Termine per decisione su richiesta di riesame e deposito ordinanza

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Come devono essere intesi il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del Tribunale. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n.4639 del 21-12-2023

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Indice

1. La questione sul termine di decisione


Il Tribunale di Catanzaro respingeva un’istanza di riesame proposta avverso un’ordinanza emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva disposto l’applicazione nei confronti dell’istante della misura della custodia cautelare in carcere in ordine a plurimi delitti di detenzione illegale di armi comuni da sparo, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. inizialmente contestata.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva in via preliminare l’inefficacia della misura cautelare in conseguenza del ritardato deposito della motivazione da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva la questione preliminare summenzionata manifestatamente infondata.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatto esito decisorio sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il diverso principio che il termine di deposito della motivazione stabilito dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data di deliberazione in camera di consiglio, che deve, invece, intervenire entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (art. 309, comma 9) posto che, anche dopo la novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del tribunale, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva, debbono essere intesi nel senso che il dispositivo contenente la decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l’ordinanza del tribunale recante la motivazione deve essere depositata entro trenta giorni (differibile a quarantacinque) dal deposito del dispositivo stesso (Sez. 2, n. 31409 del 27/04/2016; conf. Sez. 5, n. 7652 del 19/12/2016; Sez. 5, n. 7653 del 21/12/2016; Sez. 2, n. 19313 del 13/04/2017; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come devono essere intesi il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del Tribunale.
Difatti, proprio in relazione a siffatti termini, la Cassazione precisa in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il primo coincide con quello di dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l’altro si riferisce al momento in cui deve essere depositato il dispositivo, che è pari a 30 giorni (differibile a 45).
Ove siano decorsi siffatti lassi temporali, è dunque possibile eccepire l’inefficacia della misura cautelare in conseguenza del ritardato deposito della motivazione da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., altrimenti, in caso contrario, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, è sconsigliare dedurre un vizio procedurale di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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