia di esdebitazione del fallito affrontando la controversa questione se, ai fini del riconoscimento del beneficio, occorra il soddisfacimento, almeno parziale, di tutti i creditori concorsuali.

Deve ricordarsi, in proposito, che l’istituto della esdebitazione nell’ambito della procedura fallimentare è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 5/2006, recante la riforma delle procedure concorsuali. Esso consente al debitore fallito, persona fisica, la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente, seppur in presenza di alcune condizioni. L’obiettivo è quello di recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie. In altre parole, il presupposto costituito dal «fallimento» consente al debitore, nel concorso delle condizioni stabilite dalla legge, di provocare una modificazione della propria situazione patrimoniale, consistente nella «liberazione dai debiti residui», che non siano stati soddisfatti attraverso l’esecuzione concorsuale, in modo da creare le condizioni per la reintroduzione dell’imprenditore nel mondo del lavoro.

Il legislatore ha dedicato alla disciplina dell’istituto tre articoli della legge fallimentare (R.D. 267/1942), dedicati rispettivamente ai presupposti per il riconoscimento del beneficio (art. 142 L.F.), al relativo procedimento per ottenerlo (art. 143 L.F.) e agli effetti dell’istituto nei confronti dei creditori concorsuali non concorrenti (art. 144 L.F.). In particolare, l’art. 142 indica le condizioni per la liberazione dai debiti residui individuando, accanto ad un presupposto di carattere soggettivo, attinente alla condotta del soggetto fallito tenuta prima e durante la procedura fallimentare, un presupposto di natura oggettiva funzionale all’applicazione dell’istituto. Con riferimento a tale ultimo presupposto, l’art. 142, co. 2, L.F. testualmente recita: «L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali». La formulazione della norma sul punto presenta evidenti margini di equivocità e non consente, pertanto, di ricostruire con certezza la volontà del legislatore. Il punctum dolens è in particolare rappresentato dall’esatta portata dell’inciso «neppure in parte», dato che la citata locuzione può in effetti riferirsi sia al numero dei creditori concorsuali, sia solo alla parte di soddisfacimento che ogni singolo creditore riceve. Le conseguenze di tali diverse opzioni interpretative non sono di poco momento, giacché, nel primo caso, la totale o parziale soddisfazione anche di un solo creditore potrebbe fa ritenere integrato il presupposto, nel secondo, invece, l’applicazione dell’istituto verrebbe ad essere ridotta ad un numero limitatissimo di casi, per difetto del presupposto oggettivo.

Attualmente, sia in dottrina che in giurisprudenza, esistono orientamenti contrapposti circa l’esatto significato del presupposto di natura oggettiva funzionale all’accesso al beneficio dell’esdebitazione, sicché si è ritenuto opportuno, nell’ambito di una controversia implicante l’accertamento di detto requisito, investire della questione le Sezioni Unite.

In assenza di dati letterali sufficientemente chiari ed univoci per la soluzione della questione, il Collegio è ricorso al criterio interpretativo logico-sistematico per individuare la volutas legis. In detta prospettiva, la Cassazione ha preliminarmente osservato come l’introduzione anche nel nostro ordinamento dell’istituto de quo costituisca espressione dell’orientamento per cui, pur essendo l’insolvenza rappresentata come uno dei possibili esiti, certamente negativo, riconducibile all’attività imprenditoriale svolta, tuttavia non può ricollegarsi a tale esito infausto la definitiva eliminazione dal mercato dell’imprenditore e l’automatica dispersione della ricchezza costituita dalle esperienze da questi acquisite. In questa direzione, l’estinzione dei propri debiti, sia pure subordinata all’esistenza di specifiche condizioni, assume per l’imprenditore fallito una valenza centrale, costituendo la premessa indispensabile per riprendere la propria attività senza avere pendenze di sorta e per espandere pienamente le proprie potenzialità, senza dover subire limitazioni per effetto dei debiti precedenti.

D’altra parte, il riconosciuto carattere eccezionale dell’istituto dell’esdebitazione, in quanto derogante ai principi della responsabilità patrimoniale generale (art. 2740 c.c.) e di sopravvivenza delle obbligazioni insoddisfatte nel fallimento (art. 120 L.F.), è riconducibile all’avvertita esigenza di consentire al debitore imprenditore di ripartire da zero, dopo aver cancellato i debiti pregressi (cd. discharge).

Tanto premesso, le Sezioni Unite ritengono che solo un’interpretazione lata della norma potrebbe inserirsi coerentemente in un sistema volto a facilitare il reinserimento nel mercato di un soggetto produttivo di reddito e lavoro al fine di incrementare altresì le opportunità di crescita del Paese. Pertanto, si afferma nella sentenza che il disposto dell’art. 142 L.F. deve essere interpretato nel senso che ai fini dell’accesso al beneficio occorra il pagamento di una parte dei debiti esistenti. Tuttavia, non stabilendo il legislatore alcunché in ordine all’entità dei crediti da soddisfare rispetto al totale, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito il compito di accertare quando la prescritta condizione si sia verificata, ovvero quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio.

Viceversa, richiedere la soddisfazione in qualche misura di tutti i creditori concorsuali implicherebbe un’applicazione dell’istituto del tutto marginale, contraria all’obiettiva volontà del legislatore di garantirne al contrario un diffuso utilizzo a beneficio e protezione del tessuto imprenditoriale del Paese.

 

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