Addebito della separazione e violenze domestiche

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(Con intervista a Katia Nicoletta Curreli, Presidentessa  e coordinatrice dell’Associazione anti violenza “Insieme agli angeli”)

“La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruttrice”, affermava il filosofo Benedetto Croce nel capitolo VI “forza e violenza, ragione e impulso”, del saggio del 1938 “La storia come pensiero e come azione”.

La famiglia dovrebbe essere il luogo nel quale ognuno si sente più sicuro e riceve esclusivamente affetto, comprensione e protezione.

A volte gli scenari sono diversi e portano allo scioglimento dei vincoli matrimoniali, con separazioni e divorzi in prima linea, quando non si ricorra alla richiesta della dichiarazione di nullità.

In questa sede ne parliamo avvalendoci della testimonianza diretta di Katia Nicoletta Curreli, che sulla scia della sua esperienza personale, ha creato l’Associazione antiviolenza “Insieme agli angeli”, che si trova in Sardegna a Quartu Sant’Elena.

In che cosa consiste l’addebito della separazione

I coniugi possono procedere alla separazione giudiziale a causa dell’intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio che la stessa potrebbe arrecare all’educazione dei figli, indipendentemente dal fatto che simili situazioni siano provocate da uno dei coniugi con dolo o colpa.

Il giudizio relativo al comportamento dei coniugi non è completamente irrilevante, perché risalta ai fini della dichiarazione di addebito.

L’articolo 151, comma 2 del codice civile, dispone che “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, dove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

La dichiarazione di addebito, rappresenta l’accertamento giudiziale che la separazione possa essere imputabile a uno o ad entrambi i coniugi (art. 548, comma 2 c.c.) per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri relativi al matrimonio, purché sia una violazione che, per la sua gravità, abbia contributo a determinare la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole.

Prima della pronuncia di addebito ci deve essere una valutazione discrezionale del giudice in relazione alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi.

La valutazione dipende dalla considerazione delle vecchie ipotesi tassative di colpa, perché coinvolge il comportamento complessivo dei coniugi nel rapporto coniugale.

Se entrambi i coniugi abbiano avuto un comportamento contrario ai doveri matrimoniali, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione si deve procedere a una valutazione comparativa dei comportamenti dei coniugi, al fine di accertare la misura nella quale ognuno di loro abbia contribuito a rendere intollerabile la convivenza.

Se l’adulterio da parte della moglie ha fatto seguito a una serie di comportamenti del marito lesivi della sua dignità morale, la separazione potrà essere addebitata al marito, perché il comportamento della moglie si considera come una conseguenza di quello del coniuge.

L’obbligo della valutazione comparativa del comportamento dei coniugi consente di stabilire se il comportamento dell’uno possa trovare giustificazione in quello dell’altro, oppure non sia possibile trovare giustificazioni.

Addebito della separazione come conseguenza delle violenze domestiche

Le reiterate violenze fisiche e morali che uno dei due coniugi infligge all’altro, costituiscono violazioni molto gravi nei confronti dei doveri che nascono dal matrimonio, da fondare non esclusivamente la pronuncia di separazione personale come causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore delle stesse.

L’accertamento della violenza domestica esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione della addebitabili, con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei.

Questo il principio che ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Civile I con l’ordinanza del 10 dicembre 2018 n. 31901.

Sul merito della questione si era pronunciato all’inizio il Tribunale di Trani che, in relazione alla separazione personale dei coniugi, aveva respinto l’istanza di addebito proposta dalla moglie, che lamentava l’intollerabilità della convivenza a causa del comportamento dispotico e violento del marito.

La decisione era stata confermata dalla Corte di Appello di Bari.

La Suprema Corte di Cassazione, adita con ricorso della donna, aveva annullato la sentenza rinviando la causa alla Corte di Appello di Bari in una diversa composizione.

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La testimonianza diretta su una questione simile

In relazione a queste tematiche spesso di stretta attualità, abbiamo rivolto alcune domande a Katia Nicoletta Curreli, Presidentessa e coordinatrice dell’Associazione antiviolenza “Insieme agli angeli”.

In che modo e perché è nata l’idea di creare un’associazione anti violenza?

Ho vissuto per 17 anni con un marito maltrattante.

All’inizio erano forme di violenza subdole, in seguito peggiorate.

Si tende a minimizzare, Pensavo, mi ha colpito perchè era nervoso e del resto mi ha promesso che non lo farà più.

Un giorno mi ha sbattuta contro un muro, sono scivolata a terra semi svenuta e ha continuato a picchiarmi.

È intervenuto mio figlio (che all’epoca aveva 10 anni) frapponendosi fisicamente tra il padre e interrompendo il pestaggio.

Dopo questo episodio, a seguito delle pressioni dei miei due figli, e dopo che mi aveva minacciata di morte alla presenza di mia sorella, mi sono decisa a lasciare la casa.

La persecuzione è continuata.

Sono stata minacciata telefonicamente e di persona, mi seguiva dappertutto.

Ho pensato di costituire un’associazione e creare un centro antiviolenza per sostenere le donne, e sono tante, che si trovano a vivere una vita di violenza domestica e che necessitano di assistenza legale e psicologica soprattutto nelle fasi che precedono la denuncia  ma non solo. L’associazione si avvale quindi di una psicologa e collabora con uno studio legale specializzato (Studio Busia).

In che modo hanno risposto le donne vittime di violenza?

Hanno risposto bene.

Molte donne si sono rivolte all’associazione per essere accompagnate in questo percorso di uscita dalla violenza che non è facile.

Affrontare da soli un percorso di questo tipo non è semplice ed è fondamentale il sostegno dei familiari, degli amici e di figure professionali che possono accompagnare le vittime in un percorso nel quale è fondamentale la complicata fase della denuncia, un passaggio molo difficile per una donna.

Non sempre si ha la fortuna di trovare personale preparato che non faccia diventare vittima un’altra volta.

Grazie alla mia esperienza personale comprendo le necessità e le aiuto.

I suoi consigli alle donne coinvolte in simili situazioni

Non sottovalutare mai il rischio e non giustificare i comportamenti violenti, raccontare a persone fidate e al primo schiaffo prendere in seria considerazione l’idea di allontanarsi velocemente dal maltrattante che purtroppo, difficilmente,  cambierà i suoi comportamenti, anche perché al primo schiaffo seguirà un’escalation.

 

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Dott.ssa Concas Alessandra

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