Trib. Busto Arsizio –sez. dist. Gallarate, sentenza 10 gennaio 2012, n. 9

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Massima: Nel caso in cui venga stipulato un contratto di trasporto con un vettore al fine della consegna di merci, e il trasporto di esse venga affidato dal vettore a un subvettore che perde le merci, il primo vettore risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per la perdita imputabile al sub vettore. Ed invero, in tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che – obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto – si avvale dell’opera di altro vettore, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al subvettore. Invece, nel rapporto interno tra vettore e subvettore, il primo può chiamare in manleva il secondo, nel caso la colpa della perdita delle merci, dell’avaria, o del ritardo sia imputabile a quest’ultimo. (a cura di ******************)

Trib. Busto Arsizio –sez. dist. Gallarate, sentenza 10 gennaio 2012, n. 9

SENTENZA

nella causa civile di cui al numero R.G. * avente ad oggetto Contratto di trasporto

TRA***

ATTRICE

E***

CONVENUTA

E***

TERZA CHIAMATA

E***

ALTRA CHIAMATA IN CAUSA

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. FATTO

La Gamma Assicurazioni S.p.A., ha premesso di aver stipulato un contratto di assicurazione su merci da trasportare con Omicron S.p.A., che a sua volta ha stipulato contratto di trasporto con il vettore Alpha S.r.L. al fine di consegnare le merci agli acquirenti. La Alpha S.r.L. ha affidato il trasporto al subvettore Delta S.r.L., il quale a sua volta lo ha affidato ad altro subvettore Omega S.r.L. Omega S.r.L. a sua volta ha affidato il trasporto al subvettore sig. Tizio. Il sig. Tizio si è rivelato avere una falsa identità, avendo utilizzato falso nome e falsi documenti, e avendo impiegato un camion risultato poi rubato, così come di origine furtiva è l’utenza di telefonia mobile impiegata per le conversazioni, al fine di appropriarsi delle merci trasportate. Le merci sono andati quindi perdute, e il sig. Tizio è rimasto irreperibile. Gamma Assicurazioni S.p.A., in qualità di assicuratore, ha versato all’assicurato ************** il valore delle merci trasportate detratta la franchigia del 10%; tutto ciò premesso, ha proposto azione di regresso nei confronti di Alpha S.r.L., in quanto questa con colpa grave non ha adempiuto il contratto d trasporto, causando la perdita della merce.

Si è costituita Alpha S.r.L., chiedendo la declaratoria di difetto di legittimazione attiva e passiva, e chiedendo comunque il rigetto della domanda attorea. Alpha S.r.L. ha chiesto anche la chiamata in causa di Delta S.r.L. allo scopo di essere manlevata.

Autorizzata la sua chiamata in causa, si è costituita Delta S.r.L., che ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei propri confronti, e ha chiesto la chiamata in causa di Omega S.r.L. ai fini della manleva.

Autorizzata la sua chiamata in causa, si è costituita Omega S.r.L., che ha chiesto il rigetto della domanda formulata nei propri confronti.

Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., svolta istruttoria con escussione di un teste, sulle conclusioni rassegnate la causa è stata mandata in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

2. Risulta dagli atti, ed è emerso dall’istruttoria, che Omicron S.p.A. ha stipulato contratti di vendita di merci con vari acquirenti, affidandone il trasporto al vettore Alpha S.r.L.; al fine di assicurare il trasporto delle merci, ************** ha stipulato contratto di assicurazione con Gamma Assicurazioni S.p.A..

Tuttavia, Alpha S.r.L. non ha eseguito personalmente il trasporto, affidandone l’esecuzione al subvettore Delta S.r.L., che a sua volta si è rivolta al subvettore Omega S.r.L.. Tuttavia, neppure Omega S.r.L. ha eseguito personalmente il trasporto, affidandosi al subvettore sedicente sig. Tizio. Sul punto, priva di riscontro è l’affermazione di Omega S.r.L., secondo cui l’incarico a Tizio sarebbe stato affidato da Delta S.r.L. e Alpha S.r.L.: nella denuncia ai Carabinieri sporta da Omega S.r.L., questa ha ammesso chiaramente di avere affidato l’incarico ad “un padroncino” che previo appuntamento telefonico si era presentato presso l’azienda, specificando di non avere mai visto prima di allora la persona che si è presentata sotto il nome di Tizio (cfr. doc. 1 della produzione di Delta S.r.L.), e aggiungendo che prima della consegna delle merci al sig. Tizio non ha effettuato alcun controllo sulla effettiva identità del soggetto e sulla titolarità dell’automezzo. D’altra parte, anche un opportuno controllo preventivo nell’albo dei trasportatori avrebbe consentito di scoprire per tempo il raggiro.

La stessa Alpha S.r.L., al momento della consegna delle merci al sedicente Tizio, si è limitata a verificare la rispondenza dell’identità del soggetto con quella indicata da Delta S.r.L..

Emerge quindi una grave colpa nell’esecuzione del trasporto, dato che è stato affidato incarico ad un soggetto non conosciuto prima dell’episodio per cui è causa e sulla base di un mero preventivo contatto telefonico, senza che sia stato effettuato alcun controllo sull’effettiva identità del soggetto e sulla titolarità del mezzo (verifica quanto mai opportuna alla luce del fatto che il sig. Tizio non aveva svolto altre collaborazioni prima di allora), e senza alcuna verifica nell’albo dei trasportatori.

3. Ciò detto, Gamma Assicurazioni S.p.A., agendo in surroga dei diritti dell’assicurato, correttamente ha proposto domanda nei confronti di Alpha S.r.L., in quanto l’assicurato ************** ha stipulato con quest’ultima il contratto di trasporto. Infatti, sul punto la S.C. ha affermato che «In tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al subvettore» (Cass. Civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19050).

4. Inoltre, va rigettata l’eccezione di difetto di “legittimazione attiva” in capo a Gamma Assicurazioni S.p.A.. Secondo Alpha S.r.L. la proprietà delle merci è passata agli acquirenti già al momento della consegna delle merci al vettore, per cui l’azione risarcitoria avrebbe potuto essere promossa non da ************** o dal suo assicuratore in surroga, ma solo dagli acquirenti, la cui azione sarebbe comunque prescritta ex art. 2951 c.c., in quanto nessuno di loro avrebbe interrotto il termine annuale di prescrizione; secondo Alpha S.r.L. tale soluzione sarebbe la più coerente con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità prevalente, richiamata nella propria Memoria di Replica (cfr. p. 3).

Tuttavia, è preferibile l’orientamento espresso dalla recente giurisprudenza della S.C., secondo cui «Nella vendita con spedizione disciplinata dall’art. 1510, comma 2, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore – mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore – mittente ed acquirente – destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli art. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore – mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto – ivi compreso quello al risarcimento della danno da inadempimento – fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma 1, c.c.» (Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2008, n. 7475; conf. Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2003, n. 18235; conf. Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2001, n. 8212). Tale orientamento è pienamente condivisibile, in quanto maggiormente attento alla qualificazione della reale portata del collegamento negoziale tra contratto di compravendita e di trasporto.

Orbene, non risulta che i destinatari delle merci ne abbiano reclamato la riconsegna, non essendo emersa la prova di ciò (essendo peraltro l’onere della prova a carico del vettore convenuto: cfr. Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 10980); anzi, Gamma Assicurazioni S.p.A. ha prodotto note di credito emesse da ************** in favore degli acquirenti delle merci perdute al fine di annullare dal punto di vista contabile le corrispondenti fatture emesse per la vendita delle merci (cfr. documentazione prodotta da Gamma Assicurazioni S.p.A. sub docc. 35-59): tali note di credito, non contestate dalle altre parti in causa, provano che nessun pagamento è stato effettuato dagli acquirenti, per cui anche sotto il profilo del concreto interesse è chiaro che la domanda risarcitoria non può che essere proposta dal venditore che ha perso le merci senza ottenere il pagamento dagli acquirenti, e non già da questi ultimi che non hanno ottenuto le merci ma non hanno neppure pagato il corrispettivo.

Dal rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva discende anche il rigetto della connessa eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria degli acquirenti: se Gamma Assicurazioni S.p.A., che ha proposto domanda di surroga nei diritti risarcitori di Omicron S.p.A., è il soggetto legittimato attivamente, ne consegue che tale legittimazione attiva non si radica in capo agli acquirenti, per cui non rileva valutare la prescrizione della loro azione nei confronti di Alpha S.r.L.

Si aggiunga che è documentalmente provato il versamento dell’indennizzo effettuato in data 29.10.2007 da Gamma Assicurazioni S.p.A. in favore di Omicron S.p.A. per l’importo di € 24.861,48, che legittima la proposizione della domanda di surroga (cfr. doc. 27 di parte attrice).

5. Alla luce di quanto sopra, provato il contratto di assicurazione tra Gamma Assicurazioni S.p.A. e ************** a copertura del rischio per cui è causa, documentato il versamento dell’indennizzo dell’assicuratore Gamma Assicurazioni S.p.A. in favore dell’assicurato **************, provato il contratto di trasporto intercorso tra Omicron S.p.A. e Alpha S.r.L., provato il grave inadempimento nell’esecuzione del contratto di trasporto, e affermato il principio che il vettore risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al subvettore (Cass. Civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19050, cit.), consegue che va accolta la domanda attorea.

Risultando inoltre l’inadempimento frutto di colpa grave per i motivi sopra illustrati, e poiché rileva non solo la colpa grave del vettore, ma anche quella di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto (cfr. art. 1693 ultimo comma c.c.), consegue che non opera la limitazione di responsabilità del vettore di cui all’art. 1693 c. II c.c., dovendo il vettore rispondere ai sensi dell’art. 1693 c. I c.c. secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Sotto tale ultimo profilo, Gamma Assicurazioni S.p.A. ha prodotto le fatture di vendita non contestate relative alle merci consegnate al vettore, da cui emerge anche l’importo complessivo di vendita, pari a € 27.623,86, pari cioè al prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna ai sensi dell’art. 1693 c. I c.c.

Va quindi accolta la domanda attorea, e, accertato l’inadempimento contrattuale di Alpha S.r.L., quest’ultima va condannata a rimborsare Gamma Assicurazioni S.p.A. dell’indennizzo versato a Omicron S.p.A. pari a € 24.861,48. Non solo il credito risarcitorio per responsabilità del vettore è credito di valuta (Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1987, n. 7116; Trib. Milano, 29 ottobre 1984), ma tale natura connota anche il credito dell’assicuratore che agisce in surroga sulla base di una successione a titolo particolare nel diritto dell’assicurato (Cass. civ., sez. I, 25 marzo 1995, n. 3570; Trib. Vibo Valentia, 15 luglio 1986; Trib. Bologna, 8 maggio 1985; Trib. Verona, 31 dicembre 1985; minoritario, e meno condivisibile, è l’opposto orientamento: Trib. Palermo, 15 luglio 1983).

Ne consegue che la somma in questione, espressa in valuta all’epoca del fatto, va rivalutata dall’epoca del fatto (cioè il 31.5.2007, giorno dell’affidamento delle merci al sedicente Tizio) fino ad oggi, per l’importo di € 27.322,77 (coeff. Istat: 1,099). Quindi, Alpha S.r.L. va condannata al pagamento in favore di Gamma Assicurazioni S.p.A. della complessiva somma di € 27.322,77 in valuta attuale, pari a € 24.861,48 in valuta all’epoca del fatto; sulla somma così rivalutata gli interessi legali decorrono dal giorno della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, mentre dal 31.5.2007 alla data di pubblicazione della sentenza gli interessi legali decorrono a partire dalla minor somma di € 24.861,48, via via rivalutata di anno in anno.

6. Una volta accolta la domanda di Gamma Assicurazioni S.p.A. nei confronti del vettore Alpha S.r.L., nei rapporti interni tra i vari vettori occorre accertare su chi ricada la responsabilità, al fine di valutare la fondatezza delle distinte domande di manleva. Orbene, pur se nessuno dei vettori ha impiegato la diligenza dovuta effettuando i dovuti accertamenti sulla persona di Tizio e sul mezzo di trasporto da lui impiegato, occorre però considerare che l’incarico a quest’ultimo è stato conferito da Omega S.r.L.

Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di prescrizione dell’azione di manleva di Delta S.r.L. formulata da Omega S.r.L.: le messe in mora del 6.3.2008 e 13.2.2009 spedite da Delta S.r.L. e regolarmente ricevute da Omega S.r.L. (cfr. doc. 2 e 3 di Delta S.r.L.) hanno interrotto il termine annuale di prescrizione.

Quindi, va accolta la domanda di manleva proposta da Alpha S.r.L. nei confronti di Delta S.r.L. (responsabile ex art. 1228 c.c. del fatto di Omega S.r.L.), e anche la domanda di manleva proposta da Delta S.r.L. nei confronti di Omega S.r.L.; tuttavia, come rilevato da Omega S.r.L. nella propria comparsa conclusionale (e non smentito da Delta S.r.L. nella propria memoria di replica), Delta S.r.L. non ha chiesto la condanna di Omega S.r.L. a manlevarla, limitandosi a chiedere una pronuncia di mero accertamento del diritto di manleva (vedi la formulazione delle conclusioni così come precisate da Delta S.r.L.).

7. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e rilievo, così provvede:

  1. accerta la responsabilità di Alpha S.r.L. in persona del l.r.p.t., e per l’effetto condanna Alpha S.r.L. in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Gamma Assicurazioni S.p.A. in persona del l.r.p.t. della complessiva somma di € 27.322,77, su cui vanno calcolati gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, e oltre gli interessi legali dal 31.5.2007 fino alla data di pubblicazione della sentenza sulla minor somma di € 24.861,48, via via rivalutata di anno in anno;

  2. accoglie la domanda di manleva di Alpha S.r.L. in persona del l.r.p.t., e per l’effetto condanna Delta S.r.L. in persona del l.r.p.t. a tenere indenne Alpha S.r.L. in persona del l.r.p.t. di quanto questa è tenuta a pagare in adempimento del punto 1 del dispositivo;

  3. in accoglimento della domanda di Delta S.r.L. in persona del l.r.p.t., accerta il diritto di Delta S.r.L. in persona del l.r.p.t. di essere manlevata da Omega S.r.L. in persona del l.r.p.t. di quanto è tenuta a pagare in adempimento del punto 2 del dispositivo;

  4. condanna Alpha S.r.L. in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Gamma Assicurazioni S.p.A. in persona del l.r.p.t. delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.452,00, di cui € 200,00 per spese, € 3.715,00 per onorari come da nota spese depositata, € 1.537,00 per diritti come da nota spese depositata, oltre spese generali nella misura del 12,50% su quanto liquidato per diritti ed onorario, e oltre IVA e CPA come per legge;

  5. condanna Delta S.r.L. in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Alpha S.r.L. in persona del l.r.p.t. delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.021,00, di cui € 3.520,00 per onorari come da nota spese depositata ed € 2.501,00 per diritti come da nota spese depositata, oltre spese generali nella misura del 12,50% su quanto liquidato per diritti ed onorario, e oltre IVA e CPA come per legge;

  6. condanna Omega S.r.L. in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Delta S.r.L. in persona del l.r.p.t. delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.974,00, di cui € 3.000,00 per onorari come da nota spese depositata ed € 1.974,00 per diritti come da nota spese depositata, oltre spese generali nella misura del 12,50% su quanto liquidato per diritti ed onorario, e oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Gallarate il 10 gennaio 2012

IL GIUDICE UNICO

Avv. Vincenza Lioniello

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