UE: dal 14 novembre in vigore la Direttiva sui salari minimi adeguati

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Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stata pubblicata la DIRETTIVA (UE) 2022/2041 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea.

     Indice

  1. Oggetto e ambito di applicazione
  2. Ambito di applicazione
  3. Procedura per la determinazione di salari minimi legali adeguati
  4. Variazioni e trattenute
  5. Non regresso e disposizioni più favorevoli
  6. Recepimento e attuazione
  7. Entrata in vigore

1. Oggetto e ambito di applicazione

Per migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’UE, in particolare l’adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l’alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive, la direttiva in disamina istituisce un quadro per:

  1. l’adeguatezza dei salari minimi legali al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose;
  2. la promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari;
  3. il miglioramento dell’accesso effettivo dei lavoratori al diritto alla tutela garantita dal salario minimo ove previsto dal diritto nazionale e/o da contratti collettivi.

Resta salvo il pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali, nonché il loro diritto a negoziare e concludere contratti collettivi. Inoltre, resta salva la competenza degli Stati membri di fissare il livello dei salari minimi, nonché la scelta degli Stati membri di fissare salari minimi legali, di promuovere l’accesso alla tutela garantita dal salario minimo prevista nei contratti collettivi o entrambi.

2. Ambito di applicazione

Si applica ai lavoratori dell’UE che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.


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3. Procedura per la determinazione di salari minimi legali adeguati

Gli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali istituiscono le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali. Tale determinazione e aggiornamento sono basati su criteri stabiliti per contribuire alla loro adeguatezza, al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso, ridurre la povertà lavorativa, promuovere la coesione sociale e una convergenza sociale verso l’alto e ridurre il divario retributivo di genere. Gli Stati membri definiscono tali criteri conformemente alle rispettive prassi nazionali, nel pertinente diritto nazionale, nelle decisioni degli organi competenti o in accordi tripartiti. I criteri nazionali comprendono almeno gli elementi seguenti:

  1. il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita;
  2. il livello generale dei salari e la loro distribuzione;
  3. il tasso di crescita dei salari;
  4. i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività.

Fatti salvi gli obblighi succitati, gli Stati membri possono inoltre ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell’indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale. Gli Stati membri utilizzano valori di riferimento indicativi per orientare la loro valutazione dell’adeguatezza dei salari minimi legali. A tal fine, possono utilizzare valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio, e/o valori di riferimento indicativi utilizzati a livello nazionale. Gli stessi Stati membri garantiscono che i salari minimi legali siano aggiornati periodicamente e tempestivamente le almeno ogni due anni o, per gli Stati membri che ricorrono a un meccanismo di indicizzazione automatica, almeno ogni quattro anni.

4. Variazioni e trattenute

Se autorizzino salari minimi legali diversi per specifici gruppi di lavoratori o consentano trattenute che riducono la retribuzione versata portandola a un livello inferiore a quello del salario minimo legale pertinente, gli Stati membri provvedono affinché tali variazioni e trattenute rispettino i principi di non discriminazione e di proporzionalità, il quale comprende il perseguimento di un obiettivo legittimo.

5. Non regresso e disposizioni più favorevoli

La direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione già offerto ai lavoratori negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la riduzione o l’abolizione dei salari minimi. Lascia impregiudicata la prerogativa di uno Stato membro di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di promuovere o consentire l’applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai lavoratori. Lo stesso documento non deve essere interpretato in modo da impedire a uno Stato membro di aumentare i salari minimi legali.

6. Recepimento e attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla direttiva in parola entro il 15 novembre 2024. Gli Stati membri adottano, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, le misure adeguate per garantire un efficace coinvolgimento delle parti sociali ai fini dell’attuazione della direttiva. A tal fine, possono affidare alle parti sociali tale attuazione, in tutto o in parte, compresa l’elaborazione di un piano d’azione, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente. Nel farlo, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per essere sempre in grado di assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla direttiva.

7. Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (25 ottobre 2022) nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Avv. Biarella Laura

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