T.A.R. Campania, Napoli, Sesta Sezione, 29 gennaio 2015, n. 562

Redazione 19/02/15
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Militare e Militarizzato. – Rimborso spese ai sensi dell’art. 18 D.L. 67/1997 conv. in L. 135/95. – Una volta acclarata la sussistenza di una connessione diretta, ossia non meramente occasionale fra azione contestata (qui: formazione ed utilizzazione di falsi fogli di viaggio) e servizio, è illegittimo il diniego di rimborso delle spese legali sostenute da un appartenente alle forze dell’ordine assolto dall’accusa. E’ pertanto illegittima la determinazione con cui ci si determina nel senso di concludere che “il rimborso è dovuto solo allorquando il dipendente risulti destinatario dell’accusa nell’atto di agire nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza, in tal modo esprimendone la volontà; infatti altro è il servizio espletato nell’interesse dell’amministrazione ed altro è la retribuzione, ovvero la percezione di indennità e rimborsi conseguenti a tale servizio, atteso che soltanto il primo costituisce espressione a tutela degli interessi dell’amministrazione di appartenenza, laddove la seconda ha riguardo esclusivamente al trattamento economico della prestazione contrattuale”.

 

N. 00562/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06293/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6293 del 2014, proposto da: 
*** rappresentato e difeso dall’avv. ***, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli; 

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz, n. 11; 

per l’annullamento, previa sospensione

– del decreto a firma del Direttore della 3^ Divisione del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare del 27 agosto 2014, notificato il successivo 29 settembre, recante il rigetto della richiesta di rimborso delle spese legali di difesa sostenute dal ricorrente in un processo penale;

– ove e per quanto occorra: del parere n. CT 8062/11 del 6 marzo 2014 dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli; della nota recante la comunicazione di preavviso di diniego; delle determinazioni negative assunte all’esito delle osservazioni prodotte dall’odierno ricorrente; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 il dott. *********** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1- Con il ricorso in trattazione, notificato il 28 novembre 2014 e depositato il 10 dicembre successivo, il sig. ***, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in forza alla Sezione Scorte del Reparto Servizi Magistratura di Napoli, si duole della decisione del Ministero della Difesa, di cui all’impugnato decreto del 27 agosto 2014, notificato il 29 settembre successivo, che ha negato il rimborso delle spese legali da egli sostenute in relazione al giudizio penale al quale è stato sottoposto in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio e conclusosi con sentenza della Corte militare di appello di Napoli n. 63/69 dell’11 giugno 2009, depositata il 15 luglio 2009 “divenuta irrevocabile il 31 ottobre successivo”, che, in riforma della pronuncia di primo grado, “Visti ed applicati gli artt. 261, cpmp, 3 l. 180/1981, 530, commi 1 e 2, e 598 c.p.p.” e non risultando con certezza “provata la materialità del reato contestato” lo ha assolto dalla imputazione di “truffa aggravata in concorso” perché “il fatto non sussiste”.

1a- Nella prospettazione attorea, di cui all’unico mezzo di impugnazione proposto, siffatta determinazione ed il presupposto parere reso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, è (sono) illegittima (i) per violazione dell’art. 18 del d. l. 25.3.1997, n. 67 e per eccesso di potere sotto più profili, non potendosi dubitare della doverosità del rimborso in asserita presenza dei presupposti richiesti dalla norma: esclusione di responsabilità e sussistenza del nesso strumentale fra condotta incriminata e servizio.

1b- Si è costituita per resistere la difesa erariale.

1c- Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2015, la causa è stata chiamata per la trattazione dell’istanza cautelare e in tale sede è stata data avvertenza alle parti presenti della possibilità di definire il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come peraltro espressamente richiesto dal ricorrente nelle conclusioni del ricorso.

2- Il fatto-reato contestato consiste(va) nell’aver il ***, in concorso con altri militari, “impegnato in servizio di scorta a personalità, con artifici e raggiri, consistiti nel produrre documentazione amministrativo-contabile non corrispondente all’effettivo espletamento del servizio, induceva in errore gli organi amministrativi del comando provinciale dei carabinieri di Napoli procurandosi l’ingiusto profitto di Euro 250,00 di indennità, con pari danno per l’amministrazione militare che provvedeva a liquidare tale somma in esubero rispetto alle reali spettanze in relazione al” servizio espletato.

Il diniego di rimborso delle spese legali sostenute dal *** è stato pronunciato dall’amministrazione, su conforme parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, “in quanto la condotta tenuta non risulta connessa all’espletamento del servizio e all’assolvimento degli obblighi istituzionali poiché non risultano compiuti atti d’ufficio nell’interesse dell’Amministrazione di appartenenza potendosi piuttosto palesare, allo stato degli atti, una posizione di conflitto di interessi tra il Brigadiere **** e l’Ente di riferimento”.

In definitiva, secondo la difesa erariale l’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con mod. dalla legge 23 maggio 1997, n.135, va interpretato nel senso che il rimborso è dovuto solo allorquando il dipendente risulti destinatario dell’accusa nell’atto di agire nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza, in tal modo esprimendone la volontà; infatti altro è il servizio espletato nell’interesse dell’amministrazione ed altro è la retribuzione, ovvero la percezione di indennità e rimborsi conseguenti a tale servizio, atteso che soltanto il primo costituisce espressione a tutela degli interessi dell’amministrazione di appartenenza, laddove la seconda ha riguardo esclusivamente al trattamento economico della prestazione contrattuale e pertanto, in definitiva, al sinallagma contrattuale, così come disciplinato dalle normative specifiche di settore.

In tali soli sensi la giustificazione del diniego opposto che non si occupa di altri profili inerenti sia ancora l’an (esclusione di responsabilità) che il quantum del (diritto al) rimborso.

3- La questione che coinvolgeva altro coimputato assolto con la medesima sentenza n. 63/09 della menzionata Corte Militare di Appello è già stata trattata dalle sezione e decisa con sentenza n. 5690 del 5 novembre 2014, con la quale il ricorso è stato accolto, con ragioni che, condivise dal collegio, vanno qui ribadite nei riguardi del ricorso in trattazione,

3 bis- Orbene, come già evidenziato nella richiamata sentenza della sezione n. 5690/2014, la ricostruzione dell’istituto operata nel parere della difesa erariale -alla luce del consolidato orientamento giurisdizionale secondo cui “La connessione dei fatti con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali deve intendersi nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all’attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione” (cfr. da ultimo, Tar Sicilia, Palermo, sezione prima, sentenza 4 aprile 2012, n. 695 e la conforme giurisprudenza nel suo seno richiamata)- si appalesa condivisibile nelle sue linee portanti di fondo, ma non anche ove perviene ad escludere il collegamento fra servizio e retribuzione, ovvero fra servizio e modalità per pervenire alla sua retribuzione e quindi a negare la rimborsabilità delle spese legali sopportate innegabilmente in relazione ad un processo intentato in ragione ed a causa della posizione e dell’attività lavorativa prestata dal ***.

4- E se così è non appare al Collegio possibile negare il rimborso delle spese legali in ragione solo della prospettata distinzione fra servizio e modalità di retribuzione, come invece qui avvenuto.

Ed invero, una volta acclarata la sussistenza di una connessione diretta, ossia non meramente occasionale fra azione contestata (qui: formazione ed utilizzazione di falsi fogli di viaggio) e servizio (come qui riconosciuto in sentenza), deve convenirsi con la difesa attorea sull’illegittimità del diniego di rimborso delle spese legali da questi sostenute: beninteso, lo si ripete, per come e per quanto lo stesso diniego trova giustificazione nei contenuti della determinazione impugnata e dei pareri ad essa presupposti, dei quali solo -e nei limiti delle censure dedotte e delle opposte repliche- le regole del processo impugnatorio consentono a questo giudice di occuparsi.

5- In definitiva, traendo le fila, non essendovi altre censure o domande processuali da esaminare, il ricorso va accolto siccome fondato nei descritti sensi di cui si è fin qui detto e, per l’effetto, come richiesto, il provvedimento ministeriale impugnato va annullato: in quanto non sorretto da motivazione utile a sostenerlo, con salvezza degli ulteriori provvedimenti.

5a- Analoga conclusione non si impone rispetto al parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (impugnato ove e per quanto occorra), che “di per sé costituisce mero atto endoprocedimentale privo in quanto tale di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall’atto dell’organo di amministrazione attiva che lo ha recepito” (Tar Lazio, Roma, sez. prima, 4 luglio 2011, n. 5836).

5b- Le spese processuali possono essere compensate in ragione di alcuni peculiari profili della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto ministeriale impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

***********, Presidente, Estensore

*********************, Consigliere

Redazione

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