I nuovi orizzonti della violenza sessuale

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Indice:

  1. La violenza sessuale
  2. Molestia e violenza sessuale
  3. Le condotte: palpeggiamento, sfregamento o schiaffeggiamento dei glutei

1. La violenza sessuale

Prima della legge numero 66 del 15 febbraio 1996, i delitti sessuali trovavano collocazione nel Titolo IX del codice penale “Dei delitti contro la moralità pubblica e contro il buon costume”.
Il capo I disciplinava “I delitti contro la libertà sessuale” e comprendeva gli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525 e 526. Venivano annoverati tra tali delitti:
1) la violenza carnale e la congiunzione carnale commessa con abuso delle qualità di pubblico ufficiale;
2) gli atti di libidine violenta;
3) il ratto a fine di matrimonio;
4) il ratto a fine di libidine;
5) il ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio;
6) la seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata.

La legge numero 66 del 15 febbraio 1996 ha abrogato l’intero capo relativo ai delitti contro la libertà sessuale ed ha modificato l’originaria collocazione sistematica del reato di violenza sessuale, che da delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume è divenuto delitto contro la libertà personale, in maniera tale da attribuirgli un ambito di applicazione più vasto rispetto a quello tradizionale.

L’articolo 609 bis c.p. stabilisce che chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni [1].

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Autore del delitto di violenza sessuale può essere chiunque, anche il coniuge: già sotto la previgente disciplina si riteneva possibile tale circostanza [2], superando così quella concezione che vedeva il capo famiglia detentore supremo di tutti i poteri familiari sia sulla moglie, sia sui figli [3].

Episodi di violenza sessuale, tuttavia, possono verificarsi non soltanto tra coniugi separati ma, altresì, tra due coniugi che ancora stanno insieme [4].

Con riferimento al soggetto attivo, va, rilevato che nell’ipotesi prevista dal primo comma dell’articolo 609 bis c.p. non solo è annoverato chiunque agisca con violenza o minaccia, ma, altresì, chi costringa la vittima all’atto sessuale mediante abuso di autorità: la disposizione costituisce il frutto della riformulazione dell’abrogato articolo 520 c.p., che puniva in maniera più mite ed in forma di presunzione assoluta la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti passivi, la riforma ha prestato una attenzione peculiare nei confronti dei minori e delle persone in condizioni di inferiorità fisica e psichica: per i primi ha dettato una disciplina distinta all’articolo 609 quater c.p., mentre con riferimento ai secondi ha inserito un apposito riferimento all’articolo 609 bis, comma 2 c.p.

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale si reputa sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima non consenziente [5].

La legge numero 66 del 15 febbraio 1996 ha previsto una serie di circostanze aggravanti che possono essere applicate non soltanto alla fattispecie di violenza sessuale monosoggettiva, ma anche a quella di gruppo.

L’articolo 609 ter c.p. prevede la punibilità con la reclusione da sei a dodici anni se i fatti previsti dall’articolo 609 bis c.p. sono commessi:

a) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
b) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa [6];
c) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
d) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
e) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La legge numero 94 del 2009 ha inserito il numero 5 bis, il quale prevede un’ulteriore circostanza aggravante, nel caso in cui il fatto sia compiuto all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione, frequentato dalla persona offesa.

La norma prevede, inoltre, un aggravamento di pena (la reclusione da sette a quattordici anni) nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Per quanto concerne la natura giuridica è discusso se si tratti di circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero ad effetto comune.

L’orientamento prevalente ritiene che le circostanze previste dal comma 1 siano ad effetto comune e quelle di cui al comma 2 ad effetto speciale.

Il D.L. numero 93 del 2013, che detta norme relative al contrasto ed alla prevenzione della violenza di genere, ha introdotto delle novità alla norma in questione.

In particolare, sono stati aggiunti i seguenti numeri: “5 ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5 quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza”.

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2. Molestia e violenza sessuale

L’articolo 660 c.p. stabilisce che chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516. La petulanza, intesa come arroganza, sfacciataggine e indiscrezione, e il biasimevole motivo, che indica in via residuale ogni altro movente riprovevole, sono motivi specifici della condotta, che qualificano in senso oggettivo la condotta delittuosa. Il disturbo e la molestia devono essere indirizzati verso persone determinate e non, quindi, verso la collettività intesa in via generale.

La Corte di Cassazione ha precisato che:
1) ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 660 c.p., è necessaria una effettiva e significativa intrusione nell’altrui sfera personale che assurga al rango di molestia o disturbo, ingenerato dall’attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto [7];
2) il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall’articolo 660 c.p., può in concreto assumere la forma dell’abitualità, incompatibile con la continuazione, allorché sia proprio la reiterazione delle condotte a creare molestia o disturbo, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico [8].

L’articolo 660 c.p. è diretto a tutelare l’ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza e la tranquillità dei consociati, l’articolo 609 bis c.p., invece, è stato inserito nel codice penale al fine di tutelare la libertà sessuale non più come attinente alla moralità pubblica e al buon costume, bensì alla persona umana ed alla sua libertà personale.

Il reato di molestia è procedibile d’ufficio, quello di violenza sessuale necessita della querela della persona offesa.

Ma vi è di più.

La Corte di Cassazione [9] ha stabilito che si ha violenza sessuale ogni volta che viene compiuto un qualsiasi atto che consiste in un contatto corporeo (anche se fugace ed estemporaneo) tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, o comunque in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, e pone quindi in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sua sfera sessuale [10].

3. Le condotte: palpeggiamento, sfregamento o schiaffeggiamento dei glutei

La Corte di Cassazione [11] ha sancito il principio secondo cui “il palpeggiamento del sedere, posto in essere con atto repentino e comunque in una situazione in cui la vittima non ha la possibilità di sottrarsi alla condotta posta in essere dall’aggressore integra il reato di violenza sessuale” [12]

Sempre in riferimento alla condotta di un uomo che aveva schiaffeggiato il sedere di una donna, la Corte ha stabilito che “la natura sessuale dell’atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo a prescindere dallo scopo dell’agente” [13].

La sentenza n. 37725 del 2021 della Corte di Cassazione Penale ha poi sancito che “il reato di violenza sessuale si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria”.

In tal caso, veniva confermata la condanna per un uomo accusato di aver palpeggiato il sedere della persona offesa.

La Corte di Cassazione ha anche ribadito che toccare i glutei ad una donna, per finalità irrisoria e goliardica, non rende meno grave il comportamento: anche se l’azione del soggetto non è ridotta a procurarsi un piacere fisico, la stessa comporta comunque un’intrusione della sfera sessuale della persona che la subisce e dunque il configurarsi del reato di violenza sessuale [14] e non assume neppure rilievo il fatto che “la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica” [15].

La repentinità e la brevità dell’azione non escludono, infine, la consumazione del reato.

Lo schiaffo sulle natiche configura una violenza sessuale consumata, e non solo tentata, in quanto realizza un’indebita “intrusione nella sfera sessuale della vittima” [16].

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Note bibliografiche:

[1] Il presente articolo è stato aggiunto dalla legge numero 66 del 15 febbraio 1996. È considerato presupposto necessario di tale delitto che l’atto sessuale sia associato al costringimento del soggetto passivo che può aversi tramite violenza fisica sulla persona o sulle cose, minaccia, intesa come violenza morale, e abuso di autorità, tanto di pubblica autorità, tanto di autorità privata. Si tratta di atti espressione di un appetito o di un desiderio sessuale, che quindi riguardano zone erogene differenti, idonei al contempo ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo mediante costringimento. Vi rientrano dunque diverse tipologie di atti, dal momento che il legislatore ha adottato una definizione onnicomprensiva, sostitutiva di quella vigente in precedenza e che era incentrata sulla distinzione tra congiunzione carnale (intesa come qualsiasi forma di compenetrazione corporale che consenta il coito o un equivalente abnorme di esso), ed atti di libidine violenti (intesi come ogni forma di contatto corporeo diversa dalla penetrazione, che, per le modalità con cui si svolge, costituisca inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale). La cornice edittale della pena è stata modificata dall’articolo 13 comma 1 della legge numero 69 del 19 luglio 2019.

Tale disposizione è stata inserita nel codice penale per tutelare la libertà sessuale non più come attinente alla moralità pubblica e al buon costume, bensì alla persona umana ed alla sua libertà personale.

[2] E. Salemi, Violenza sessuale, AltalexPedia, Altalex, 31 gennaio 2014, disponibile all’indirizzo https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2014/01/31/violenza-sessuale.

[3] La Corte di Cassazione ha ritenuto che nel momento in cui il rapporto matrimoniale cessi nei modi previsti dalla legge, si deve ritenere coercitiva e illecita l’eventuale iniziativa sessuale di una delle parti (Cass. Pen., Sez. III, n. 42079 del 21 novembre 2007).

[4] Sussiste violenza sessuale, anche nel caso in cui la moglie rifiuti silenziosamente il rapporto sessuale per evitare scenate, laddove, comunque, il marito ne sia a conoscenza (Cass. Pen., Sez. III, n. 13983 del 3 aprile 2008).

[5] La giurisprudenza reputa necessaria la coscienza di tutti gli elementi essenziali del fatto, mentre ritiene del tutto indifferenti il movente particolare del colpevole e gli scopi che possono averne determinato il comportamento.

[6] Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 18360 del 5 marzo 2008.

[7] Cass. Pen., Sez. Feriale, sent. n. 45315 del 7 novembre 2019 (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto integrata la contravvenzione nell’invio ripetuto di squilli telefonici e sms non graditi dal destinatario).

[8] Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 19631 dell’8 maggio 2019 (Nella specie, numerose telefonate notturne, spesso mute).

[9] Cass., sent. n. 27042 del 2010.

[10] Il toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, configura violenza sessuale e non semplice molestia sessuale, che è invece integrata solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito, diversi dall’abuso sessuale.

[11] Cass., sent. n. 49459 del 2012.

[12] In tal senso anche Cass., sent. n. 31737 del 2020.

[13] Cass., sent. n. 8788 del 2019.

[14] Cass., sent. n. 46218 del 2018.

[15] Cass., sent. n. 17414 del 2016.

[16] Cass., sent. n. 28505 del 2003.

Tullio Facciolini

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