La Tassa di concessione Governativa-TGC- per l’impiego di apparecchiature (cellulari) per il servizio radiomobile pubblico è comunque dovuta, essendo prevista espressamente dall’impianto normativo che regola il settore la sola esenzione per le Amministrazioni dello Stato.
L’abbonamento telefonico costituisce il “documento sostitutivo della licenza che l’art.21 del Testo base di riferimento e tariffa base (,D.P.R.641/72 ) individua quale presupposto della tassa di concessione governativa , alternativo alla licenza stessa.
Il soggetto passivo delle tasse di concessione governativa è unicamente l’intestatario rio, cioè l’utente della licenza o del documento sostitutivo o dell’abbonamento e soltanto con tale soggetto intercorre il rapporto con lo Stato e conseguentemente il rapporto tributario, non prevedendo l’impianto normativo del settore , alcuna funzione di sostituto d’imposta da parte del gestore del servizio
CONTENUTO SINTETICO DELLA CONTROVERSIA
La “querelle” se sono dovute o no , le tasse governative dei cellulari utilizzati dalle Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali per funzionari e consiglieri politici , continua a perdurare nelle varie Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali Nazionali.
Varie sono le eccezioni sollevate dalle Amministrazioni ricorrenti , sia in termini di esonero, quali organi dello Stato, sia perche sulla base di una diversa interpretazione normativa , che regola il testo base D.P.R. 641/72 che ha subito nel tempo modifiche introducendo alcuni termini ed espressioni quali “ concessioni” , “licenza” o “documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature di servizio radiomobile pubblico terrestre, ha creato confusione sugli stessi termini con possibili interpretazioni ed elusioni tibutarie.
Si aggiunge il fatto poi che parecchi Enti, non vorrebbero essere ritenuti soggetti passivi della tassa che far ricadere la funzione di sostituti di imposta., ai vari gestori telefonici( Tim, Wind, Fastweb, Tre, ecc.)
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