Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.): illegittima l’assenza della lieve entità

La Corte cost. n. 202/2025 dichiara illegittimo l’art. 609-octies c.p.: introdotta la riduzione fino a due terzi nei casi di minore gravità.

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La Corte cost. n. 202/2025 dichiara illegittimo l’art. 609-octies c.p.: introdotta la riduzione fino a due terzi nei casi di minore gravità. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale – sentenza n. 202 del 20-10-2025

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Indice

1. Il caso concreto: giudizio minorile e contestazione dell’art. 609-octies c.p.


Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Milano era chiamato a giudicare nell’ambito di un giudizio abbreviato in cui si procedeva per il reato di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma, numero 1), cod. pen. e il reato di cui all’art. 609-octies, primo e secondo comma, in relazione all’art. 609-bis, comma primo, e cod. pen., a carico di un minore. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

2. L’ordinanza di rimessione: minore gravità, artt. 3 e 27 Cost. e vuoto attenuante


Alla luce della situazione giudiziaria suesposta, il suddetto G.U.P. sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale – che punisce la violenza sessuale di gruppo – nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena possa essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.
In particolare, in punto di rilevanza, codesto organo giudicante assumeva la diretta e attuale incidenza della censurata disposizione al fine di definire il giudizio, il che veniva rappresentata nei seguenti termini: “E ciò in quanto l’imputato è chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 609-octies, primo e secondo comma, numero 1), cod. pen., fattispecie nella quale rientra la condotta da questi tenuta, avendo egli, unitamente ad altre due persone, posto in essere una condotta consistita «nel palpeggiamento di zone certamente erogene». Né sussisterebbero gli elementi per riconoscere l’attenuante di cui al comma quarto del citato articolo, dovendosi escludere che l’imputato abbia contribuito con un apporto marginale o lievissimo, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per integrare la circostanza suddetta. Sussisterebbero, invece, i presupposti per l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., trattandosi di ipotesi in cui – in linea con quanto richiesto dalla giurisprudenza formatasi in materia – vi sarebbe stata una minima compressione della libertà sessuale della vittima, come evincibile dalle modalità esecutive e dalle circostanze dell’azione, secondo una valutazione globale della vicenda, comprensiva del grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, delle condizioni fisiche e psichiche della stessa, delle caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, dell’entità della lesione alla libertà sessuale e del danno arrecato, anche sotto il profilo psichico. Viene, a tal fine, rilevato che la persona offesa non è stata costretta, con violenza o minaccia, a entrare nell’edificio abbandonato, ma lo ha fatto a seguito di alcuni ammiccamenti ricevuti da uno dei tre autori delle condotte in contestazione; le minacce che gli sono state rivolte all’interno non riguardano in alcun modo la violenza sessuale subita bensì la sottrazione del suo telefono cellulare (circostanza che ha fondato la contestazione del diverso reato di rapina aggravata); egli non è stato denudato e i palpeggiamenti sono avvenuti sopra i vestiti, per un tempo limitatissimo. È quindi uscito dall’edificio ed è stato in grado di chiedere immediatamente aiuto ad alcuni passanti; ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine ed è rientrato nell’edificio unitamente agli operanti indicando due dei tre autori del fatto, ancora presenti sul posto; non ha avuto necessità di cure mediche e non risulta, dagli atti acquisiti al fascicolo, che abbia avuto in seguito la necessità di supporto psicologico. E, però, pur potendo, dunque, ritenersi che il fatto di violenza sessuale di gruppo appena descritto sia “di minore gravità” – prosegue il GUP –, non trova applicazione l’attenuante prevista dall’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. A impedire un’interpretazione estensiva di tale disposizione all’ipotesi in esame osterebbe il dato letterale e l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Secondo quest’ultima, infatti, depone in tale senso, soprattutto, la considerazione che l’art. 609-octies cod. pen. non richiama in alcun modo il comma terzo dell’art. 609-bis cod. pen., mentre, ove il legislatore ha inteso estendere l’attenuante de qua a ipotesi differenti rispetto all’ipotesi base, lo ha espressamente previsto (come nel caso dell’art. 609-quater cod. pen.)”.
Constatata, in questi termini, l’impossibilità di giungere a un’interpretazione costituzionalmente orientata, il giudice rimettente ribadiva quindi la rilevanza delle questioni in esame, escludendo che potesse incidere in senso contrario la circostanza che nel medesimo giudizio si procedeva anche per il reato di rapina aggravata, e ciò in quanto, nel caso di specie, ben avrebbe potuta essere riconosciuta in via di equivalenza la diminuente della minore età prevista ex art. 98 cod. pen., e, potendosi egualmente riconoscere la continuazione tra i reati ascritti, alla luce dei criteri indicati dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza 28 febbraio-13 giugno 2013, n. 25939, il cui reato più grave avrebbe dovuto essere stato certamente individuato in quello di violenza sessuale di gruppo non aggravata (la cui pena edittale, alla luce del bilanciamento delle circostanze, va da otto a quattordici anni di reclusione, superiore a quella prevista per la rapina non aggravata, atteso il bilanciamento delle circostanze, da cinque a dieci anni di reclusione oltre alla multa).
Ciò premesso in punto di rilevanza, il giudice rimettente impostava le questioni di legittimità costituzionale prendendo le mosse dai precedenti arresti della Consulta che, con due pronunce, l’ordinanza n. 170 del 2006 e la sentenza n. 325 del 2005, ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale sollevati sul trattamento sanzionatorio della violenza sessuale di gruppo.
Invero, a fronte di questo scrutinio, il GUP del Tribunale per i minorenni di Milano esponeva gli elementi di novità che giustificavano, a suo avviso, una nuova sottoposizione al Giudice delle leggi della questione, richiamando, in particolare, l’inasprimento della cornice edittale del reato in esame operata dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere).
In particolare, il rimettente ricordava che gli aumenti operati da quest’ultima novella sul trattamento sanzionatorio sono diversamente calibrati per la violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen. e per la violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609-octies cod. pen., nel senso che i limiti edittali del primo reato sono passati rispettivamente da cinque e dieci anni a sei e dodici anni di reclusione, con un aumento pari al 20 per cento, tanto per il minimo quanto per il massimo; i limiti edittali del secondo reato sono passati rispettivamente da sei e dodici anni a otto e quattordici anni di reclusione, con un aumento pari al 17 per cento per il massimo e al 33 per cento per il minimo.
Orbene, rilevava il giudice ambrosiano come, a fronte di tale inasprimento, non sia stato previsto un meccanismo di attenuazione per i casi di minore gravità, nel che si ravvisava la contrarietà ai principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost..
Tanto premesso, il Tribunale milanese operava inoltre un sintetico sguardo d’insieme delle ipotesi in cui tale attenuante è normativamente prevista, il che veniva compiuto attraverso una ricognizione dei già menzionati reati di violenza sessuale (art. 609-bis, comma terzo, cod. pen.) e di atti sessuali compiuti con minorenni (art. 609-quater, comma sesto, cod. pen.); nonché di altri delitti – che lo stesso rimettente escludeva poter fungere da tertia comparationis – quali: il sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter, comma terzo, cod. pen.); i delitti contro la personalità dello Stato (art. 311 cod. pen.); buona parte dei delitti contro la pubblica amministrazione (quelli indicati dall’art. 323-bis cod. pen.); i delitti contro il patrimonio culturale (art. 518-septiesdecies cod. pen.); i reati in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»); oltre che, a seguito degli interventi della Consulta, i reati di estorsione (sentenza n. 120 del 2023) e di sequestro di persona a scopo di estorsione (sentenza n. 68 del 2012).
Oltre a ciò, veniva peraltro precisato come la medesima ratio abbia ispirato, tra le varie, anche le sentenze della Corte costituzionale n. 40 del 2019 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale di otto anni di reclusione anziché di sei anni) e n. 141 del 2023 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.).
Ordunque, da questa panoramica, il giudice a quo ricavava «l’immagine di un sistema che […] risulta coerente e ragionevole, perché prevede a monte (o, in altre parole, a valle consente al giudice di utilizzare) meccanismi che, in buona sostanza, consentono di adeguare la pena alle caratteristiche concrete del fatto, tenuto anche conto che molti dei reati sopra richiamati, e che prevedono tutti una attenuante, sono puniti con pene edittali di notevole rilevanza» e, quindi, alla luce di tali argomentazioni, reputava «ingiustificata, irragionevole e, in definitiva, violativa dell’art. 3 Cost.» «l’impossibilità per il giudice di temperare la (grave) pena edittale prevista dall’art. 609-octies cod. pen. con una attenuante specifica per i fatti di minore gravità».
Ciò affermato, il GUP svolgeva ulteriori argomentazioni, le quali venivano enunciate nella susseguente maniera: “partendo dalla considerazione che non tutti i reati richiamati possono fungere da tertia comparationis, ne individua due (i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen.), sottolineando che sono «fattispecie in parte sovrapponibili nella loro oggettività giuridica (avendo, come minimo comune denominatore, proprio il compimento di atti sessuali), che tutelano lo stesso bene giuridico, inserite nei medesimi titolo, capo e sezione del codice, caratterizzate da un parallelismo evolutivo dei rispettivi trattamenti sanzionatori». A ciò aggiungendo che la differenza di trattamento, derivante dalla mancata previsione dell’attenuante per i casi di minore gravità, non può ritenersi giustificata dalla «diversità oggettiva delle due fattispecie (da una parte una violenza sessuale commessa da un singolo; dall’altra una violenza sessuale commessa da più persone)», essendo, questa, già valorizzata dal legislatore tramite la previsione di due cornici edittali completamente differenti (da sei a dodici anni di reclusione nel caso di cui all’art. 609-bis cod. pen.; da otto a quattordici anni di reclusione nel caso di cui all’art. 609-octies cod. pen.). Il giudice a quo sottolinea come lo scarto sussistente tra il trattamento sanzionatorio per le ipotesi di minore gravità dei due reati ex artt. 609-bis e 609-octies cod. pen. sia significativamente e irragionevolmente più ampio di quello tra le ipotesi di non minore gravità dei medesimi reati. Tra i fatti di non minore gravità la differenza del trattamento sanzionatorio dei due reati è pari a due anni, mentre tra i fatti di minore gravità è pari a sei anni di reclusione; differenza, quest’ultima, pari, quindi, al 300 per cento rispetto alla differenza tra i fatti di non minore gravità. Questa sproporzione «tra fattispecie non già eguali o sovrapponibili, ma analoghe e […] idonee per effettuare una comparazione rilevante ex art. 3 Cost.» dovrebbe, dunque, a parere del Collegio rimettente, condurre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 609-octies cod. pen. «nella parte ove non prevede che nei casi di minore gravità la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi». La mancata proporzione della pena ne determinerebbe, altresì, la contrarietà alla sua finalità rieducativa di cui all’art. 27 Cost., che verrebbe fatalmente ostacolata dall’inflizione di una sanzione sproporzionata e, per ciò solo, percepita come ingiusta dal condannato. Tanto più tale considerazione assume rilievo nell’ambito di un giudizio minorile, tenuto conto che il principio costituzionale espresso dall’art. 31, secondo comma, Cost. richiede l’adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla prevalente esigenza rieducativa”.

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3. La decisione della Consulta: proporzionalità della pena e “valvole di sicurezza”


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata – reputava le questioni sollevate fondate.
In particolare, dopo avere compiuto una disamina dell’evoluzione della disposizione censurata nel complessivo contesto normativo e giurisprudenziale, il Giudice delle leggi osservava che il proprio precedente potesse essere riconsiderato alla luce dell’evoluzione del quadro normativo e dei propri pertinenti indirizzi giurisprudenziali.
Nel dettaglio, i giudici di legittimità costituzionale notava all’uopo che, se è bensì vero che «il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è condizione essenziale per l’autorevolezza delle decisioni di qualsiasi giurisdizione superiore; e che ciò vale anche, in speciale misura, per il giudice costituzionale (sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5. del Considerato in diritto)» (sentenza n. 24 del 2025), tuttavia, resta ferma la possibilità per la Consulta di rimeditare i propri orientamenti «allorché sussistano “ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate: ad esempio, l’inconciliabilità dei precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza di questa Corte o di quella delle Corti europee; il mutato contesto sociale o ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione o – comunque – il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza; la maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa” (sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5. del Considerato in diritto)» (così, ancora, sentenza n. 24 del 2025).
Chiarito ciò, la Corte costituzionale notava come la sentenza n. 325 del 2005 abbia ritenuto non fondate analoghe questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 609-octies cod. pen., proprio nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l’art. 609-bis, terzo comma, dello stesso codice, non prevede l’applicabilità dell’attenuante dei «casi di minore gravità».
In effetti, in tale occasione, la Consulta ha rilevato che le proprie sentenze di accoglimento per superamento del limite della ragionevolezza sono state pronunciate in situazioni in cui l’arbitrarietà delle scelte legislative derivava dal «diretto confronto tra fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio (sentenze n. 102 del 1985, n. 341 del 1994 e n. 287 del 2001), ovvero in casi in cui era prevista la medesima pena sia per il delitto consumato (omicidio), sia per il tentativo del medesimo delitto» fermo restando che, rispetto a tale perimetro, nel cui ambito veniva ammesso il sindacato dell’esercizio del potere discrezionale del legislatore in tema di corrispondenza tra entità della pena e gravità del reato, venivano ritenute estranee le questioni di legittimità costituzionale in esame, in considerazione della «sostanziale diversità [della violenza di gruppo] rispetto agli atti di violenza sessuale monosoggettiva, tale da rendere non proponibile una diretta comparazione, rilevante ai fini dell’art. 3 Cost., tra il trattamento sanzionatorio riservato ai due reati».
E, dunque, per la Corte, è da tale incomparabilità che veniva fatta discendere l’esclusione del contrasto con gli evocati parametri costituzionali, in quanto la scelta del legislatore non poteva ritenersi palesemente irragionevole, arbitraria o ingiustificata, tanto più se si considera che, rispetto a tale pronuncia, l’attuale giudice rimettente, pur argomentando anche sul confronto con le ipotesi delittuose di cui agli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen., emancipa le questioni sollevate dal raffronto con uno specifico tertium comparationis, concentrando le proprie doglianze principalmente sulla irragionevolezza intrinseca della sanzione, in quanto assume a raffronto un sistema che, nel suo complesso «risulta coerente e ragionevole, perché prevede a monte (o, in altre parole, a valle consente al giudice di utilizzare) meccanismi che, in buona sostanza, consentono di adeguare la pena alle caratteristiche concrete del fatto», soprattutto per i reati puniti con pene edittali di notevole severità.
Ad ogni modo, al di là di tale preliminare considerazione più strettamente legata alla diversa prospettazione dell’odierno rimettente rispetto alle questioni esaminate dalla sentenza n. 325 del 2005, i giudici di legittimità costituzionale riteneva come andasse verificata, a questo punto della disamina, se, alla luce della successiva evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale, sussistano ragioni tali da indurre la Consulta a rimeditare le conclusioni cui era pervenuta la suddetta decisione.
Orbene, si osservava a tal riguardo come, sul piano più propriamente normativo, si siano realizzati diversi mutamenti.
Nel dettaglio, il primo riguardava l’intervenuto aumento del minimo edittale dell’art. 609-octies cod. pen.
In effetti, con la legge n. 69 del 2019, esso è stato elevato da sei a otto anni di reclusione.
Del resto, continuava a rilevare la Consulta nel suo ragionamento decisorio, la particolare asprezza del minimo edittale ancor meglio emerge alla luce dell’evoluzione normativa del trattamento sanzionatorio delle fattispecie di violenza sessuale di cui agli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen. dato che, con la citata legge del 2019, la cornice edittale di quest’ultima diposizione mutava, passando da una forbice pari a sei-dodici anni di reclusione a una forbice pari a otto-quattordici anni, con un incremento, quindi, del minimo e del massimo edittale percentualmente differente, rilevandosi al contempo come codesta circostanza sia particolarmente significativa, considerando che l’aumento previsto, con la stessa legge n. 69 del 2019, per il reato previsto dall’art. 609-bis cod. pen. andava, invece, di pari passo per il minimo e il massimo edittale.
Tra l’altro, sempre nel raffronto fra i due reati di violenza sessuale di cui agli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen., per la Corte, se particolarmente indicativo è che, nell’ipotesi in cui si applichi il minimo edittale, il trattamento sanzionatorio è pari, rispettivamente, a sei e otto anni di reclusione, con una differenza, quindi, tra i due reati, di due anni, di contro, per i fatti di minore gravità, per i quali il giudice può applicare la diminuente fino a due terzi per la sola ipotesi di cui all’art. 609-bis cod. pen., la differenza può salire fino a ben sei anni.
Ciò posto, il secondo, ancor più decisivo, fattore di mutamento successivo alla sentenza n. 325 del 2005 – risalente a venti anni fa – veniva ricondotto alla progressiva maggiore attenzione mostrata dalla giurisprudenza costituzionale in tema di margini di sindacabilità della dosimetria penale e di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione.
Invero, la giurisprudenza costituzionale, gradatamente affrancando il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso tertium comparationis, ha progressivamente privilegiato «un modello di sindacato sulla proporzionalità “intrinseca” della pena, che – ferma restando l’ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nella determinazione delle cornici edittali […] ‒ valuta direttamente se la pena comminata debba considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando poi nel sistema punti di riferimento già esistenti per ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in luogo di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalità, nelle more di un sempre possibile intervento legislativo volto a rideterminare la misura della pena, nel rispetto dei principi costituzionali» (sentenza n. 284 del 2019) (principio ribadito, più di recente, dalle sentenze n. 91 del 2024 e n. 136 del 2020).
La crescente considerazione della necessaria e intrinseca ragionevolezza e proporzionalità della pena, d’altronde, ha condotto alla necessità di prevedere delle cosiddette valvole di sicurezza idonee a garantire la possibilità di adeguare la sanzione alle caratteristiche concrete del fatto, e ciò, in presenza soprattutto di due condizioni: un minimo edittale significativamente elevato e una latitudine normativa tale da includere nella medesima fattispecie di reato condotte dal disvalore marcatamente dissimile (come per le sentenze n. 91 del 2024, n. 120 del 2023, n. 244 del 2022 e n. 68 del 2012, relative, rispettivamente, ai reati di produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori di anni diciotto, estorsione, sabotaggio militare e sequestro di persona a scopo di estorsione).
Del resto, al di là di tale mutamento, il complessivo panorama normativo, per il Giudice delle leggi, offriva una serie di ipotesi in cui il legislatore prevede un’attenuante per i casi di minore gravità, citandosi, a mo’ di esempio, alle ipotesi di sequestro a scopo di coazione ex art. 289-ter, terzo comma, cod. pen., ma anche ai delitti contro la personalità dello Stato (art. 311 cod. pen.) e a gran parte dei delitti contro la pubblica amministrazione (quelli indicati dall’art. 323-bis cod. pen.) ma, soprattutto, per la particolare similarità con la fattispecie in questione, ai reati di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen. e al reato di atti sessuali compiuti con minorenni.
Tanto premesso – e fermo restando che le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano al legislatore, con il solo limite delle scelte sanzionatorie che si rivelino arbitrarie o manifestamente irragionevoli (ex multis, tra le ultime, sentenze n. 91 e n. 46 del 2024, n. 120 del 2023, n. 260 e n. 95 del 2022, n. 62 del 2021) –, si evidenziava che, in via generale, nello scrutinio di legittimità costituzionale sulla ragionevolezza intrinseca e la proporzionalità della pena, la giurisprudenza costituzionale valorizza due fattori, vale a dire: la latitudine normativa della disposizione censurata e l’eccessiva asprezza del minimo edittale.
Ordunque, quanto al primo profilo, si notava che la necessità di prevedere delle diminuenti, per poter individualizzare la sanzione rispetto allo specifico disvalore della singola condotta e assicurare il rispetto dei princìpi fissati dagli artt. 3 e 27 Cost., si impone, in particolar modo, quando la formulazione della disposizione censurata sia di ampiezza tale da ricomprendere fattispecie significativamente diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore (ex multis, sentenze n. 83 del 2025; n. 91 del 2024; 120 del 2023, n. 244 del 2022, n. 117 del 2021, n. 88 del 2019, n. 106 del 2014 e n. 68 del 2012).
Viceversa, quanto al secondo profilo, viene in rilievo il minimo edittale particolarmente elevato, tale da precludere al giudice di graduare la sanzione per adattarla al caso concreto e allo specifico disvalore della condotta incriminata (ex multis, sentenze n. 91 e n. 46 del 2024, n. 120 del 2023, n. 244 e n. 63 del 2022, n. 143 del 2021 e n. 68 del 2012).
Orbene, alla luce di tali coordinate giurisprudenziali, le questioni di legittimità costituzionale si rivelavano, per la Corte costituzionale, fondate dato che, per il reato ex art. 609-octies cod. pen., ricorrono entrambi i profili: estesa latitudine normativa e minimo edittale particolarmente elevato.
In effetti, la disposizione in esame («partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis»), stante l’ampiezza della nozione di atto di violenza sessuale (comprensiva della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, originariamente previsti dagli abrogati artt. 519 e 521 cod. pen.), si caratterizza per una notevole latitudine descrittiva atta a coinvolgere una vasta gamma di condotte dal diversificato disvalore, idonee cioè a compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente, come, del resto, dimostrato dalla fattispecie in esame nel giudizio a quo.
D’altronde, se è pur vero che, come affermato nella citata sentenza n. 325 del 2005, il reato in esame, proprio a causa della presenza di più persone riunite, cagiona una lesione particolarmente grave e traumatica della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima, in tal modo «differenzian[dosi] anche sul terreno qualitativo» rispetto agli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona, tale peculiare disvalore è già però alla base della previsione di un’autonoma fattispecie di reato (anziché costituire un’aggravante del reato base di violenza sessuale) e, soprattutto, della significativa maggiore severità del relativo trattamento sanzionatorio rispetto alla fattispecie di cui all’art. 609-bis cod. pen..
Tra l’altro, anche per la fattispecie necessariamente plurisoggettiva, si pone la medesima esigenza cui è ispirata l’introduzione dell’attenuante per i casi di minore gravità prevista per la fattispecie di cui all’art. 609-bis cod. pen, ovverosia garantire un temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di condotte idonee a ledere la libertà sessuale della persona offesa in maniera marcatamente diversificata, né, per la Corte può assumere alcuna rilevanza, in tale ottica, l’attenuante prevista dal quarto comma dello stesso art. 609-octies cod. pen. per il partecipe la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, e ciò in quanto essa riguarda il contributo apportato dal singolo partecipe e non consente in alcun modo di calibrare la sanzione alla gravità della fattispecie concreta posta in essere da tutti i compartecipi, in considerazione delle modalità esecutive del reato e della compromissione del bene giuridico tutelato.
E, dunque, per il Giudice delle leggi, la mancata previsione di una valvola di sicurezza che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla concreta gravità della singola condotta, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata, in quanto la formulazione normativa del censurato art. 609-octies cod. pen., nella sua ampiezza, è idonea a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, alcune delle quali anche difficilmente riconducibili alla logica sottesa alla severa cornice sanzionatoria in materia di violenza sessuale di gruppo, tanto più se si considera che tali valutazioni assumono ancor maggior peso in considerazione della previsione di una cornice edittale del reato caratterizzata da un minimo di significativa asprezza, pari a otto anni di reclusione.
Ebbene, quanto sin qui esposto induceva la Consulta a ritenere sussistente la violazione del principio di proporzionalità della pena nonché del principio di ragionevolezza intrinseca desumibili dagli artt. 3 e 27 Cost., fermo restando però che la diminuente può essere individuata, sulla scorta, di quanto indicato dal rimettente, in quella applicabile alla figura di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen..
Ad ogni modo, per la Corte, se siffatta soluzione sanzionatoria, già esistente nell’ordinamento e anzi in qualche modo simmetrica rispetto alla fattispecie in esame, costituisce una soluzione idonea a porre rimedio al vulnus riscontrato, ciò ovviamente non esclude − secondo i princìpi − una generale riconsiderazione da parte del legislatore della tematica in esame, sotto il profilo sistematico delle fattispecie criminose, delle norme incriminatrici e dei trattamenti sanzionatori; riconsiderazione sistematica che dovrà naturalmente tener conto dei canoni costituzionali di proporzionalità e di individualizzazione della pena.
Chiarito ciò, veniva infine sottolineato che l’applicazione in concreto di tale diminuente può trovare ragionevole giustificazione limitatamente alle ipotesi di disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla realizzazione di un fatto conforme alla figura astratta del reato, trattandosi di condotta che incide comunque sulla libertà di autodeterminazione nella propria sfera sessuale della persona offesa, la quale subisce un’aggressione, sia qualitativamente che quantitativamente, più intensa rispetto al caso di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen..
I giudici di legittimità costituzionale, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, dichiaravano l’illegittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

4. Effetti della sentenza n. 202/2025: nuova attenuante fino a due terzi


Fermo restando che l’art. 609-octies cod. pen., com’è noto, prevede che la “violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis” (comma primo), e che chiunque “commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni” (comma secondo), con la pronuncia qui in commento, tale norma incriminatrice è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevedeva che, nei casi di minore gravità, la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Di conseguenza, se prima che venisse emessa siffatta pronuncia, era unicamente stabilito, sempre nei termini di diminuente di pena, che la “pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato” (art. 609-octies, co. 4, primo periodo, cod. pen.), così come la “pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112” (art. 609-octies, co. 4, secondo periodo, cod. pen.), adesso, alla luce di tale sentenza, ricorre una ulteriore attenuante, a effetto speciale (in quanto implica una diminuzione della pena che può “arrivare” sino a due terzi), laddove sia ravvisabile un caso di minore gravità.
Questa è dunque in sostanza la novità che connota il provvedimento qui in commento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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