La scadenza in giorno festivo del termine di trenta giorni, prorogabile fino a quarantacinque giorni, dalla decisione entro il quale il Tribunale deve depositare la propria ordinanza in tema di riesame delle misure cautelari personali, ne comporta, ai sensi dell’art. 172 c.p.p., comma 3, ed in difetto di deroga espressa, la proroga di diritto al giorno successivo non festivo

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen, art. 172, c. 3)

Il fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame ed appello in materia cautelare, aveva confermato l’ordinanza coercitiva con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

L’indagato, con l’ausilio di un difensore, tempestivamente proponeva ricorso per cassazione contro questa ordinanza deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza dell’art. 309 c.p.p., comma 10, per essere stata la motivazione dell’impugnata ordinanza depositata oltre il quarantacinquesimo giorno dalla deliberazione; 2) violazione degli artt. 273 e 192 c.p.p. nonché manifesta illogicità della motivazione, quanto al ritenuto quadro di gravità indiziaria, sia in riferimento all’enucleato sodalizio, sia in riferimento all’interpretazione, asseritamente errata, delle conversazioni intercettate, conformemente valorizzate dal GIP e dal Tribunale; 3) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. nonché vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari: ad avviso della difesa, nonostante l’esiguo lasso di tempo “coperto” dalle intercettazioni valorizzate, il ruolo di rilevo asseritamente minimo assunto dall’indagato nell’ambito del sodalizio che si era ritenuto di enucleare, il fatto che costui non fosse stato mai coinvolto in alcuno specifico reato-fine e risultasse essere incensurato, l’estrema risalenza dei fatti accertati, il Tribunale avrebbe ricollegato la ritenuta esistenza di esigenze cautelari attuali e concrete a considerazioni assolutamente generiche, perlopiù fondate sull’id quod plerumque accidit, e comunque non individualizzate.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva stimato fondato limitatamente alla valutazione inerente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari mentre era, nel resto, complessivamente infondato.

Quanto al primo motivo, esso veniva ritenuto non accoglibile atteso che la Corte di Cassazione, superato il contrario orientamento espresso da due decisioni emesse nel corso dell’anno 2016, è ormai ferma nel ritenere che il termine di trenta giorni (differibile fino a quarantacinque) entro il quale deve essere depositata la motivazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale a seguito dell’istanza di riesame di una misura cautelare personale decorre dalla pubblicazione del dispositivo integrata dal deposito attestato dalla cancelleria e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio, poiché il dispositivo deve essere pubblicato e non meramente deliberato nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale (Sez. 2, sentenza n. 19313 del 13/04/2017; Sez. 6, sentenza n. 10929 del 01/02/2017; Sez. 1, sentenza n. 26399 del 28/02/2018; Sez. 1, sentenza n. 4088 del 06/02/2018; Sez. 5, sentenza n. 44153 del 13/06/2018).

Ciò posto, veniva altresì fatto presente come nel caso in esame l’udienza camerale si fosse svolta in data 7 agosto 2019 e la deliberazione avesse avuto luogo in data 8 agosto 2019 mentre il dispositivo era stato depositato in pari data riservando giorni 45 per il deposito, con un termine che quindi scadeva in data 22 settembre 2019 (domenica, ovvero giorno festivo) così come l’ordinanza impugnata era stata depositata in data 23 settembre 2019 ovvero il successivo giorno non festivo.

Orbene, a fronte di ciò, gli Ermellini facevano presente come il Supremo Consesso avesse avuto già modo di affermare che la scadenza in giorno festivo del terrine di dieci giorni, previsto per la decisione in ordine alla richiesta di riesame delle misure cautelare personali, ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 2, sentenza n. 17434 del 13/01/2015; Sez. 6, n. 1795 del 21/05/1998) così come analogo principio vale con riguardo al termine di trenta giorni (prorogabile fino a 45 giorni) dalla decisione entro il quale il Tribunale del riesame deve depositare la propria ordinanza: detto termine, come quello di dieci giorni dalla ricezione degli atti entro il quale lo stesso Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame, difatti, è, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, perentorio.

Chiarito ciò, si faceva tuttavia presente come questo termine debba essere calcolato in conformità al principio generale posto dall’art. 172 c.p.p., comma 3, a norma del quale i termini, se scadenti in giorno festivo, sono prorogati di diritto al giorno successivo non festivo posto che il Legislatore non ha stabilito, con riguardo alla previsione in esame, alcuna deroga alla regola e quindi la natura perentoria del predetto termine non esercita alcuna influenza sul metodo di calcolo di esso.

I giudici di piazza Cavour, di conseguenza, alla stregua di ciò, formulavano il seguente principio di diritto: “la scadenza in giorno festivo del termine di trenta giorni, prorogabile fino a quarantacinque giorni, dalla decisione, entro il quale il Tribunale deve depositare la propria ordinanza in tema di riesame delle misure cautelari personali, ne comporta, ai sensi dell’art. 172 c.p.p., comma 3, ed in difetto di deroga espressa, la proroga di diritto al giorno successivo non festivo”.

Terminata la disamina del primo motivo, per quanto attiene il secondo motivo, si stimava come esso fosse privo della necessaria specificità poiché, ad avviso della Suprema Corte, non si confrontava adeguatamente con le contrarie argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della contraria statuizione limitandosi a reiterare doglianze già compiutamente esaminate e disattese sulla base di argomentazioni giuridicamente corrette nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in sede di legittimità ordinaria.

Oltre a ciò, veniva evidenziato come il Tribunale avesse, in particolare, ritenuto che gli elementi raccolti nel corso delle complesse ed articolate indagini preliminari (tra i quali un ruolo di rilievo fondamentale ricoprono le disposte intercettazioni di conversazioni ambientali e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, motivatamente ritenute attendibili) avessero dimostrato e corroborato l’ipotesi accusatoria provvisoria e, quindi, dimostrato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell’indagato in ordine al reato ascrittogli offrendo un quadro sufficientemente dettagliato delle attività delinquenziali riconducibili all’enucleato gruppo criminale ovvero alla “locale“.

Nell’ambito di tali attività delinquenziali, dalle acquisite intercettazioni, valorizzate in motivazione dal Tribunale fino al 31 marzo 2012, inoltre, sempre secondo il Supremo Consesso, era emerso nitidamente il contributo di partecipazione ascritto all’indagato e il ruolo di supporto, per lo più quale addetto a mansioni logistiche, in più occasioni svolto.

Per quel che riguarda il terzo motivo, questo, invece, veniva reputato fondato.

La Corte di Cassazione rilevava a tal proposito come fosse nota al collegio l’esistenza, in seno alla stessa Cassazione, di un acceso contrasto giurisprudenziale in ordine all’interpretazione da dare alla presunzione relativa ex lege di sussistenza di esigenze cautelari prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 3, anche per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. in quanto un orientamento (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017; Sez. 2, sentenza n. 26904 del 21/04/2017; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016; Sez. 5, sentenza n. 35389 del 15/07/2019; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018; Sez. 5, n..35847 del 11/06/2018; Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018) essendo stato sostenuto che, ai fini del superamento della predetta presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, occorra distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità in relazione alle quali sarebbe necessaria la dimostrazione del recesso dell’indagato dalla consorteria ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie “storiche” per le quali potrebbero rilevare anche la distanza temporale tra l’applicazione della misura ed i fatti contestati nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo.

Da ciò dovrebbe conseguirne, ad avviso degli Ermellini, quanto al caso in esame, la necessità della dimostrazione del recesso dell’indagato dalla consorteria di riferimento (la ‘ndrangheta, mafia ovviamente “storica”);

All’opposto, un altro orientamento (Sez. 6, sentenza n. 23012 del 20/04/2016; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017; Sez. 6, sentenza n. 15753 del 28/03/2018; Sez. 3, sentenza n. 6284 del 16/01/2019; Sez. 1, sentenza n. 42714 del 19/07/2019) sostiene che, con riguardo alla presunzione di pericolosità sociale, di carattere relativo, de qua, non assume rilevanza la distinzione tra mafie “storiche” e formazioni di nuova costituzione in quanto in entrambi i casi la presunzione è superata a fronte della prova del reversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio criminale a prescindere dalla perdurante stabilità dell’associazione nel senso che la presunzione de qua potrebbe essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in difetto di elementi indiziari atti ad evidenziare l’intervenuta rescissione del vincolo associativo, dimostri in modo obiettivo e concreto l’effettivo e irreversibile allontanamento dell’indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari ed, a tal fine, secondo la Corte, andrebbe adeguatamente valutata anche l’incidenza del tempo trascorso dalla prestazione del contributo ascritto all’indagato ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dello stesso indagato sintomatiche di perdurante pericolosità.

Oltre a ciò, veniva osservato come, nell’ambito di questo orientamento, fosse stato anche osservato che, ove oggetto della presunzione de qua sia un reato non permanente, il giudice avrebbe l’obbligo di motivare puntualmente in ordine all’attualità delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018: fattispecie in tema di tentato omicidio aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7 – ora art. 416-bis.1 c.p.).

In posizione intermedia, si era viceversa posta una isolata decisione (Sez. 5, sentenza n. 57580 del 14/09/2017) a parere della quale l’art. 275 c.p.p., comma 3, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti evidenziandosi in particolare che, tra le ragioni di esclusione suddette, la sola rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza avrebbe valore determinante mentre la possibile rilevanza del fattore “tempo trascorso dai fatti” dovrebbe essere parametrata alla gravità della condotta.

Orbene, terminata la disamina di questi orientamenti nomofilattici, la Suprema Corte notava come  fossero plurimi, con riferimento al caso in esame, gli elementi che inducevano il collegio a ritenere fondate le doglianze dell’indagato a prescindere dall’orientamento sin qui richiamato.
Si evidenziava a tal proposito come la contestazione provvisoria recasse l’indicazione della permanenza all’attualità della condotta con implicito, quanto evidente, riferimento non alla ‘ndrangheta in sé (notoriamente operante, con connotazioni di permanenza, in Italia e non) bensì allo specifico e peculiare sodalizio enucleato in contestazione operante sull’indicato territorio d’influenza, nella indicata compagine sociale, con gli indicati ruoli: se ciò fosse stato vero, ad avviso del Supremo Consesso, si tratterebbe di un elemento di rilievo decisivo o quantomeno di estremo rilievo.

Nondimeno, l’ultimo elemento addotto a carico del ricorrente era stata una conversazione risalente al 31 marzo 2012, data dopo la quale nulla dimostrava il protrarsi della condotta di partecipazione ascritta all’indagato nell’ambito dell’ipotizzata permanenza dell’operatività dello specifico sodalizio criminoso enucleato.

Su ciò, secondo la Cassazione, il Tribunale era rimasto del tutto silente pur se, nel caso in cui la permanenza (anche del a condotta di partecipazione ascritta all’indagato nell’ambito dell’enucleato sodalizio) fosse cessata, sarebbe stato enucleabile a carico del giudice della cautela l’obbligo di motivare con maggiore puntualità in ordine all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
Ciò posto, veniva oltre tutto fatto presente come il ricorrente non si fosse limitato ad invocare la risalenza della condotta contestatagli (invero, di per sé, potenzialmente significativa atteso che l’ultima conversazione valorizzata a carico dell’indagato risaliva a circa sette anni e quattro mesi prima dell’emissione dell’ordinanza coercitiva in suo danno e, se ciò fosse avvenuto, avrebbe, infatti, a parere degli Ermellini, assunto rilievo decisivo la risoluzione in diritto del contrasto innanzi illustrato mentre egli aveva, invece, chiesto di valutare la possibile incidenza di essa ai fini del venire meno di esigenze cautelari concrete ed attuali alla luce di plurimi altri elementi emergenti ex actis: a) l’asserita non particolare gravità del contributo accreditatogli; b)  il fatto che egli non fosse risultato coinvolto in alcuno specifico reato-fine (non ve ne era neppure contestazione);
c) il fatto che egli risultava – alla data dell’ordinanza coercitiva – incensurato.

Orbene, ad opinione dei giudici di Piazza Cavour, anche su ciò il Tribunale era rimasto del tutto silente essendosi limitato ad argomentare il mancato superamento della presunzione relativa de qua sulla base di considerazioni assolutamente generiche perlopiù fondate sull’id quod plerumque accidit e comunque non individualizzate.

L’ordinanza impugnata veniva, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria (sezione per il riesame delle misure cautelari) a cui era demandato il compito di colmare le evidenziate lacune motivazionali.

 

Conclusioni

 

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui è formulato il principio di diritto secondo il quale la scadenza in giorno festivo del termine di trenta giorni, prorogabile fino a quarantacinque giorni, dalla decisione entro il quale il Tribunale deve depositare la propria ordinanza in tema di riesame delle misure cautelari personali, ne comporta, ai sensi dell’art. 172 c.p.p., comma 3, ed in difetto di deroga espressa, la proroga di diritto al giorno successivo non festivo.

Va da sé dunque che, ove si verifica una situazione procedimentale di questo genere, ben può essere presa nella dovuta considerazione questa sentenza per calcolare questo termine che, come precisato dalla Cassazione in siffatta pronuncia, è perentorio.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale provvedimento, proprio perché fa chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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