T.A.R. per la Calabria (Sezione Seconda), Sent. n. 291/2015 in tema di “astreinte”.

Redazione 03/03/15
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 1087 del 2014, proposto da xxx ed avv. xxx, rappresentati e difesi dall’avv. xxx, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. xxx, in Catanzaro;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro;

per l’esecuzione del giudicato formatosi

sul Decreto Decisorio della Corte di Appello di Catanzaro – Sez. Equa Riparazione – Rg Volontaria 1055/2009 Rep 509/10, con cui il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, è stato al pagamento, in favore del sig. xxx, della somma di € 7.000,00 (settemila/ 00), a titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi legali a far data dalla domanda (17/ 09/ 2009), nonché al 50% delle spese di giudizio, liquidate, in complessivi euro 1.099,00 (millenovantanove/ 00), di cui euro 29,00 (ventinove/ 00) per esborsi, euro 470,00 (quattrocentosettanta/ 00) per diritti ed euro 600,00 (seicento/ 00) per onorario, oltre *** e Cap, da distrarsi in favore del procuratore distrattario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015, il cons. ******** ******** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 27.6.2014 e depositato in data 8.7.2014, i ricorrenti premettevano che, a seguito della notifica dell’epigrafato ***************** in formula esecutiva, non ottenevano il pagamento delle somme dovute.

Lamentavano che decorreva inutilmente il previsto termine di centoventi giorni dalla notifica, senza che il Ministero provvedesse ad effettuare il versamento delle somme dovute, per cui, permanendo l’ulteriore inerzia dell’intimata Amministrazione, si vedevano costretti a proporre l’odierno ricorso in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 del D. Lg.vo 2.7.2010 n.104, al fine di ottenere l’integrale soddisfazione della propria pretesa creditoria.

Concludevano per la declaratoria dell’obbligo della P.A. di adempiere integralmente al giudicato formatosi sull’epigrafato *****************, chiedendo altresì la condanna del Ministero resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per la mancata esecuzione del giudicato pari ad euro 50,00 (cinquanta/ 00) per ogni giorno di ritardo e, inoltre, di una somma di danaro, ritenuta di giustizia al resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi e per gli effetti dell’art 114 lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010; con contestuale nomina di un commissario ad acta, per il caso di permanente inerzia da parte dell’Amministrazione e con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 22.9.2014, si costituiva l’intimata Amministrazione per resistere al presente ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Con il presente giudizio in sede di ottemperanza, parte ricorrente chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sull’epigrafato *****************.

Sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell’art. 113 comma 2, c.p.a., in base al quale la competenza del G.A. si radica rispetto alle decisioni del G.O., avuto riguardo alla circoscrizione nella quale ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

1.1. L’art. 1, comma 1225, periodo 2, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (cosiddetta “legge Pinto”) prevede che “al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali”, al pagamento degli indennizzi “procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze”.

Invero, si tratta di una norma cosiddetta “organizzativa”, indirizzata alla sola pubblica amministrazione, che concentra il pagamento degli indennizzi in capo al Ministero delle Finanze, senza incidere in tema di legitimatio ad causam, come regolata dall’art. 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001 n. 89.

Conseguentemente, quando si tratti di procedimenti del giudice ordinario, il ricorso può essere proposto nei confronti del Ministro della Giustizia, sebbene il Ministero dell’Economia e delle Finanza sia l’unico organo cui la legge attribuisce il potere – dovere di effettuare i pagamenti degli indennizzi ex. L. n. 89/2001: infatti, il debitore è lo Stato, quale persona giuridica unitaria, indipendentemente dall’identità dell’organo che ha resistito nel giudizio conclusosi con il Decreto del quale si chiede l’ottemperanza.

A tale stregua, ritiene il Collegio che il presente giudizio possa ritenersi ritualmente proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, avente legittimazione processuale.

Diversamente opinando, si imporrebbe al ricorrente un’inesigibile indagine in ordine alle ripartizioni funzionali all’interno dello Stato che invece, come già rilevato, è il soggetto debitore unitario.

Ciò, anche in coerenza con i consolidati principi in tema di semplificazione dei rapporti, anche contenziosi, fra il cittadino e lo Stato (già presenti in art. 2, ultimo comma, D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), considerato altresì che l’art. 114 cpa non indica la notifica della Decisione da ottemperare, quale requisito dell’azione d’ottemperanza e, per di più, espressamente esclude la necessità della previa diffida (comma 1).

1.2. L’art. 112 del D. L.gvo 2.7.2010, n. 104 (come già l’art. 37 della legge 6.12.1971 n. 1034) prevede la possibilità di ricorrere al meccanismo dell’ottemperanza, in presenza di una sentenza passata in giudicato, resa dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed Amministrativa (per un certo periodo estesa anche alle sentenze rese da altri giudici speciali, quali, ad esempio la Corte dei Conti, fino all’entrata in vigore dell’art. 10, comma II° della legge 21/07/2000 n. 205, nonché le Commissioni Tributarie, fino all’entrata in vigore dell’art. 70 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), in considerazione della natura immanente del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

1.3. La proposizione del giudizio di ottemperanza non è preclusa dall’istanza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici (conf.: Cons. Stato, Sez. IV 16 aprile 1994 n. 527).

Ed invero, come precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1973 n. 1, il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somma di denaro, alternativamente (conf.: Cons. Stato, Sez. VI 16 aprile 1994 n. 527) rispetto al rimedio dell’esperimento del processo di esecuzione, ma anche congiuntamente (conf.: Cass. SS. UU. 13 maggio 1994 n. 4661 e Cons. St. Sez. IV 25 luglio 2000 n. 4125), rispetto all’ordinaria procedura esecutiva.

Esso tende a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento, apertamente o implicitamente, omissivo.

Conseguentemente, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale, che riconosca come ingiustamente lesivo dell’interesse del cittadino un determinato comportamento dell’Amministrazione o che detti le misure cautelari ritenute opportune e strumentali all’effettività della tutela giurisdizionale, incombe l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi ad essa ed il contenuto di tale obbligo consiste, appunto, nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (conf.: Corte Cost. 8 settembre 1995 n. 419).

L’amministrazione, in via generale, è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e, per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo, in proposito, alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma, al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo, per cui non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (conf: Cons. Stato, Sez. IV 7.05.2002 n. 2439).

2. Nel caso di specie, il passaggio in giudicato dell’epigrafato ***************** risulta attestato dal certificato della cancelleria della Corte di Appello del 16.6.2014.

Risulta, quindi, che parte ricorrente ha regolarmente notificato all’Amministrazione intimata il titolo esecutivo per il pagamento della somma indicata, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 14 del D. L. 31 dicembre 1996, n. 669 e s.m.i., secondo cui l’esecuzione forzata e la notifica dell’atto di precetto devono essere precedute dalla “notificazione del titolo esecutivo”, che, ad avviso del Collegio, trova applicazione anche con riferimento al giudizio di ottemperanza davanti al Giudice Amministrativo, sulla base di una sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata regolamentata dal c.p.c., trattandosi di due istituti che, se pure per vie differenti e con risultati diversificati, s’incentrano entrambi sull’adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (ex plurimis: Cons. Stato Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2160; T.AR. Sicilia-Palermo, Sez. III: 13 luglio 2011, n. 1361 e 8 giugno 2011, n. 1068; T.AR. Campania, Napoli, Sez. IV: 17 gennaio 2011, n. 234 e 29 giugno 2010, n. 16434; T.A.R. Lazio- Roma, Sez.: III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio- Latina, Sez. I, 10 gennaio 2008, n. 25).

Sussiste anche l’inerzia dell’Amministrazione e non risultano in atti neanche documenti intesi a comprovare l’effettiva estinzione, tramite pagamento materiale, del debito esistente.

Conseguentemente, in base all’art. 4, comma II°, della legge 20.3.1865 n. 2248 allegato E, nella specie, sussiste, in capo all’intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione.

La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata dal Collegio, nei termini e nei modi indicati in sentenza, con la doverosa precisazione secondo cui, in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l’obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi anche sulle somme liquidate a titolo di spese accessorie (conf.: Cons. Stato, Sez. IV° 26.9.1980 n. 958), quali quelle relative alla pubblicazione della sentenza, all’esame ed alla notifica della medesima (conf.: Cass. Civ. 24.2.1984 n. 958).

Ha titolo nella sentenza passata in giudicato l’obbligo di rimborso degli oneri di registrazione della stessa, versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634, nell’importo che risulta dall’annotazione apposta sull’originale della sentenza del competente Ufficio del Registro.

Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Non sono, invece, dovute le eventuali spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del c.p.c. (T.A.R. Lazio, Sez. I° 11.12.1987 n. 1917), poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 cpa è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo, in capo al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafato ***************** della Corte di Appello di Catanzaro – sez Equa Riparazione – Rg Volontaria, Volontaria 1055/2009 Rep 509/10, con cui il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore è stato condannato al pagamento, in favore del sig. *****************, della somma di € 7.000,00 (settemila/ 00), a titolo di danni non patrimoniale, oltre interessi legali a far data dalla domanda (17/ 09/ 2009), nonché al 50% delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di euro 1.099,00 (millenovantanove/ 00), di cui euro 29,00 (ventinove/ 00)per esborsi, euro 470,00 (quattrocentosettanta/ 00) per diritti ed euro 600,00 (seicento/ 00) per onorario, oltre *** e Cap come per legge, in favore del procuratore distrattario, entro un termine che può essere individuato in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.

3. Quanto alla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. (“il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”), ritiene il Collegio che detta norma, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della cosiddetta “astreinte”, debba trovare applicazione anche nel caso in cui l’obbligo di cui si chiede l’adempimento consista in un’obbligazione pecuniaria (conf.: Cons. Stato, Ad. Plen. n. 15 del 2014; Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2012 n. 2744).

Nella specie, ritiene il Collegio che la quantificazione di tale somma possa essere effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU ( caso: ******** e ************), con riferimento alla commisurazione degli interessi moratori dovuti dall’Amministrazione per il ritardo nel pagamento delle somme liquidate, dell’“interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali” e che, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., tale sanzione debba essere applicata a decorrere dalla data in cui il titolo giudiziale, munito della prescritta formula esecutiva, è stato notificato nei confronti dell’amministrazione soccombente, fino all’effettivo soddisfacimento del credito, essendo, nella specie, decorso il termine di sei mesi – ritenuto in via equitativa come termine massimo di “tolleranza” – rispetto alla data di emanazione della presente sentenza .

Va, invece, respinta, la domanda intesa ad ottenere la condanna del Ministero al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per la mancata esecuzione del giudicato pari ad euro 50,00 (cinquanta/ 00) per ogni giorno di ritardo, non potendosi ammettere l’applicazione di una duplice sanzione per il ritardo, tenuto conto delle note difficoltà di carattere organizzativo e finanziario in cui versa l’amministrazione della giustizia, in coerenza con ragioni di equità sostanziale, che possono trovare ingresso nella fattispecie, sulla base del dato testuale della prima parte della lett. e) del comma 4 dell’art. 114 del c.p.a.( “salvo che ciò sia manifestamente iniquo”) .

Va, infine, precisato che tale domanda di riconoscimento della sanzione quale “astreinte” può trovare riconoscimento limitatamente alle somme riconosciute dal giudice ordinario per equa riparazione da violazione della legge 24 marzo 2001, n. 89 e non per quanto concerne la somma liquidate a titolo di spese processuali nell’epigrafato decreto a favore del legale antistatario, poiché trattasi di spese che trovano titolo nelle competenze di natura professionale per attività processuali, soltanto occasionalmente legate al riconoscimento dell’equa riparazione, in quanto possono essere collegate a qualsiasi altra azione giudiziaria e sono assistite dalle specifiche garanzie, poste a tutela del credito vantato dai difensori della parte vincitrice nei confronti di quella soccombente, nonché dalla possibilità di rivalersi nei confronti del proprio rappresentato (conf.: Tar Lazio, Sez. I° Bis, 30.1.2015 n. 1813)

4. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene nominato, fin da ora, quale commissario ad acta, un funzionario in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro-Crotone, indicato nominativamente, con provvedimento formale del Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro-Crotone, affinché provveda a dare integrale esecuzione al giudicato de quo, entro l’ulteriore termine di 80 (ottanta) giorni, con spese a carico del Ministero della Giustizia, che vengono complessivamente e forfettariamente determinate in €. 800 (euro ottocento), oltre le spese documentate.

Il commissario ad acta dovrà provvedere sotto la sua personale responsabilità ad adottare ogni provvedimento utile (ivi compresi variazioni di bilancio, accensioni di mutui nei limiti della normativa vigente, revoca di impegni di spesa posti in essere successivamente alla comunicazione indicati in sentenza, etc..), per l’integrale soddisfazione del credito vantato, detratto quanto già eventualmente versato al medesimo titolo, secondo conteggi che dovranno essere effettuati in contraddittorio fra le parti.

Va, infine, precisato che, a seguito dell’insediamento del commissario ad acta, gli organi dell’ente versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, vengono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono, conseguentemente, disporre degli interessi considerati, ovviamente nei limiti strettamente necessari per l’adempimento del giudicato (conf.: C.G.A., n. 92/1982; Cons. Stato, Sez. VI, n. 41/1995).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’obbligo, in capo al Ministero della Giustizia, di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafato *****************, con applicazione della sanzione per il ritardo nell’adempimento, nei modi e nei termini indicati in motivazione.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio, che vengono complessivamente e forfettariamente determinate nella somma di €. 800 (euro ottocento), con distrazione in favore del legale ai sensi degli artt. 93 cpc e 26 cpa.

Liquida il compenso per il commissario ad acta nella somma, complessivamente e forfettariamente determinata, di €. 800 (euro ottocento), oltre le spese documentate, che sono poste a carico del Ministero della Giustizia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

*******************, Presidente

******** ********, Consigliere, Estensore

****************************, Referendario

Redazione

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