Termine per deposito dell’ordinanza del riesame

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Quando decorre il termine per il deposito dell’ordinanza del Tribunale del riesame
Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 49122 del 19-10-2022

Indice

1. La questione

Il Tribunale del riesame di Catanzaro procedeva alla reiezione di un appello proposto avverso un provvedimento di rigetto dell’istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare conseguente al ritardato deposito della motivazione da parte del Tribunale del riesame.
Ciò posto, avverso questa ordinanza il difensore proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione in quanto, richiamando giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 268818/2016), a suo avviso, il termine per il deposito della motivazione deve essere calcolato dalla data della deliberazione in camera di consiglio, e non dalla data del deposito del dispositivo.
Orbene, nel caso di specie, dalla data di deposito dell’ordinanza era ormai decorso il termine di quarantacinque giorni indicato del Tribunale.
Oltre a ciò, si rilevava, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, sulla questione non si era formato alcun giudicato cautelare.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso era ritenuto infondato.
In particolare, gli Ermellini evidenziavano che, secondo l’orientamento maggioritario elaborato in sede nomofilattica, confermato anche in questa pronuncia, in materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine per il deposito dell’ordinanza del Tribunale del riesame – il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva – decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio (tra le tante, Sez. 5, n. 44153 del 13/06/201) atteso che, solo con il deposito della decisione, la stessa può considerarsi esistente e produttiva di effetti giuridicamente apprezzabili (Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018; Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018; Sez. 6, n. 22818 del 15/04/2016; Sez. 2, n. 31409 del 27/04/2016; Sez. 5, n. 7652 del 19/12/2016; Sez. 5, n 7653 del 21/12/2016).
Per i giudici di piazza Cavour, la data del provvedimento, da cui decorrono gli effetti giuridici, non è, dunque, quella apposta dal magistrato, bensì quella del deposito, attraverso il quale l’ausiliario cui il magistrato affida l’atto, lo completa con l’attestazione dell’avvenuto adempimento, «sottraendolo alla disponibilità interna dell’ufficio che lo ha emesso, e conferendo ad esso rilevanza esterna intersoggettiva» (Sez. 2, n. 31409 del 27/04/2016) atteso che, a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 11 legge 47 del 2015, che ha modificato l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., è stato delineato un sistema bifasico che prevede, a pena di inefficacia dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, dapprima un termine per la decisione e poi uno specifico termine per il deposito dell’ordinanza: il primo termine richiede che il dispositivo debba essere depositato entro dieci giorni da quello in cui gli atti sono pervenuti presso la cancelleria del tribunale del riesame, il secondo che la motivazione dell’ordinanza debba essere depositata entro trenta giorni dalla decisione, salvo i casi di motivazione particolarmente complessa, in cui detto termine può essere ampliato fino a quarantacinque giorni e, di conseguenza, rispetto a tale sistema, il deposito del dispositivo svolge la duplice funzione di verifica del rispetto del termine di dieci giorni e della decorrenza di quello per il deposito della motivazione (Sez. 5, n. 7652 del 19/12/2016) e ciò anche nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, tale deposito reca una data successiva rispetto a quella in cui si è tenuta la camera di consiglio nella quale la richiesta di riesame è stata trattata, a meno che il tribunale non dia espressamente atto di avere adottato la decisione in una data antecedente rispetto a quella del deposito del dispositivo, nel qual caso il termine per il deposito della motivazione decorre da tale antecedente data (Sez. 5, n. 38408 del 04/04/2017).
Precisato ciò, la Suprema Corte rilevava altresì come vi fosse anche un altro minoritario orientamento secondo il quale il termine di “trenta giorni dalla decisione“, indicato per il deposito dell’ordinanza del tribunale del riesame dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., decorre dalla data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo e non dalla eventuale diversa data del deposito in cancelleria del dispositivo medesimo (Sez. 5, n. 54261 del 17/10/2016; Sez. 2, n. 4961 del 26/01/2016), deducendosi al contempo che tale diverso orientamento individua le seguenti due fasi nel meccanismo previsto dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.: 1) il Tribunale attesta nel dispositivo che la decisione è avvenuta in una determinata data, riservandosi, eventualmente, di depositare la motivazione nel più ampio termine di 45 giorni; 2) da tale data inizia a decorrere il termine per il deposito della motivazione.
Pur tuttavia, per il Supremo Consesso, siffatto approdo ermeneutico non considera che, solo con il deposito del dispositivo, la decisione assunta dal Tribunale acquista carattere di ufficialità e di irrevocabilità potendo il collegio utilizzare lo iato temporale tra la data della camera di consiglio e quella del deposito del dispositivo per una ulteriore riflessione sulla decisione adottata, tenuto conto altresì del fatto che, come chiarito da Sez. 1, n. 44153 del 2018, richiamata dal difensore a sostegno della propria tesi, il contrasto tra i due orientamenti potrebbe essere solo apparente in quanto le due pronunce del difforme orientamento si riferiscono a casi in cui lo stesso tribunale aveva dato atto che la deliberazione era avvenuta in data anteriore al deposito del dispositivo.
Orbene, applicando l’orientamento ermeneutico (maggioritario) rispetto alla fattispecie in esame, i giudici di legittimità ordinaria ritenevano come il giudice di merito l’avesse correttamente applicato, escludendo che alla data del deposito dell’ordinanza fosse decorso il termine di 45 giorni indicato per il deposito della motivazione.

3. Conclusioni

Fermo restando che, come è noto, l’art. 309, co. 10, secondo periodo, cod. proc. pen., stabilisce che l’“ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito da quando decorre siffatto termine.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un orientamento nomofilattico maggioritario, sebbene non uniforme, che il termine per il deposito dell’ordinanza del Tribunale del riesame – il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva – decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio.
Bisogna pertanto fare riferimento, al fine di verificare se la suddetta ordinanza possa ritenersi priva di effetti a norma dell’art. 309, co. 10, cod. proc. pen., al momento in cui il dispositivo è stato depositato atteso che, solo con il deposito della decisione, la stessa può considerarsi esistente e produttiva di effetti giuridicamente apprezzabili.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di questo approdo ermeneutico, sostenere l’inefficacia di tale provvedimento ai sensi della norma procedurale appena citata, facendo decorre il termine di trenta giorni dalla data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo fermo restando che, come evidenziato in questa sentenza, vi è un diverso orientamento nomofilattico che depone in tal senso.
Ad ogni modo, stante l’esistenza di due indirizzi interpretativi, contrastanti fra di loro, formatisi su tale questione, ad avviso di chi scrive, sarebbe auspicabile che, su tale problematica procedurale, intervenissero le Sezioni unite.

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