L’UE, a partire dal 30 settembre p.v., introduce il divieto di importazione di prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano prodotti siderurgici originali della Russia. Il divieto, pertanto, avrà ad oggetto i prodotti direttamente o indirettamente derivanti dalla Russia.
Per approfondimenti si consiglia: Compendio di diritto dell’Unione Europea
Indice
1. La normativa di riferimento
L’art. 1, par. 12) del regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio del 23 giugno che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ha modificato l’articolo 3 octies introducendo il divieto di: importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023 – direttamente o indirettamente – i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’allegato XVII, includendo quindi:
– ferro, fili e barre di ferro;
– prodotti laminati, tubi e accessori per tubi;
– costruzioni e parti di costruzioni;
– serbatoi o recipienti;
– ancore, catene, chiodi, viti e bulloni;
– stufe e radiatori;
– oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, di ferro o acciaio;
– qualsiasi lavoro di ferro o acciaio.
Detto divieto di importazione si applica ai citati prodotti originari o esportati dalla Russia, prescindendo dalla nazione dalla quale essi vengono importati, sulla scorta delle seguenti modalità:
– 30 settembre 2023: tutti i prodotti dell’allegato XVII contenenti prodotti dell’allegato XVII diversi dai codici NC 7207 11, 7207 12 10 o 7224 90;
– 1° aprile 2024 prodotti dell’allegato XVII contenenti prodotti di cui al codice NC 7207 11;
– 1º ottobre 2024 prodotti dell’allegato XVII contenenti prodotti di cui ai codici NC 7207 12 10 o 7224 90.
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2. Importazione: La prova attestante il paese di origine
All’atto dell’importazione il soggetto importatore è tenuto a fornire la prova attestante il paese di origine, differente dalla Russia, degli impianti siderurgici impiegati nella trasformazione del prodotto in una nazione terza (art. 3 octies). Sicché, in seno ai controlli doganali potrebbe essere richiesto agli operatori del settore, in caso di controllo documentale o controllo scanner, di dimostrare l’origine della nazione che ha impiegato i fattori produttivi siderurgici nella trasformazione del prodotto.
Il divieto dell’Unione Europea riguarda sia i prodotti semilavorati che quelli finiti.
Sono mezzi documentali idonei a fornire la prova:
– le fatture;
– le bolle di consegna;
– i certificati di qualità;
– le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine;
– i documenti di calcolo e di produzione;
– i documenti doganali del paese esportatore;
– la corrispondenza commerciale.
L’esistenza della prova in commento deve essere indicata utilizzando il codice documento Y824 nella dichiarazione doganale.
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