Tar Veneto, Venezia, sez. I, 14 maggio 2007, n. 1459 – “mobbing: professore universitario e competenza del giudice”

Scarica PDF Stampa
Nel caso in cui un Professore universitario subisca mobbing dai suoi superiori o colleghi, è competente a risarcirgli il danno il giudice amministrativo.
 
nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Responsabile Sportello Mobbing Cisl Salerno
 
 
FATTO. – Il prof. xxxx, già in servizio presso l’Università di Padova da ultimo quale professore associato confermato, poi dimessosi dal servizio con decorrenza dal 1° aprile 2005, ha convenuto in giudizio l’Università e il Ministero della ricerca scientifica con il ricorso in epigrafe, chiedendo al giudice adito che venga accertato il comportamento vessatorio o persecutorio tenuto dall’Amministrazione nei suoi riguardi, in varie forme, pressoché nell’intero periodo del servizio svolto, e che la stessa venga condannata al risarcimento del danno conseguenzialmente subito, articolato in varie voci.
Il ricorso si articola in più parti, la prima delle quali è volta ad illustrare gli incarichi svolti (assistente incaricato dall’11.04.71 al 30.11.72, fino a professore associato confermato di ginecologia e ostetricia dal 30.12.88 alla cessazione del servizio), con la precisazione della percezione dell’indennità c.d. De Maria per le funzioni assistenziali svolte nei periodi dall’1.04.71 al 31.03.76 e dal 3.05.85 fino alle dimissioni.
Nella seconda parte si narra dell’inizio dell’emarginazione, con la privazione delle funzioni assistenziali, da quando, nel novembre 1974, il prof. xxxxx diventava direttore della clinica ostetrica, che si manifestò con la sua assegnazione alla clinica ostetrica, priva delle funzioni assistenziali (l’attivazione del reparto assistenziale a patologia ostetrica avvenne solo nel febbraio 1986). Così il ricorrente subì la privazione dell’indennità assistenziale dal marzo 1977 al 3 maggio 1985, con inadempimento contrattuale dell’Amministrazione poiché l’assistenza ai malati costituisce parte integrante della figura professionale del docente- medico. L’esclusione avvenne non per problemi organizzativi, ma per la volontà dirigenziale di emarginarlo dal lavoro.
In una fase successiva le vessazioni nei riguardi del ricorrente si estrinsecarono anche nell’illegittima esclusione dal concorso per il conferimento dell’incarico di direttore delle scuola di ostetricia di Venezia e Udine, da cui egli fu escluso a seguito di querela del presidente xxxx, con la motivazione che era lontano dalle funzioni assistenziali da molto tempo. Le delibere di nomina di altri sanitari vennero anche annullate con sentenza del Consiglio di Stato del 10.08.88, senza che la situazione potesse essere ripristinata a suo favore (una seconda delibera di incarico ad altro docente pure era stata vanamente annullata dal TAR Vento con sentenza n. 157/94).
Seguirono persecuzioni che si esplicarono con denunce denigratorie nei suoi confronti, con risvolti penali (conclusisi con l’assoluzione), e una nuova privazione delle funzioni assistenziali (dal dicembre 1991 al marzo 1993) e finanche interpellanze parlamentari, con ignominiose accuse riportate dalla stampa. Quindi, dal 1994 –prosegue il ricorrente- la situazione ambientale in cui egli si trovava ad operare degenerò completamente, con l’instaurasi di un clima persecutorio nei suoi confronti (evidenziata anche da una nota sottoscritta da 7 ricercatori), con preposizione alle gravidanze a rischio, segnalazioni di alcune pazienti, culminata nella morte della signora xxxxxxxx, a lui ingiustamente addebitata. La situazione di ostilità ne suoi riguardi si protrasse anche con il la nomina del prof. xxxxxxxxx al posto di xxxx. Di ciò si parlò in numerose interpellanze parlamentari.
Le vessazioni subite, poi, culminarono nella situazione di stress in cui venne a trovarsi, e nel conseguente accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte (ipertensione arteriosa e sistodistolica), progressivamente aggravatasi, con ricovero del 29.11.2000, specialmente per lo stress emotivo sofferto in occasione della sua rimozione, da parte dell’xxxxxxxxx, dall’incarico di responsabile di Ostetricia. Il suo stato di salute era tanto peggiorato da indurlo a chiedere di essere esonerato dai turni di guardia attiva e di reperibilità, Negli ultimi due anni il quadro era peggiorato, con la comparsa di una fibrillazione atriale permanente. La persecuzione dell’xxxxxxxxxx si traduceva nel diniego, con l’accusa di essere un “malato immaginario”, e una violenta telefonata accusatoria del 4.01.2005, che provocò un nuovo ricovero, nell’inerzia assoluta delle autorità accademiche. Così egli fu consigliato di dimettersi per evitare danni maggiori alla propria salute, tanto che il ricorrente, con lettera del 24.02.2005, diede le sue dimissioni dal servizio a decorrere dal successivo aprile.
Sull’assunto che il descritto comportamento, configurante nell’assieme il c.d. mobbing così come raffigurato dalla giurisprudenza e dalla dottrina (sulla scorta di principi desunti anche dalla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo, nel Trattato europeo e nella Costituzione, nonché delle pronunce della S.C. al riguardo, oltre che dagli artt. 2087, 2103, 2043 e 2049 c.c.), in mancanza di una specifica disciplina normativa, lo abbiano illegittimamente penalizzato dal punto di vista lavorativo e professionale anche mediante il c.d. demansionamento, il ricorrente chiede il risarcimento del danno, con domanda così articolata:
– danno biologico, nella misura di € 175.600,00 a titolo di invalidità permanente quanto all’avvenuto riconoscimento da parte della C.M.O. e del C.V.C.S.; quanto all’invalidità, € 275.000, (sulla base minimale di € 25.000 annui per 25 anni);
– danno morale, per un importo di € 225.000,00;
– danno esistenziale, autonomamente risarcibile rispetto a quello biologico per un valore di € 900.000,00 in via equitativa;
– danno all’immagine professionale, € 400.000;
– danno patrimoniale (lucro cessante a causa delle dimissioni coatte), € 280.000,00, il tutto per un totale pari ad € 2.255.000.00.
Conclude il ricorrente chiedendo anche disporsi –oltre all’acquisizione degli ulteriori documenti specificati- prova testimoniale, indicando quali testi la sig.ra xxxxxxxxxxx, ostetrica capo-sala, e il dr. xxxxxxxxxxxx
xxx, medico universitario, nonché CTU medico- legale al fine di accertare eziologia, natura e gravità delle patologie lamentate.
Si è costituito il Ministero, eccependo che le questioni sollevate attengono al rapporto di servizio con l’Università, cui esso è estraneo.
Si è costituita anche l’Università eccependo: carenza di legittimazione passiva quanto alle doglianze inerenti alle funzioni assistenziali, la cui organizzazione fa capo alla ASL; la situazione di salute era preesistente rispetto alle vicende narrate; la vicende relative alla mancata preposizione alle scuole ostetriche sono ormai esaurite; del danno arrecato al medico che svolge attività assistenziale risponde l’ASL; sono prescritte tutte le pretese anteriori al 17.06.86; manca una previsione normativa sul c.d. mobbing. Infine, contesta la quantificazione del danno, tra l’altro eccependo che vi è duplicazione e che il danno biologico è assorbito da quello esistenziale.
Ribadisce tutte la pretese (senza replicare a tali eccezioni) il ricorrente, con memoria conclusionale.
All’udienza i difensori comparsi hanno svolto la discussione, ribadendo le rispettive tesi, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.
 
DIRITTO – 1- Qualche cenno va dedicato, in via preliminare, all’individuazione del giudice dotato della giurisdizione in materia, per quanto negli scritti difensivi non figuri, al riguardo, che qualche accenno indiretto.
Premesso che, nel caso di specie, si versa in materia di rapporto di pubblico impiego non privatizzato, rientrando le controversie riguardanti il personale docente universitario nella giurisdizione esclusiva del G.A. (ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001), la giurisprudenza delle S.U. quale giudice della giurisdizione ha sottolineato, in merito alle vessazioni inferte al lavoratore dipendente (c.d. mobbing) la distinzione –sulla scorta delle menzionate elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali riguardanti un istituto che non trova riconoscimento e disciplina legislativa nel nostro ordinamento- tra azione di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. e azione di responsabilità extracontrattuale, entrambe attivabili e spesso attivate più spesso promiscuamente in sede giudiziale. Per quanto concerne le controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.A., soltanto nel primo caso questi sarebbe competente, laddove nel caso di azione di responsabilità extracontrattuale, sarebbe competente il G.O. (S.U., 22.05.2002, n. 7470)
La distinzione -che appare ineccepibile laddove il pubblico impiegato (nel rapporto di lavoro non contrattualizzato) abbia instaurato chiaramente una sola di tali azioni di responsabilità- è, tuttavia, foriera di complicazioni, per via della frammentazione della giurisdizione che ne seguirebbe, laddove il ricorrente non abbia chiaramente prescelto un dato tipo di azione, ed abbia anzi cumulativamente investito il giudice di questioni attinenti, nell’assieme, alle molestie e vessazioni subite sul posto di lavoro, attivando, accanto alla (preponderante) azione di responsabilità contrattuale, anche quella extracontrattuale. (Si ricorda che quest’ultima riguarda essenzialmente il danno biologico, che trova, secondo le S.U., il suo fondamento sull’art. 2043 c.c.). Ed invero, seguendo rigidamente il criterio distintivo di cui sopra, questo giudice dovrebbe ritenere la giurisdizione in relazione alle domande di risarcimento fondate sull’azione di responsabilità contrattuale (la gran parte), e spogliarsene per le altre (in specie quanto al danno biologico).
Tuttavia, il Collegio preferisce seguire, onde evitare artificiose frammentazioni di giurisdizione in ordine ad una medesima causa, la più razionale tesi, affacciata molto di recente, tra gli altri, da TAR Abruzzo- Pescara, Sez. 1^, 23.03.2007, n. 339, il quale ha ritenuto che, in fattispecie peculiari, le due forme di responsabilità possano coesistere e concorrere e, allorquando la domanda di risarcimento del danno biologico appaia strettamente connessa alle asserite vessazioni e persecuzioni subite sul posto di lavoro -allorquando, cioè, il relativo rapporto non sia solo mera occasione del comportamento vessatorio ed ostile di colleghi e superiori, ma la lesione lamentata, attinente all’integrità psico-fisica, configuri anche una forma di culpa in vigilando della P.A.-datore di lavoro, che, consapevole di tale condotta, nulla ha fatto perché cessasse il lamentato atteggiamento di ostilità- la giurisdizione appartenga per intero al giudice amministrativo. Orbene, ricorrendo tale fattispecie nel caso in esame, essendo la domanda di risarcimento del danno biologico chiaramente attratta nell’azione instaurata dall’odierno ricorrente, complessivamente diretta ad ottenere la condanna al risarcimento di varie specie di danni subiti nel contesto di un atteggiamento costituente “mobbing”, basata sulla responsabilità ex art. 2087 c.c., il Collegio ritiene che la controversia rientri per intero nella giurisdizione del G.A.
2- La P.A. resistente ha eccepito, limitatamente a quella parte della domanda che si riferisce alla doglianza di mancata riscossione dell’indennità assistenziale, che legittimata passivamente sarebbe la struttura sanitaria (la competente ASL di Padova) presso la quale il ricorrente prestava servizio in qualità di medico- docente, spettando le relative scelte, di tipo organizzativo, alla struttura sanitaria e non all’Università.
In merito a siffatta eccezione il Collegio –a parte la considerazione che le questioni relative all’omessa corresponsione dell’indennità assistenziale appaiono, effettivamente, lontane nel tempo e ormai esaurite e coperte dalla prescrizione (come pure ha eccepito l’Università)- ritiene di non approfondire questione, in considerazione del fatto che il ricorso non può essere accolto, come si vedrà qui di seguito.
3.1- Si può, ora, passare ad esaminare nel merito la controversia all’esame.
L’odierno ricorrente, con un’azione che può definirsi di grande impegno e comunque suggestiva, mira ad ottenere il risarcimento del danno subito, sotto svariate forme, a causa di vessazioni, persecuzioni, molestie, atteggiamento ostile dell’ambiente di lavoro, et similia, ciò che va sotto il nome di “mobbing”, e ciò fa con riferimento ad un lungo periodo di tempo, ripercorrendo pressoché l’intera sua carriera, e riferendo di una lunga serie di episodi, e vere e proprie lotte e contrapposizioni che hanno contrassegnato il suo servizio. Egli narra, altresì, di come, negli ultimi anni di servizio, abbia sofferto di forte stress emotivo in conseguenza delle varie forme di ostilità vissute sul posto di lavoro, con ipertensione e gravi scompensi cardiaci, tanto che, dopo avere ricevuto, dal suo superiore, del richiesto esonero dai turni di guardia medica e di reperibilità, in conseguenza dell’aggravarsi dello stress emotivo e delle patologie sofferte, era stato indotto a presentare le sue dimissioni.
Le vicende narrate, pur riportate nell’ambito di un’impostazione unitaria che sarebbe caratterizzata dalla più o meno preconcetta ostilità subita, da un atteggiamento ostile e persecutorio e, in concreto, in tante singole forme di impedimenti, e ostacoli alla sua crescita professionale e al conseguimento di incarichi di vertice considerati importanti a tal fine, nonché in vessazioni di vario genere (in una parola, nel c.d. “mobbing”), non sembrano al Collegio inquadrabili in senso proprio in siffatto fenomeno. La non inquadrabilità nel mobbing si manifesta, ad avviso del Collegio, con riguardo alle peculiarità del caso di specie, sotto due profili.
Si premette, brevemente, in linea generale, ciò che è stato osservato da più parti (dalla giurisprudenza, dalla dottrina, e dagli stessi difensori delle parti ora in causa) che non esiste una disciplina normativa del fenomeno, il quale, anzi, è emerso nella giurisprudenza, in un certo senso, come coacervo di una serie di specifici “torti” che il lavoratore dipendente è esposto a subire sul luogo e nell’ambiente di lavoro –specialmente laddove si trovi in forte posizione di subordinazione rispetto ai superiori di vario livello gerarchico e agli stessi colleghi- ognuno dei quali è contrassegnato da una sua specifica disciplina nel codice e nelle leggi speciali (per un esempio, basti ricordare quanto si è accennato in relazione al fondamento dell’azione giudiziale: responsabilità contrattuale ex art. 2087 e 2103 c.c. o extracontrattuale ex art. 2043 c.c.… e così via).
Tale figura giuridica rimane, in sostanza un ibrido, un quid di eterogeneo (una sommatoria di azioni), che solo in presenza di accentuati caratteri di dipendenza si riesce a considerare con una certa unitarietà. Difficilmente, insomma, detta figura si può generalizzare, fino a ricomprendere situazioni che (come nel caso di specie) non tollerano di essere trattate unitariamente sotto tale profilo.
3.2- Uno degli ambiti più pertinentemente invocati in tema di vessazioni del lavoratore è il c.d. “demansionamento”, con specifico riguardo al diritto del prestatore di lavoro a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, o successivamente acquisite, ovvero a quelle di pertinenza della categoria superiore, a determinate condizioni, come previsto nell’art. 2103 c.c. Orbene, questo dell’obbligo del datore di lavoro di rispettare il catalogo delle mansioni, se bene si attaglia alla figura del lavoratore dipendente dei livelli più bassi –e per questo più esposto alle vessazioni dei superiori a lui ostili-, meno compatibile appare già con il rispetto delle competenze dirigenziali, per il naturale ambito autonomia e la discrezionalità nelle scelte che competono al dirigente, ecc.
Se, poi, ci si riferisca a figure di vertice o sub-apicali, per di più in ambito di spiccata professionalità “tecnica” difficilmente sottoponibile a regole di routine, se si faccia riferimento alla competizione che si instaura ogni volta che si tratta di assegnare incarichi qualificati (per la naturale ambizione dei candidati in pectore a spiccare ed emergere professionalmente), ancora più arduo sembra al Collegio parlare di vessazione o persecuzione nei confronti del candidato pretermesso, cui sia stato preferito un suo collega,valutato collegialmente maggiormente qualificato.
In simili situazioni, nelle quali si può dare per scontata una naturale alea (entro certi limiti) legata alla competizione professionale (come alla fortuna, alla maggiore o minore abilità dei soggetti nel procurarsi simpatie, e valutazioni favorevoli), è più agevole parlare di carriera non riuscita, incarichi non avuti, in conseguenza di contrasti con il superiore, in questo caso il primario, o anche inimicizia (come sembra essersi verificato nel caso del ricorrente).
In realtà, pare evidente che il servizio e il cursus onorum del ricorrente, all’interno della divisione medica in cui operava, può dirsi contrassegnata da forte ostilità con le due figure di vertice con le quali egli ha avuto a che fare nel corso del suo servizio. Anche se può sembrare in qualche modo forzato, si può dire, invero, che i veri avversari del ricorrente sono i prof. xxxx e xxxxxxxx, che, stando alla narrazione dei fatti , lo hanno osteggiato in tutti i modi. Ma essi, più che come esponenti della P.A.- datore di lavoro, vanno considerati, insieme con gli altri medici- docenti preferiti al ricorrente, all’incirca quali concorrenti pressoché inter pares, sul terreno della competizione professionale (da cui il ricorrente è uscito a più riprese sconfitto).
Naturalmente, se agli incerti della competizione, delle gelosie e delle inimicizie professionali si aggiunge una forte reattività emotiva del soggetto (come è accaduto, a quanto sembra, al ricorrente), di entità tale da dare luogo all’insorgenza di patologie di rilievo, più forte può emergere l’apparire di un complessivo atteggiamento persecutorio; ma la sostanza non cambia, non potendosi parlare, tra l’altro, di demansionamento (per quanto accennato più addietro).
Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, il ricorso deve considerarsi infondato e va, pertanto, rigettato.
Sussistono motivi per compensare integralmente fra le parti le spese ed onorari di giudizio.
 
P. Q. M. – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

Staiano Rocchina

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento