Anche un contatto corporeo repentino e insidioso su zone erogene integra il reato di violenza sessuale, a prescindere dalla durata dell’atto o dalla reazione della vittima, che può essere bloccata dalla sorpresa o dal cd. “freezing”. Il consenso deve essere sempre esplicito e l’onere della prova grava sull’imputato. In tal senso la III Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22297/2025. Il procedimento torna ora alla Corte d’appello di Milano per un nuovo giudizio. Per approfondire questi reati, abbiamo pubblicato il volume Abusi e violenza domestica – Il nuovo Codice rosso e le opportunità di difesa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La vicenda: l’accusa di violenza sessuale
La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con sentenza n. 22297 depositata il 13 giugno 2025, si è pronunciata su un caso di presunta violenza sessuale avvenuta in ambito lavorativo. La vittima, una hostess che si era rivolta all’imputato per una consulenza sindacale, aveva denunciato di essere stata oggetto di atti sessuali non consensuali nel suo ufficio, tra cui baci e palpeggiamenti, culminati con il contatto delle parti intime. L’imputato, rappresentante sindacale, era stato assolto nei due gradi di merito dall’accusa di violenza sessuale ai sensi dell’art. 609-bis c.p., con la formula “perché il fatto non sussiste”. La Corte territoriale aveva confermato l’assoluzione ritenendo che non vi fosse stata violenza né minaccia né abuso di autorità, e che i comportamenti dell’uomo non erano qualificabili come repentini o insidiosi in quanto erano durati venti o trenta secondi, né era possibile ritenere che la vittima si fosse sentita soggiogata fisicamente perché l’imputato era di corporatura normale. Per approfondire questi reati, abbiamo pubblicato il volume Abusi e violenza domestica – Il nuovo Codice rosso e le opportunità di difesa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Abusi e violenza domestica
L’obiettivo del volume è quello di fornire agli operatori del diritto una guida utile quando si trovano ad affrontare un tema complesso come la violenza domestica e di genere.L’ultimo intervento in ordine di tempo del Legislatore è la recente legge 24 novembre 2023, n. 168, ulteriore “rafforzamento” del Codice rosso, che introduce nuove misure volte a rendere più rapido l’intervento inve- stigativo e giudiziario per una più efficace protezione preventiva.Il volume analizza, in modo pratico, le novità legislative e le numerose ricadute processuali degli interventi a partire dalla legge 69/2019, passando per la novella recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) che, in attuazione della legge delega 134/2021, ha realizzato un’ampia e trasversale riforma della giustizia penale, fino alla citata legge 168/2023, che, tra le molte novità, rafforza le misure cautelari e introduce nuove misure urgenti di protezione della persona offesa, oltre che il nuovo arresto in flagranza differita.Nuovi e inediti sono gli schemi operativi per il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria; maggiormente responsabilizzato è il ruolo del difensore, chiamato a importanti scelte decisionali e profondamente mutato è il ruolo di ognuno dei soggetti processuali, cui si richiede un attento approccio professionale e culturale.Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione e giornalista pubblicista. LL.B. presso University College of London, è Professore a contratto all’Università di Macerata e docente di Diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Coordinatore e docente di master universitari e corsi di formazione, è autore di numerose pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio.
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2. Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha condiviso le letture contenute nei ricorsi interposti dal Procuratore generale e dalla parte civile, rilevando che le sentenze di merito non avevano correttamente fatto applicazione dei principi consolidati in materia di violenza sessuale. In particolare, la Cassazione ha puntato i riflettori sui seguenti aspetti:
- la condotta vietata dall’art. 609-bis c.p. ricomprende qualsiasi atto che, anche se fugace e di breve durata, coinvolga la corporeità sessuale della vittima e sia idoneo a porre in pericolo la sua autodeterminazione sessuale;
- risulta del tutto irrilevante la durata del contatto o la reazione immediata della vittima, in quanto anche gesti repentini e insidiosi integrano la fattispecie del reato consumato;
- la giurisprudenza riconosce il fenomeno del “freezing”, ovvero il blocco emotivo che può impedire una reazione tempestiva della vittima, rendendo irrilevante la mancata opposizione immediata;
- l’onere della prova circa il consenso grava sull’imputato, e la semplice mancata percezione del dissenso, specie in un contesto non ambiguo, non esonera da responsabilità penale.
In sintesi, la valutazione del giudice sulla sussistenza dell’elemento oggettivo non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ed al grado di intensità fisica del contatto instaurato, bensì deve tenere conto dell’intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva, esaminando la vicenda con un approccio interpretativo di tipo sintetico: per l’effetto possono costituire un’indebita intrusione fisica nella sfera sessuale non solo i toccamenti delle zone genitali, ma anche quelli delle zone ritenute “erogene”, ossia in grado di stimolare l’istinto sessuale, dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica (Sez. III, n. 33464/2006, e n. 37395/2004).
3. Lettura di legittimità e annullamento con rinvio: le tempistiche del gesto e il consenso
Per il collegio di legittimità i colleghi di merito non hanno dubitato dell’insidiosità o repentinità degli atti sessuali, ciò che, integra di per sé la violenza sessuale, bensì avevano immaginato che la durata del contatto escludesse l’insidiosità del gesto e comportasse la necessità della violenza, della minaccia o dell’abuso d’autorità per pronunciare la condanna. Tale prospettazione è risultata fallace in quanto non aveva tenuto conto di tutti gli elementi di contesto. Risultava infatti pacifico che la donna si fosse recata nell’ufficio dell’imputato per un consiglio su una sua vertenza di lavoro munita di una cartellina con tutti i documenti comprovanti il mobbing che stava subendo. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza di assoluzione, rinviando il procedimento a una differente sezione della Corte d’Appello di Milano per un nuovo giudizio, rimarcando la necessità di un approccio ermeneutico che valorizzi non solo il contesto e la tutela della libertà sessuale della persona offesa, bensì pure la dinamica intersoggettiva.
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4. Impatto mediatico e sociale
La pronuncia ha suscitato un forte impatto mediatico per plurimi motivi:
- rilievo sociale, la vicenda ha riguardato un episodio di violenza sessuale in ambito lavorativo, tematica di notevole attualità e sensibilità sociale, principalmente in relazione alla sicurezza delle donne nei luoghi di lavoro e alla tutela della loro libertà personale;
- principi giuridici ribaditi, la sentenza ha riaffermato il principio che la violenza sessuale può realizzarsi anche per il tramite di atti di breve durata e che la mancata reazione della vittima non può essere interpretata quale consenso, contribuendo a chiarire e rafforzare l’indirizzo giurisprudenziale in materia.
5. Centralità del consenso
La decisione in disamina si inserisce in un iter giurisprudenziale volto a rinforzare la tutela della libertà sessuale, ribadendo la centralità del consenso e la necessità di valutare i fatti e le circostanze in modo globale e contestuale. Il clamore mediatico che ne è seguito rispecchia la crescente attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni nei confronti della prevenzione e della repressione della violenza di genere, ma anche della richiesta di una giustizia più aderente alle dinamiche di indole psicologica e sociale che contraddistinguono questa tipologia di reati.
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