Tapis roulant: nessuna contravvenzione per chi ne fa uso anche se il condomino si lamenta

Redazione 06/05/14
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 Lucia Nacciarone

 Con la sentenza n. 17725 del 24 aprile 2014 la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di merito con cui i giudici condannavano un uomo, reo di aver utilizzato lo strumento ginnico in danno di un condomino, al pagamento dell’ammenda a titolo di contravvenzione ex art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

L’imputato era stato inoltre obbligato a risarcire il danno cagionato al condomino, che occupava l’appartamento sottostante e che assumeva di essere ripetutamente invaso dai rumori causati dall’uso del tappeto.

Ma, a giudizio del ricorrente, era impossibile che le vibrazioni del tappeto provocassero un tale rumore da arrecare disturbo.

E, infatti, la Corte di legittimità così sentenzia: « ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’articolo 659, comma 1, c.p., trattandosi di reato di pericolo presunto, pur non essendo necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone, occorre la sussistenza dell’idoneità del fatto a disturbare più persone. (…) il tribunale, pur affermando la necessità di tale presupposto, non ha dato atto dell’accertata sussistenza di elementi dai quali poteva trarsi la cosiddetta diffusione del rumore derivante dall’uso del tapis roulant, evidenziando, anzi, che gli appartamenti adiacenti a quelli del ricorrente non erano abitati e che al piano sottostante vi era soltanto la persona offesa».

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