Violenze domestiche e addebito della separazione

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Il filosofo Benedetto Croce nel capitolo VI “forza e violenza, ragione e impulso”, del saggio del 1938 “La storia come pensiero e come azione”, scriveva: “La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruttrice”.

La famiglia dovrebbe essere il luogo nel quale ognuno si sente più sicuro e riceve esclusivamente affetto, comprensione e protezione.

A volte la realtà è molto diversa e dove ci si dovrebbe sentire al sicuro si consumano episodi di inaudita violenza.

Le vittime di solito sono le donne, a volte la prole, resi inermi da quasi indescrivibili violenze da parte del marito, compagno o genitore, seminando in loro un misto tra terrore e voglia di fuggire da un inferno che non avrebbero immaginato e che non avrebbero mai voluto vivere.

Queste macabre situazioni, di solito hanno come conseguenza lo scioglimento del vincolo coniugale, con separazioni e divorzi in prima linea, quando non si ricorre alla richiesta della dichiarazione di nullità del matrimonio.

     Indice

  1. In che cosa consiste l’addebito della separazione
  2. Addebito della separazione come conseguenza delle violenze domestiche
  3. La violenza domestica come giusta causa per l’allontanamento da una casa familiare senza subire l’addebito

1. In che cosa consiste l’addebito della separazione

I coniugi possono procedere alla separazione giudiziale a causa dell’intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio che la stessa potrebbe arrecare all’educazione dei figli, indipendentemente dal fatto che simili situazioni siano provocate da uno di loro con dolo o colpa.

Il giudizio relativo al comportamento dei coniugi non è completamente irrilevante, perché risalta ai fini della dichiarazione di addebito.

L’articolo 151, comma 2 del codice civile, dispone che “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, dove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

La dichiarazione di addebito, rappresenta l’accertamento giudiziale che la separazione possa essere imputabile a uno o ad entrambi i coniugi (art. 548, comma 2 c.c.) per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri relativi al matrimonio, purché sia una violazione che, per la sua gravità, abbia contributo a determinare la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole.

Prima della pronuncia di addebito ci deve essere una valutazione discrezionale del giudice in relazione alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi.

La valutazione dipende dalla considerazione delle vecchie ipotesi tassative di colpa, perché coinvolge il comportamento complessivo dei coniugi nel rapporto coniugale.

Se entrambi i coniugi abbiano avuto un comportamento contrario ai doveri matrimoniali, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione si deve procedere a una valutazione comparativa dei loro comportamenti, con la finalità di accertare la misura nella quale ognuno abbia contribuito a rendere intollerabile la convivenza.

Se l’adulterio da parte della moglie ha fatto seguito a una serie di comportamenti del marito lesivi della sua dignità morale, la separazione potrà essere addebitata al marito, perché il comportamento della moglie si considera come una conseguenza di quello del coniuge.

L’obbligo della valutazione comparativa del comportamento dei coniugi consente di stabilire se il comportamento dell’uno possa trovare giustificazione in quello dell’altro, oppure non sia possibile trovare giustificazioni.


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2. Addebito della separazione come conseguenza delle violenze domestiche

Le reiterate violenze fisiche e morali che uno dei due coniugi infligge all’altro, costituiscono violazioni molto gravi nei confronti dei doveri che nascono dal matrimonio, da fondare non esclusivamente la pronuncia di separazione personale come causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore delle stesse.

L’accertamento della violenza domestica esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione della addebitabilità, con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei.

Questo il principio che ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Civile I con l’ordinanza del 10 dicembre 2018 n. 31901.

Sul merito della questione si era pronunciato all’inizio il Tribunale di Trani che, in relazione alla separazione personale dei coniugi, aveva respinto l’istanza di addebito proposta dalla moglie, che lamentava l’intollerabilità della convivenza a causa del comportamento dispotico e violento del marito.

La decisione era stata confermata dalla Corte di Appello di Bari.

La Suprema Corte di Cassazione, adita con ricorso della donna, aveva annullato la sentenza rinviando la causa alla Corte di Appello di Bari in una diversa composizione. 

3. La violenza domestica come giusta causa per l’allontanamento da una casa familiare senza subire l’addebito

In realtà, il giudice può anche disporre che ad allontanarsi sia il soggetto violento.

La vittima di violenza domestica può poi chiedere la separazione con addebito a carico del colpevole.

L’addebito implica esclusivamente la perdita del diritto al mantenimento e dei diritti di successione, ed è fatta salva la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni morali.

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