Tribunale di Saluzzo, 12 giugno 2010, in tema di svincolo da tesseramento sportivo in deroga alla clausola compromissoria precedentemente sottoscritta

sentenza 23/09/10
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TRIBUNALE DI SALUZZO, 12 GIUGNO 2010

DECISIONE


Il Giudice sentite le parti comparse all’udienza del 09.06.2010,

Letti gli atti di accusa,

Visto l’arto 700 c.p.c.,

Sciogliendo la riserva,

così decide in ordine al ricorso d’urgenza n. 150/2010 RG, depositato in data 24.05.2010 da

** rappresentato e difeso dall’avv. **********;

CONTRO

***rappresentata e difesa dall’avv. **************************

OSSERVA

Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione eccepito da parte resistente.

Nel caso concreto, infatti, non può parlarsi di giurisdizione, ma occorre avere riguardo all’ esistenza di clausole compromissorie, quale quella presente, sul modulo di tesseramento sottoscritto dai genitori del ricorrente, le quali, come statuito dalla Cassazione, concretizzano un arbitrato irrituale, che trova il proprio fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione e competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri un’attività negoziale e non una funzione giurisdizionale (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 6423/2008).

 

Dispone infatti l’arto 3 della L. n. 280/03, di conversione del D.L. 220/03, che, “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sporti ve non riservata agli organi di giustizia dell’ ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sporti ve di cui all’ articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nel contratti di cui all’ articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

Sempre la Corte di cassazione ha affermato tale carattere nella sentenza n. 18919/05, nella quale si legge che: “L’art. 24 dallo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (associazione con personalità giuridica di diritto privato) – il quale preveda l’impegno di tutti coloro che operano all’interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all’ attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all’autorità giudiziario statuale – integra una clausola compromissoria per arbitrano irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l’ affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del decreto legge n. 220 del 2003, convertito, con modificarioni, nella legge n. 280 del 2003, che, all’art. 2, comma secondo, prevede l’onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell’ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma primo dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni, mentre subordina, come è desumibile dalla formulazione dell’art. 3, comma primo, al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statuale nelle materie ad essa riservate”.

Il fondamento della legittimazione degli organi sportivi e della devoluzione loro riconosciuta in determinate materie, si fonda dunque sulla autonomia delle parti e sull’ accettazione della clausola compromissoria nel caso di specie, si ritiene tuttavia

 

che tale clausola non possa essere vincolante per il giocatore.

 

Il modulo di tesseramento del ricorrente nel quale è contenuta. la clausola compromissoria con il richiamo all’ art. 27 dello Statuto della FIGC (oggi divenuto articolo 30), sottoscritto in data 25.08.2005 quando lo stesso aveva 15 anni dai genitori esercenti la potestà sullo stesso, si ritiene infatti non possa impegnare il giocatore oltre il 18° anno di età; sebbene anche il minorenne abbia sottoscritto il modulo, la presunzione di incapacità che sorregge il nostro ordinamento giuridico per i soggetti minori di 16 anni, non consente di considerate il calciatore vincolato alla clausola suddetta, potendosi configurare al più come una presa d’atto, con la conseguenza che legittimamente il ricorrente ha adito l’autorità giudiziaria ordinaria. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

La richiesta di una tutela cautelare d’urgenza postula la valutazione dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, tenendo conto delle situazioni giuridiche sostanziali coinvolte.

Nel caso che ci occupa con riferimento alfumus, deve evidenziarsi che il vincolo di tesseramento a favore della **, risulta eccessivamente oneroso per il giocatore, laddove di fatto lo stesso limita la libertà di prestare l’attività in favore di altre squadre per lO anni.

Non sono condivisibili i rilievi di parte resistente laddove afferma che il giocatore non é limitato e che egli potrebbe giocare per altre squadre in orari ed occasioni diverse da quelli nei quali gioca per la **, atteso che la possibilità di giocate per una squadra è subordinata al tesseramento presso la società stessa e che non si può essere tesserati contemporaneamente per più squadre.

Si deve ritenere che la volontà espressa dal calciatore di non voler prestare la propria attività per la **, e la contemporanea volontà espressa dalla società sportiva di considerate il giocatore inadempiente, possano giustificare la risoluzione del vincolo contrattuale per mutuo consenso, provato peraltro dalla richiesta di restituzione del materiale sportivo dato al giocatore; la stessa società sportiva infatti afferma nel proprio atto che è il giocatore a non aver adempiuto la sua prestazione consistente nell’allenarsi e giocare le partite di calcio, con ciò rendendosi, inottemperante agli impegni assunti.

Nè si ritiene sussistente un interesse da parte della ** di ritenere il giocatore, peraltro definito “di scarso rendimento”, il quale ha manifestato la volontà dl non giocare per la squadra stessa; deve infatti evidenziarsi che l’art. 6 co. I L. n. 91/1981 prevede solo con riguardo agli sporti vi professionisti, una volta cessato un rapporto contrattuale, la possibilità per le federazioni sportive nazionali, di stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società

 

sportiva titolare del precedente contratto, di una indennità di preparazione e di promozione dell’atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport; possibilità che non è prevista per gli sportivi dilettanti, così che il richiamo ad una “donazione” da parte del giocatore della propria prestazione a favore di un’altra squadra, è inconferente, laddove non vengono in mente aspetti patrimoniali.

L’art. 2 della Costituzione afferma la libertà di conseguire lo sviluppo della propria personalità all’interno delle formazioni sociali, fra le quali devono ritenersi comprese le società sportive, riconosciute come associazioni; si deve ritenere al limite della costituzionalità e della legittimità la volontà di ritenere il cartellino di un giocatore che la parte considera non professionista e non legare da alcun contratto corrispettivo, contro la volontà dello stesso, impedendogli di fatto di giocare per qualcun altro.

A ciò si aggiunga che, come già evidenziato, il vincolo di tesseramento è stato sottoscritto dai genitori del ricorrente quando lo stesso aveva 15 anni e che la loro volontà non avrebbe potuto vincolare il figlio per lO anni, per un tempo così superiore alla maggiore età, a fronte di una manifesta volontà contraria del ricorrente divenuto maggiorenne.

Con riguardo al periculum in mora deve evidenziarsi l’urgenza per il giocatore di potersi tesserare con un’altra squadra in vista delle preparazioni atletiche, che come noto hanno inizio nel periodo estivo ormai prossimo, e delle scadenze che le norme della FIGC impongono per i tesseramenti; si deve poi evidenziare che la documentazione prodotta dal ricorrente sull’interessamento della Settimo Calcio (doc. lO), subordinata al suo svincolo dalla **, giustifica l’urgenza dello svincolo stesso, potendo nel frattempo la società sportiva interessarsi ad altri giocatori e potendo perdere il giocatore la possibilità di giocare nel prossimo campionato.

L’accoglimento del ricorso comporta la condanna alle spese di lite a carico del resistente, liquidate come in dispositivo, per il principio di soccombenza.

P.Q.M.

– Ordina alla ** il rilascio entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento del nulla osta al tesseramento e/o trasferimento ad altra società sportiva affiliata alla Federazione italiana Giuoco Calcio e di gradimento del ricorrente ** ** mediante sottoscrizione dell’ apposita lista di trasferimento e con l’adempimento degli incombenti necessari a consentire il tesseramento e/o trasferimento ad altra società calcistica;

– Condanna ** a rifondere a ** ** le spese di lite del presente giudizio cautelare, che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 700,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA se dovute nella misura di legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti anche a mezzo fax.

 

Saluzzo 11.06.2010

Il giudice

sentenza

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