TAR Campania, Napoli, 5a Sezione, Pres. Nappi, Est. Caprini, sentenza 19 settembre 2014, n. 4979 – C.B. e G.B. (Avv. Alessandro BIAMONTE) contro Comune di S. Giorgio a Cremano (Avv.ti Lucia CICATIELLO e Adele CARLINO); A.S.L. Napoli 5; Autorità di Bacino

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1. L’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 (**** Espropriazione per p.u.) impone che al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità, che risulti dai registri catastali, sia inviato l’avviso dell’avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del Consiglio comunale; b) nei casi di vincoli derivanti dagli atti diversi dai piani urbanistici generali di cui all’art. 10 comma 1, almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 13 settembre 2012, n. 386). La comunicazione dell’avvio del procedimento posteriore alla delibera consiliare di adozione di variante al P.R.G. è di per sé inutile (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 14 febbraio 2013, n. 211);

2. L’avviso deve contenere la comunicazione sia dell’avvio del procedimento che del deposito degli atti volti a promuovere l’adozione dell’atto dichiarativo di pubblica utilità, con l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. Il mancato assolvimento del duplice obbligo di comunicazione citato implica illegittimità dell’atto dichiarativo della pubblica utilità e degli altri atti successivi, a nulla rilevando che l’interessato abbia avuto comunque conoscenza del procedimento, dato che le esigenze partecipative alla base dell’obbligo di comunicazione non possono essere ritenute soddisfatte da una generica conoscenza dell’esistenza di un procedimento espropriativo, essendo necessario, per escludere la rilevanza dell’omissione della comunicazione di avvio, una precisa conoscenza dell’andamento del procedimento e dell’oggetto di esso (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 191);

3. L’avviso di cui all’art. 11 del T.U. Espropriazione per p.u., citato, deve, inoltre, contenere, ai fini della sua legittimità, l’indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti a individuare i soggetti espropriandi e i beni oggetto del procedimento amministrativo, e ciò sia che la comunicazione avvenga personalmente, sia che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico (Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 494).

N. 04979/2014 REG.PROV.COLL.

N. 14043/2004 REG.RIC.

  

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14043 del 2004, proposto da: 
**, rappresentati e difesi dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso ******************* in Napoli, via Duomo, 348; 

contro

Comune di S. Giorgio a Cremano, rappresentato e difeso dagli avv. **************** e *************, con domicilio eletto presso ************* in Napoli, Segreteria T.A.R.;
A.S.L. Napoli 5;
Autorita’ di Bacino del Sarno – Ente di Napoli,
Soprint. BB AA -Paesaggio Patrim. storico art. e demoetnoantrop.; 
******à Autostrade Meridionali, rappresentata e difesa dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso ****************** in Napoli, viale Gramsci, 16;
A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero Beni Attivita’ Culturali, rappresentati e difesi dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso **************** in Napoli, via Diaz 11, ************; 
Provincia di Napoli – Citta’ Metropolitana, rappresentata e difesa dall’avv. **************, con domicilio eletto presso ************** in Napoli, piazza Matteotti, 1; 

per l’annullamento

– della delibera della G.M. di San Giorgio a Cremano n. 357 del 28.09.2004, di approvazione del progetto di parco urbano in via Brodolini;

– della delibera di G.C. n. 225 del 20.05.2002 e degli altri atti presupposti;

– della nota della Soprintendenza n. 394 del 22.06.2004;

– del parere dell’A.S.L. Napoli 5 – Distretto 83 UOPC del 22.07.2003;

e, con motivi aggiunti (31.05.2005):

– della delibera di G.C. n. 124 del 2005, di approvazione del progetto preliminare di completamento del parco, unitamente a tutti agli allegati e agli elaborati connessi, comprese le note prot. 13561 – 13564 del 5.4.2005;

– della nota prot. n. 11176 del 15.3.2005;

e, con secondi motivi aggiunti (13.07.2006):

– del decreto definitivo di esproprio dei suoli n. 0023200 del 21.06.2006;

– dell’avviso di esecuzione del decreto definitivo di esproprio mediante immissione in possesso da effettuarsi il 26.07.2006;

– dell’elenco dei beni da espropriare e del provvedimento n. 1246/2006 di determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione e del provvedimento contenente l’elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione provvisoria di esproprio;

e, con terzi motivi aggiunti (21.01.2007):

– dell’avviso di esecuzione del decreto definitivo di esproprio mediante immissione in possesso da effettuarsi il giorno 1.02.2007;

e, con quarti motivi aggiunti (28.12.2007):

– della delibera del C.C. n. 70 del 31.10.2007, recante approvazione del progetto definitivo del completamento del parco pubblico, nonché reiterazione del vincolo espropriativo e approvazione di variante urbanistica;

– del progetto definitivo relativo al completamento del parco pubblico;

– della nota prot. n. 41656 del 6.12.2007, recante avviso di efficacia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, ex art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di S. Giorgio a Cremano, della Societa’ Autostrade Meridionali, di ******** – Ente Nazionale per le Strade, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero Beni Attivita’ Culturali e della Provincia di Napoli – Citta’ Metropolitana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I. I ricorrenti, proprietari di un’area individuata nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di San Giorgio a Cremano, al fg. 6, con il ricorso introduttivo hanno impugnato la delibera di approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione del parco urbano di Via Brodolini, unitamente ad ogni atto connesso, ivi compreso il progetto preliminare, nonché, con secondi e terzi motivi aggiunti, il decreto definitivo di esproprio e l’avviso di immissione in possesso (p.lla n. 274).

I.1. Con primi e quarti motivi aggiunti, gravano, altresì, le delibere, rispettivamente della Giunta e del Consiglio comunale, di approvazione del progetto preliminare e di quello definitivo relativi, invece, al completamento del suindicato parco urbano nonché alla reiterazione del vincolo espropriativo con approvazione della variante urbanistica (p.lla 277).

II. A sostegno del gravame deducono i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 107, 183, 191, 199, 200 e 201 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), e in particolare degli artt. 16, 17 e 18, con riferimento agli artt. 26, 27, 28 del relativo regolamento, dell’art. 41-septies della legge urbanistica n. 1150/42, nel testo introdotto dall’art. 19, l. n. 765/1967, con riferimento al D.M. 1.04.1968, n. 1404, dell’art. 9, l. 24.7.1961 n. 729, degli art. 3, 2 – 7 (in relazione al mancato coinvolgimento, nella procedura, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’ANAS e della ******à Autostrade Meridionali S.p.A.), 14 (mancata promozione della conferenza di servizi) della l. n. 241/1990, degli artt. 9 e 10 l. 24.7.1961 n. 729 (carenza del previsto parere), del giusto procedimento (in relazione all’art. 97 Cost.), del T.U. 327/2001 e, in particolare, degli artt. 9, 11 e 19, dell’art. 21 delle Norme di attuazione del P.R.G. del Comune di S. Giorgio a Cremano, del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, con particolare riferimento all’art. 9, lett. b, dell’art. 151 d.lgs. 490/1999, delle misure di salvaguardia per il Bacino del Sarno, del d.l. 11.06.1998 n. 180 (conv. in l. 3.08.1998 n. 267), del D.P.C.M. 29.09.1998 e del d.l. 12.10.2000 n. 279 (conv. in l. 11.12.2000 n. 365), illegittimità derivata;

b) eccesso di potere per carenza e difetto dei presupposti e di istruttoria (non conformità urbanistica dell’opera), carenza di motivazione, contraddittorietà.

c) incompetenza.

III. Si sono costituite le Amministrazioni intimate, eccependo il difetto di legittimazione passiva e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso come integrato dai motivi aggiunti.

IV. All’udienza pubblica del 29 maggio 2014, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

IV.1. Devono essere preliminarmente disattese le eccezioni di legittimazione passiva eccepite dall’Amministrazione provinciale di Napoli, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall’ANAS s.p.a, dalla soc. Autostrade meridionali e dal Ministero per i Beni e le Attività culturali- Soprintendenza per il paesaggio storico-artistico e demoetnoantropologico di Napoli per non essere direttamente identificabili nell’autorità emanante i provvedimenti impugnati, atteso che, a vario titolo, tali amministrazioni ed enti hanno esaminato il progetto, attestandone la conformità alla normativa vigente, ovvero hanno compiuto o erano preposti al controllo sulla legittimità degli atti relativi all’adozione della strumentazione urbanistica o alla procedura espropriativa.

V. Ciò posto, in considerazione della circostanza che all’udienza pubblica del 28 novembre 2013 i difensori di parte ricorrente hanno dichiarato che “Per intervenuto accordo sull’esproprio della particella n. 274 foglio 6, permane l’interesse alla decisione dei motivi aggiunti relativi al completamento del parco urbano concernenti le particelle n. 277 foglio 6 non espropriate, in particolare i motivi aggiunti del 28.12.07 (delibera Consiglio Comunale n. 7/2007) e dei motivi aggiunti del 31.05.05 (delibera Giunta Comunale n. 124/06)”, devono essere dichiarati improcedibili il ricorso introduttivo e i secondi e terzi motivi aggiunti, concernenti il progetto, preliminare e definitivo, di realizzazione del parco urbano nonché il decreto espropriativo e la comunicazione d’immissione nel possesso relativi alla particella 274.

VI. Con riferimento alle impugnative proposte avverso i provvedimenti di approvazione del progetto di completamento del medesimo parco nella parte in cui interessa la diversa particella 277, occorre distinguere.

VI.1. Il ricorso per primi motivi aggiunti, notificati in data 31.05.2005, proposto per l’annullamento del progetto preliminare (delibera di G.C. n. 124 del 2005) è infondato.

VI.1.1. Con la prima censura il ricorrente si duole dell’illegittimità della delibera di approvazione preliminare per assenza della copertura finanziaria.

Si legge, osserva parte ricorrente, nella delibera gravata: “la spesa verrà impegnata non appena ottenuto il contributo regionale” e, ciò, a fronte di una mera proposta del Sindaco di devolvere il finanziamento stanziato per un altro parco urbano, nota prot. 11176 del 15.03.2005, ovvero dell’accensione di un mutuo presso la CC.DD.PP. solo eventuale.

Tale disposizione sarebbe, a parere dei ricorrenti, in violazione degli artt. 191 e 200 del T.U.EE.LL. che consentono l’effettuazione di spese solo se vi è impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria di cui deve darsi atto in sede di approvazione del progetto o del piano esecutivo dell’investimento.

La doglianza è infondata.

A prescindere dalla considerazione che la determina gravata attiene a una fase prodromica del complesso iter procedurale, dalla successiva delibera di C.C. di approvazione della progettazione definitiva, n. 70/2007, emerge che “in ordine alla disponibilità economica il progetto in questione è finanziato, per €. 1.276.371,00 dalla Regione Campania, giusto decreto dirigenziale n. 383 del 28.06.2007 – Area Generale di coordinamento A.G.C. 13 – Sviluppo Attività settore terziario, a seguito intesa istituzionale di programma V atto integrativo dell’Accordo di Programma quadro “Sviluppo locale – Infrastrutture per il turismo”, sottoscritto in data 29.05.2007 tra la Regione ed il Ministero dell’ Economia e Finanze e, per €. 23.629,00, con avanzo di Amministrazione esercizio 2006”.

VI.1.2. Con il medesimo motivo di gravame la parte deduce, altresì, incompetenza, per violazione dell’art. 107 T.U.EE.LL., del Sindaco, laddove ha formulato, con la nota prot. 11176 del 15.03.2005, atto presupposto della delibera n. 124/2005, autonomamente impugnato, “la proposta di devoluzione del finanziamento da “Parco urbano via Galante” a “Parco di via Bradolini”, su presupposto che il primo risulta già finanziato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale AGC 16 settore 04 n. 529 del 12.03.2005”.

A parere dei ricorrenti, in tale nota andrebbe ravvisato un atto di natura gestionale, come tale, sottratto alle competenze dell’organo politico e spettante, invece, ai dirigenti che hanno la responsabilità amministrativa dell’ente.

La censura è infondata.

La nota gravata non è sussumibile nella categoria dei provvedimenti amministrativi di natura decisoria, immediatamente lesivi, ma va più correttamente inquadrata nell’ambito della manifestazione di un mero parere espresso dall’organo, investito della funzione d’indirizzo politico.

VI.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della circostanza che le opere realizzande sarebbero state progettate in violazione delle norme in materia stradale (art. 28 del codice della strada, art. 41 septies della l. n. 1150/1942) e delle disposizioni urbanistiche che classificherebbero la zona E2 (fascia di rispetto autostradale), attesa la loro vicinanza alla rampa di accesso e al viadotto autostradale,- nonché incorrendo in palese eccesso di potere.

Il motivo è infondato.

VI.2.1. Quanto al primo profilo, l’art. 28 del succitato D.P.R., invocato, stabilisce che le “- distanze dal confine stradale all’interno dei Centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m. per le strade di Tipo A”

Ora, la realizzazione di un parco urbano non può essere assimilata a nuova costruzione che, come ribadito dalla Soc. Autostrade, non costituisce alcuna minaccia per la sicurezza stradale, tanto da non doversi ritenere soggetto ad alcun parere.

Peraltro, la fascia di rispetto autostradale (Tipo A), in relazione al tracciato autostradale (terza corsia dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria) in corso di realizzazione, lambisce residualmente l’area in questione, impegnando uno spazio triangolare di circa 26 mq. pari all’1,56 % dell’intera area da originariamente da espropriare (1.680,00 mq.), mentre il resto dell’area è al di fuori dalla fascia di rispetto.

Posto, inoltre, che la fascia di rispetto per la piantumazione di alberi è di m. 10 dal ciglio autostradale, l’intervento de quo, relativo a un parco urbano, rispetta comunque quest’ultima distanza.

Con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 41 septies della l. n. 1150/1942 (Legge Urbanistica) e, quindi, anche dell’art. 19 della l. 765/1967, l’inapplicabilità della relativa disciplina al caso in esame deriva da due ordini di considerazioni.

Invero, tale norma disciplina i casi in cui “Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell’edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale …”, mentre il completamento del realizzando parco concerne, in primo luogo, un’area inserita all’interno del centro abitato e, in secondo luogo, non comprende la realizzazione o l’ampliamento di edifici sopra il piano di campagna, sicché, per l’area in questione, non è prevista, per legge, alcuna specifica distanza minima dal nastro stradale.

VI.2.2. Con riferimento al secondo profilo, relativo all’emersione di figure sintomatiche dello sviamento nell’esercizio del potere, la parte lamenta la mancata adeguata valutazione della pericolosità insita nell’apertura di un parco pubblico in zona qualificata fascia di rispetto autostradale, per la vicinanza, come detto, al viadotto autostradale e alla relativa rampa di accesso, sebbene ubicata all’interno del centro abitato, nonché l’omessa considerazione che la zona, già interessata da diverse procedure espropriative per la realizzazione della terza corsia della A3, è destinata a un sicuro futuro ampliamento delle fasce di rispetto.

La censura è infondata.

Nel decreto n. 512/2002 d’immissione in possesso delle aree limitrofe interessate dall’ampliamento autostradale, citato dalla parte ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti, è attestata la non coincidenza delle stesse con quelle interessate dal parco e, in relazione al nuovo disegno del tracciato autostradale che prevede la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, le opere autostradali da eseguire risultano nettamente ridimensionate per la prevista demolizione della rampa circolare di raccordo dell’uscita di San Giorgio a Cremano, con conseguente riduzione della medesima fascia di rispetto.

VI.3. Con il terzo motivo di ricorso la parte lamenta la violazione degli artt. 9 e 10 della l. 729/1961 in combinato disposto con l’art. 14 della l. n. 241/1990, per omessa convocazione della conferenza di servizi ai fini dell’acquisizione, tra gli altri pareri e atti abilitativi, dell’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti (Presidente ANAS), cui è subordinata qualsiasi attività nel territorio situato in uno spazio parallelo alla linea mediana delle strade di raccordo e di accesso all’autostrada.

La censura è infondata.

L’invocata autorizzazione è stata abrogata dall’art. 39 della l. n. 246/1963 e, comunque, sia la ******à Autostrade che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno esaminato il progetto nella sua completezza e ne hanno valutato la corrispondenza alle normative vigenti.

VI.4. Con il quarto motivo di gravame la parte lamenta violazione dell’art. 21 del P.R.G. (d.P.P. di Napoli, n. 747 del 25.09.2001) che disciplina la zona E2 fascia di rispetto stradale, nella quale rientrerebbe l’area in proprietà. Presupposta tale zonizzazione il ricorrente ravvisa, nell’adozione degli atti impugnati, la non osservanza di specifiche prescrizioni ivi previste. In primo luogo, l’uso della sistemazione a verde, in astratto consentito dalla norma, non sarebbe in concreto compatibile con la natura dell’area, per violazione delle distanze minime lamentate. Peraltro, la norma esclude interventi di qualsiasi genere a distanza inferiore a m. 30 dal limite della zona di occupazione dell’autostrada. In secondo luogo, ravvisandosi nella realizzazione del parco (rectius del suo ampliamento) un impianto di carattere particolare, risulterebbe carente l’approvazione del Consiglio comunale (gli atti di approvazione del progetto sarebbero stati adottati dalla Giunta). In terzo luogo, data la non conformità allo strumento urbanistico, sarebbe stata necessaria, ai fini della realizzazione del progetto, l’adozione di una variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, d.P.R. n. 327/2001.

Le doglianze, che, secondo quanto emerge dalla produzione comunale effettuata inottemperanza dell’istruttoria, sembrerebbero più propriamente riferibili alla sola p.lla 274, per la quale è stato dichiarato il difetto d’interesse, sono comunque infondate:

a) la “sistemazione a verde” può ontologicamente comprendere la realizzazione di un parco urbano, volendosi con tale destinazione solo escludere l’edificazione;

b) gli interventi esclusi a distanza inferiore di 30 m dalla zona di occupazione dell’autostrada sono quelli prettamente edilizi, al di sopra del piano di campagna;

c) l’intervento rientra nel Programma triennale delle OO.PP. 2003-2005 approvato con deliberazione di G.C. n. 352/2002 ma confermato, in sede di approvazione di bilancio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2003; il progetto definitivo è stato adottato dal Consiglio comunale, con delibera n. 70/2007, con contestuale approvazione di variante urbanistica e reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001.

Invero, dal deposito comunale del 20.05.2014 si evince che la p.lla 277, per la quale sussiste interesse alla pronuncia, aveva originaria zonizzazione H, regolata dall’art. 19 delle N.T.A., rubricato: “Aree per attrezzature collettive (esistenti e di progetto) (cfr. piano particellare di esproprio); una volta scaduto il vincolo, è stata ricompresa in zona ZPP, priva di pianificazione (stralcio della zonizzazione del P.R.G. “vigente”- tav. 11.3) e, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo, in zona S4 parcheggi (cfr. stralcio della zonizzazione del P.R.G. “variante”, tav. 11.3).

La realizzazione dell’ampliamento del parco pubblico, ove è inserito un parcheggio interrato (cfr. relazione tecnica alla variante, prodotta a seguito dell’istruttoria), risulterebbe pertanto coerente con l’attuale destinazione urbanistica della zona, come impressa a seguito dell’approvazione del progetto definitivo comportante, come detto, l’adozione della variante, ai sensi dell’art. 19, del d.P.R. n. 327/2001, e la contestuale reiterazione del vincolo.

VI.5. Con il quinto motivo di ricorso la parte deduce la violazione del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (art. 9, lett. b) nella parte in cui prescrive il divieto di qualsiasi uso delle fasce di rispetto stradale, dovendosi ritenere ricompresa, nella prescrizione, anche la realizzazione di un parco pubblico, stante l’utilizzo della collettività.

La censura è infondata.

VI.5.1. Trova, infatti applicazione, al caso di specie la disciplina prevista non dalla normativa invocata ma quella del successivo art. 13 del medesimo P.T.P. che ricomprende l’abitato comunale tra le aree destinate al recupero urbanistico edilizio e al restauro paesistico ambientale (zona R.U.A.), legittimando interventi, come quello progettato, finalizzati alla riqualificazione di uno spazio pubblico, tanto che la Soprintendenza ha rilasciato l’autorizzazione alla relativa realizzazione (nota n. 394 del 22.06.2004).

VI.6. Con il sesto motivo di ricorso, la parte sostiene che via sia stata la violazione delle misure di salvaguardia per il Bacino del Sarno previste dal piano straordinario ex l. n. 662/1996 per assenza del parere dell’Autorità di Bacino in ordine all’incidenza del vincolo idrogeologico.

La censura è priva di pregio, avendo l’Autorità di Bacino confermato che l’intervento non è oggetto di parere.

VI.7. Il ricorso per quarti motivi aggiunti, notificati in data 28.12.2007, proposti per l’annullamento del progetto definitivo (delibera del C.C. n. 70 del 31.10.2007) è, invece, fondato.

VI.7.1. Con il primo motivo di ricorso, la parte lamenta violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di adozione della variante finalizzata ad apporre nuovamente il vincolo preordinato all’esproprio (decaduto, ex art. 9, quello precedente, imposto con ******** n. 747/2001).

A tal fine non potrebbe considerarsi equivalente la generica comunicazione, effettuata ai sensi dell’art. 16, comma 4, del medesimo d.P.R., relativa alla approvazione del progetto definitivo, essendo, la stessa sufficiente, date le diverse le finalità, solo nel caso in cui il vincolo, non conforme allo strumento urbanistico, non sia decaduto.

La censura è fondata.

VI.7.2. In ottemperanza alla richiesta d’integrazione istruttoria, formulata da questa sezione, con ordinanza n. 165/2015, l’Amministrazione comunale ha dichiarato che agli atti della procedura mancano le comunicazioni di avviso del procedimento di approvazione della variante, ex art. 11, impositiva del vincolo preordinato all’esproprio. E’ stata, invece, seguita la procedura di pubblicità dello strumento urbanistico generale, con il deposito del progetto (e degli atti di variante) presso la Segreteria comunale e la pubblicazione dell’avviso di deposito all’Albo pretorio, in due quotidiani nazionali, sul BURC e sul sito web del Comune.

VI.7.3. Ora, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza:

a) l’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 (**** Espropriazione per p.u.) stabilisce che al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità, che risulti dai registri catastali, va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del Consiglio comunale; b) nei casi di vincoli derivanti dagli atti diversi dai piani urbanistici generali di cui all’art. 10 comma 1, almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 13 settembre 2012, n. 386). La comunicazione dell’avvio del procedimento posteriore alla delibera consiliare di adozione di variante al P.R.G. è di per sé inutile (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 14 febbraio 2013, n. 211);

b) in particolare, l’avviso deve contenere la comunicazione sia dell’avvio del procedimento che del deposito degli atti volti a promuovere l’adozione dell’atto dichiarativo di pubblica utilità, con l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. Il mancato assolvimento del duplice obbligo di comunicazione citato implica illegittimità dell’atto dichiarativo della pubblica utilità e degli altri atti successivi, a nulla rilevando che l’interessato abbia avuto comunque conoscenza del procedimento, dato che le esigenze partecipative alla base dell’obbligo di comunicazione non possono essere ritenute soddisfatte da una generica conoscenza dell’esistenza di un procedimento espropriativo, essendo necessario, per escludere la rilevanza dell’omissione della comunicazione di avvio, una precisa conoscenza dell’andamento del procedimento e dell’oggetto di esso (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 191);

c) l’avviso di cui all’art. 11 del T.U. Espropriazione per p.u., citato, deve, inoltre, contenere, per essere legittimo, l’indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti a individuare i soggetti espropriandi e i beni oggetto del procedimento amministrativo, e ciò sia che la comunicazione avvenga personalmente, sia che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico (Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 494).

VII. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, il ricorso per quarti motivi aggiunti, notificato il 28.12.2007, relativo alla p.lla identificata al fg. 6, n. 277, deve essere, quindi, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

VIII. La complessità della vicenda all’esame giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara improcedibili il ricorso introduttivo, i secondi e i terzi motivi aggiunti, quest’ultimi notificati, rispettivamente, in data 13.07.2006 e 21.01.2007;

– respinge i primi motivi aggiunti notificati il 31.05.2005;

– accoglie i quarti motivi aggiunti notificati in data 28.12.2007.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

********************, Presidente

**************, Consigliere

*****************, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Avv. Biamonte Alessandro

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