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Indice
- 1. La questione: violazione di legge e vizio della motivazione per ritenuta configurabilità del delitto di ricettazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: ricettazione: responsabilità dell’imputato che detiene la refurtiva senza fornire una spiegazione attendibile della sua provenienza
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1. La questione: violazione di legge e vizio della motivazione per ritenuta configurabilità del delitto di ricettazione
La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Patti, condannava gli imputati per il delitto agli stessi ascritto al capo 119 della rubrica (art. 648 cod. pen.) rideterminando la pena nella misura di anni di anni due e mesi due di reclusione ed euro 2500,00 di multa, attesa la assoluzione degli stessi per i capi 117, 118, nonché, quanto al capo 119 predetto, con esclusivo riferimento alla ricettazione di n. 13 bovini.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore degli accusati il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge, oltre che vizio della motivazione, per avere la Corte territoriale, secondo questo legale, illegittimamente ritenuto integrato il delitto di ricettazione quanto ai contrassegni identificativi di animali rinvenuti nel caso di specie, non essendo stata effettivamente identificata la provenienza delittuosa degli stessi, anche atteso che il delitto presupposto era stato individuato solo con riferimento ai contrassegni riferibili ad animali per i quali era stata accertata l’intervenuta macellazione.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale risponde di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine della già menzionata disponibilità (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017).
3. Conclusioni: ricettazione: responsabilità dell’imputato che detiene la refurtiva senza fornire una spiegazione attendibile della sua provenienza
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’imputato trovato in possesso della refurtiva, senza prove del suo coinvolgimento nel furto e senza fornire una spiegazione attendibile della provenienza, possa rispondere di ricettazione.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto postulato che è responsabile di ricettazione chi, trovato in possesso della refurtiva, non offre una spiegazione attendibile della sua provenienza, pur mancando prove del suo coinvolgimento nel furto.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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