Tosap: le griglie di aerazione sul suolo stradale sono soggette all’imposizione

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Con la pronuncia in epigrafe, i giudici di Piazza Cavour si sono pronunciati in tema di TOSAP sancendo l’innovativo principio per cui è soggetta al pagamento della tassa in questione l’occupazione del suolo pubblico realizzata mediante l’apposizione di griglie per l’aerazione dei garage sotterranei.

La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che, per costante principio, in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell’occupazione che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico.

Siffatto presupposto, è stato rinvenuto nella fattispecie posta all’attenzione dei Supremi giudici, i quali hanno rilevato che con l’apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le dette griglie, con conseguente sottrazione della superficie all’uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione particolare del suolo stesso.

La pronuncia in commento, trae invero origine da un contenzioso, instaurato tra un condominio ed un Comune, relativo alla debenza da parte del primo della TOSAP per aver occupato il suolo pubblico mediante l’istallazione di griglie sulla superficie stradale per l’aerazione del garage sottostante.

Il condominio, soccombente in entrambi i giudizi promossi sia in CTP che, successivamente, in CTR, per l’annullamento dell’ avviso di pagamento della TOSAP così notificatogli, ricorreva in Cassazione deducendo che l’occupazione, per essere tassabile, deve consistere in un’apprensione della disponibilità della cosa (duratura o temporanea) di tipo reversibile, cioè che incida sull’uso del bene senza però modificarne la natura né comprometterne la destinazione, lasciando ripristinabile l’uso collettivo a seguito della cessazione del godimento individuale e della rimozione delle eventuali attrezzature predisposte per il suo esercizio.

In tal senso, il contribuente rilevava che, nella specie, l’occupazione realizzata mediante le griglie di aerazione dei garage sotterranei era da ritenersi “irreversibile”, atteso che le griglie medesime costituivano componente naturale ed essenziale del diritto di superficie ipogeo (ossia un diritto di costruire al di sotto del suolo) concesso dal Comune tramite apposita convenzione.

Pronunciandosi sull’argomento, la Cassazione – anche sulla scorta della mancata dimostrazione da parte del ricorrente, in ogni grado di giudizio, dell’esistenza della menzionata convenzione e del suo contenuto – ha rigettato nel merito il ricorso, ritenendolo infondato.

È stato, infatti, precisato oggetto dell’accertamento ai fini TOSAP non è l’occupazione di sottosuolo pubblico determinata dalla fabbricazione del garage sotterraneo – nel caso di specie realizzato in forza della costituzione di un diritto di superficie ipogeo concesso dal Comune – ma solo e soltanto l’occupazione del suolo pubblico determinata da griglie di aereazione posto sul detto suolo a vantaggio del garage condominiale.

 

Pertanto, atteso che con l’apposizione delle griglie in questione, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, viene in qualche modo limitato l’uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le dette griglie – con conseguente sottrazione della superficie all’uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del Condominio – è stato ritenuto integrato, nel caso di specie, il presupposto impositivo della TOSAP, da considerarsi, quindi, all’occorrenza dovuta.

Ed invero, ad avviso dei i giudici di Piazza Cavour, neppure sarebbe meritevole di condivisione la tesi sostenuta dal condominio secondo cui l’apposizione di dette griglie costituirebbe “occupazione irreversibile”, atteso che le stesse, pur sull’utilizzo del suolo pubblico, non ne modificano la natura e non ne compromettono la destinazione, in quanto, a seguito di eventuale rimozione delle griglie medesime (non essenziali perché il garage sotterraneo ben può essere areato attraverso sistemi diversi), verrebbe a cessare il godimento individuale, con ripristino dell’uso collettivo.

Diverso, e non applicabile alla fattispecie in esame, è quindi il precedente reso, sempre dalla Cassazione con sentenza n. 11142/2015, secondo cui “il terreno concesso contrattualmente dal Comune al contribuente in diritto di superficie non può essere assoggettato a TOSAP per l’impossibilità di realizzare il presupposto dell’imposta, consistente nell’occupazione di uno spazio pubblico, in quanto, con la costituzione di un diritto di superficie, l’area viene “ab origine” sottratta all’uso pubblico a favore del superficiario”. Infatti, oggetto di tale precedente – a differenza del caso appena esaminato – era l’ordinario diritto di costruire sopra il suolo, di tal chè, era la stessa concessione del diritto di superficie a determinare la sottrazione ab origine del suolo all’uso pubblico e, per tale via, ad escludere la debenza della tassa.

Sentenza collegata

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Avv. Cusumano Celine

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