Via libera al trasferimento degli studenti di medicina da università straniere a quelle italiane: escluso il test di ammissione (nota a sentenza Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 Gennaio 2015).

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Con sentenza n. 1/15 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato mette la parola fine ad una vicenda complessa e tormentata, che ha visto succedersi pronunce giurisdizionali discordanti.

La questione concerne la possibilità per studenti iscritti alla facoltà di Medicina e Chirurgia di una università straniera (nella specie, romena) di ottenere il trasferimento nell’analoga facoltà di un Ateneo italiano (nella specie, Messina), pur non avendo superato, all’epoca, l’esame di ammissione al predetto corso di laurea.

L’ Università di Messina, con delibera del 12.09.2012, rigettava le istanze di trasferimento dall’Ateneo straniero, senza, però, far precedere il provvedimento dalla comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.

Il TAR Catania, statuendo in primo grado, con sentenza n. 3037/2012, accoglieva il ricorso per violazione delle norme partecipative (non essendo stato adottato il menzionato preavviso di rigetto), ed affermava che l’art. 4 della L. 264/99 ([i]), invocato dall’Università italiana a fondamento del provvedimento di rigetto, non può considerarsi preclusivo della possibilità di un trasferimento da parte di chi non si sottoponga al test ivi previsto, facendo riferimento a diversa fattispecie (primo accesso all’Università) e nulla stabilendo, invece, in ordine all’ipotesi del trasferimento di studenti da un Ateneo straniero ad uno nazionale.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito in sede appello avverso la sentenza TAR Catania n. 3037/12, con ordinanza n. 454/2014, rilevata la sussistenza del presupposto del contrasto giurisprudenziale, ha rimesso il ricorso all’esame  dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).

Il G.A. di secondo grado della Regione Siciliana ha ampiamente descritto il contrasto giurisprudenziale sull’esegesi della norma in riferimento, che va da un’interpretazione, fondata, tra le varie argomentazioni, sulla ratio del citato art. 4 della. L. 264/99 e volta a far sì che l’accesso e la prosecuzione ai corsi di laurea sia caratterizzato dal perseguimento di alti standard formativi, facendo ricadere, quindi, anche  la fattispecie del “trasferimento” nell’ambito di operatività della norma e richiedendo, pertanto, anche in tal caso, il superamento del test di ammissione (C.d.S., Sez. VI, 2063/12), ad una diversa interpretazione, che, invece, esclude che la norma faccia riferimento anche all’ipotesi per cui è causa (trasferimento), basata, tra l’altro, sulla violazione del diritto comunitario, e del principio di libera circolazione e stabilimento dei cittadini europei nel territorio dell’U.E., che ne scaturirebbe (TAR Roma, n. 255/2013; TAR L’Aquila, n. 1061/2013; TAR Catania, n. 1528/2014 e n. 2665/2012; TAR Sardegna, n. 507/2012; TAR Napoli, n. 1326/2012).

Dato atto del contrasto giurisprudenziale, il G.A. di secondo grado, peraltro, osserva che l’interpretazione per la quale la norma faccia riferimento “sia all’immatricolazione al primo anno, sia alla immatricolazione ad anni successivi” giunge ad una conclusione che non appare fondata, anche in ragione del dettato letterale del testo normativo per il quale l’espressione “ammissione” appare con evidenza rivolta al “primo accoglimento” nel sistema universitario dell’aspirante e che ogni successivo passaggio ne determina non più “ammissione” all’università, ma “iscrizione” ai relativi corsi.

Sulla base di questi presupposti e della richiamata valutazione espressa nella stessa ordinanza di deferimento del G.A. di secondo grado, la questione è rimessa alla funzione nomofilattica dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Il Consesso, con sentenza 28 Gennaio 2015, n. 1, dà atto preliminarmente che il Consiglio di Stato ha più volte ribadito ( da ultimo, sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2028 e 30 maggio 2014, n. 2829 ) che è legittima l’esclusione da un qualsiasi anno di corso degli studenti di università estere, che non superino la prova selettiva di primo accesso, eludendo con corsi di studio avviati all’estero la normativa nazionale ( v. anche Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 5015; 24 maggio 2013, n. 2866 e 10 aprile 2012, n. 2063)  e che secondo tale orientamento la disciplina recante la programmazione a livello nazionale degli “accessi” non farebbe distinzioni fra il primo anno di corso e gli anni successivi ( art. 1, comma 1, e 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in rapporto alle previsioni del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, recante il regolamento sull’autonomia didattica degli atenei ); di conseguenza, il rilascio di nulla osta al trasferimento da atenei stranieri e l’iscrizione agli anni di corso successivi al primo richiederebbero comunque il previo superamento della prova nazionale di ammissione prevista dall’art. 4 citato ( ai fini, appunto, della “ammissione”).

Tuttavia, sulla base delle osservazioni fondate sull’interpretazione logico-letterale della normativa di riferimento, formulate anche dalla stessa Ordinanza di rimessione del G.A. di secondo grado, propende per una radicale rimeditazione della questione rimessa.

All’esito della valutazione conclude, quindi, per connettere la locuzione “ammissione” al “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”,  chiarendo, a scioglimento del contrasto giurisprudenziale, che quando il legislatore fa riferimento alla ammissione ad un corso di laurea, intende riferirsi appunto allo studente che chieda di entrare per la prima volta nel sistema.

Tale tesi, fondata sul dato letterale della norma, si rivela, inoltre, maggiormente aderente alla normativa comunitaria.

Il collegio chiarisce, sotto tale profilo, che una limitazione, da parte degli Stati membri, all’accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivi al primo della Facoltà di medicina e chirurgia, quale deriverebbe dalla necessità del superamento, ai fini dell’accesso stesso, di una prova selettiva nazionale, si porrebbe in contrasto con il principio di libertà di circolazione.

In particolare, sancisce che:

la facoltà per gli studenti provenienti da altri Stati membri di accedere agli studi di insegnamento superiore costituisce l’essenza stessa del principio della libera circolazione degli studenti,

la capacità dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento per tali anni ben può essere utilmente accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’università straniera,

l’assoggettamento ad una prova di ammissione (richiesta dall’ordinamento nazionale solo riguardo alle immatricolazioni) non risulterebbe congruo rispetto all’obiettivo di garanzia di una elevata qualità dell’istruzione universitaria nazionale.

L’Adunanza plenaria, sciolto in tal senso il contrasto giurisprudenziale, decide quindi la causa nel merito e conferma la censura operata dal Giudice di primo grado sull’attività amministrativa, viziata per violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90 per omissione del preavviso di rigetto, tanto più necessario nel caso di specie, in cui si controverte in una materia nella quale il provvedimento non può certo dirsi vincolato, e come tale sottratto alla garanzia procedimentale, in ragione delle divergenti pronunce succedutesi.

Allo stato, quindi, e, soprattutto, (sia consentito allo scrivente affermarlo) a legislazione vigente, via libera al trasferimento degli studenti di Medicina da Università straniere a quelle italiane, senza test di ammissione.

 


[i]L’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 e’ disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altesì’ la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto odalità’ e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.”

Guida Francesco

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