Tribunale di Catania, Ord. del 13.02.2014 ( Azione di reintegrazione nel possesso – Legittimazione attiva dell’assegnatario di alloggio popolare – Sussistenza)

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Con il provvedimento che si annota, il Tribunale di Catania ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell’assegnatario di alloggio popolare che aveva esperito l’azione di reintegrazione nei confronti dell’occupante abusivo di detta unità abitativa.

Il Giudice di merito ha ritenuto sussistere la legitimatio ad causam per la tutela possessoria non solo, come è ovvio, al possessore, ma anche al detentore qualificato, qual è appunto l’assegnatario di un alloggio popolare di proprietà di un ente pubblico (nella fattispecie si trattava di un Comune).

Il Tribunale ha così mostrato di condividere, pur non richiamandola expressis verbis, l’orientamento manifestato da quella giurisprudenza di legittimità che distingue tra detenzione nell’interesse proprio del detentore (detenzione qualificata), in forza di un rapporto contrattuale anche atipico, e detenzione nell’interesse del possessore (detenzione non qualificata, quale quella del mandatario o del gestore).

Solamente al detentore qualificato spetta la legittimazione alla proposizione dell’azione di reintegra verso i terzi ed anche verso il possessore (v. Cass. 20-5-2008 n. 12751; Cass. 22-7-2002 n. 10676; Cass. 29-5-1998 n. 5314).

 

Il Giudice,

letti gli atti e sciogliendo la riserva del 24.1.2014;

considerato che il ricorrente, con ricorso del 3.10.13, indicava che, trovandosi all’estero per motivi di lavoro, nel dicembre 2012, veniva informato da alcuni vicini di casa del fatto che il suo appartamento era stato abusivamente occupato dall’odierno resistente; che, in effetti, il medesimo istante, rientrato in sede, verificava che il B. non solo occupava l’appartamento ma aveva anche sostituito il cilindretto della porta d’ingresso così spogliandolo del godimento dell’immobile;

ritenuto che la legittimazione attiva all’azione di reintegrazione spetta non solo al possessore ma anche al detentore qualificato, sia nell’interesse proprio, sia nell’interesse altrui (in quest’ultimo caso, l’azione non può essere però rivolta nei confronti di colui contro il quale si detiene), restando esclusi solo i detentori per ragioni di servizio o di ospitalità;

considerato che, nella specie, il ricorrente risulta assegnatario esclusivo di un appartamento di Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà del Comune di ***, fin dall’agosto 1989;

ritenuto che l’assegnatario di casa residenziale pubblica gode di legittimazione attiva all’azione di reintegrazione nella veste di detentore qualificato che vanta un proprio interesse e che, dunque, il ricorrente risulta legittimato all’esperita azione;

rilevato che, sulla scorta dell’ordinanza del Sindaco di *** dell’11.1.13, che intimava al B. l’immediato rilascio dell’immobile occupato abusivamente, risulta che il resistente si è immesso arbitrariamente nel possesso dell’alloggio;

ritenuto che il comportamento del B. realizza uno spoglio violento e clandestino della detenzione del ricorrente sull’immobile predetto;

ritenuto che emerge dagli atti l’animus spoliandi del B., il quale senz’altro ha realizzato con coscienza e volontà il sudescritto atto materiale di spoglio contro il volere di parte ricorrente;

ritenuto, in definitiva, che il ricorso va accolto e va ordinato al resistente di reintegrare immediatamente il ricorrente nella detenzione dell’immobile;

ritenuto che, secondo il principio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali;

P.Q.M.

ordina a B. di reintegrare immediatamente il ricorrente nella detenzione dell’immobile di Edilizia Residenziale Pubblica, sito nel comune di *** (CT) in via S., entro il termine di giorni 10 dalla notificazione della presente ordinanza, mediante la consegna delle chiavi della porta di ingresso e il rilascio del bene;

dispone che nel caso di mancato e spontaneo adempimento alla esecuzione della presente ordinanza provveda il competente *********************, su istanza dell’avente diritto;

condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 800,00, per compensi professionali, ed euro 132,24 per spese vive, oltre IVA e C.P.A., come per legge.

Catania, 13 febbraio 2014

Il Giudice

Antonio Sciacca

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