Sussiste l’obbligo di notifica del trattamento al Garante quando la localizzazione permette di individuare in maniera continuativa la posizione del conducente

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Garante per la protezione dei dati personali: provvedimento n. 393 del 21 Giugno 2018

riferimenti normativi: artt. 37, 38, 163 del Codice in materia di protezione dei dati personali;

Fatto

Il nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza aveva svolto degli accertamenti nei confronti di una Società operante nel campo del trasporto merce su strada al fine di accertare il corretto trattamento dei dati operato dalla stessa e posto in essere attraverso l’utilizzo di dispositivi di rilevazione della posizione.
In particolare la Guardia di finanza aveva avuto modo di accertare che la Società di trasporti, la quale effettuava trasporti su strada esclusivamente per conto di un’altra società, aveva installato su sette dei suoi automezzi dei dispositivi di geolocalizzazione – questi ultimi di proprietà dell’altra società – al fine di aumentare la sicurezza del patrimonio aziendale rispetto a furti, ottimizzare i costi aziendali riducendo i chilometri a vuoto e permettere di geolocalizzare la merce trasportata.
Dagli accertamenti eseguiti era emerso inoltre che la Società, nonostante il sistema di geolocalizzazione fosse gestito direttamente dall’altra società, poteva comunque accedere al servizio di geolocalizzazione mediante l’inserimento delle credenziali su un’apposita area riservata, potendo altresì risalire all’identità del conducente dell’automezzo. Infatti la Società era in grado di identificare l’autista non solo perché ogni automezzo era assegnato ad un determinato autista, ma anche attraverso il numero del cellulare o consultando il cronotachigrafo, che per legge deve contenere anche i dati identificativi dell’autista.
La Guardia di Finanza, infine, aveva appurato che la Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, aveva omesso di ottemperare all’obbligo di notifica al Garante in relazione al trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone ed oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica.
La Società, raggiunta da una siffatta contestazione, aveva chiarito la sua posizione lamentando il fatto che la Guardia di finanza aveva erroneamente riconosciuto in capo ad essa la titolarità del trattamento dei dati personali effettuato tramite i sistemi di geolocalizzazione. Secondo la Società, infatti, la titolarità dei dati trattati attraverso i sistemi di GPS doveva essere ricondotta alla società proprietaria di questi sistemi, cioè la società per conto della quale veniva svolta l’attività di trasporto. A quest’ultima, infatti, spettavano le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento e agli strumenti utilizzati, compreso il profilo della sicurezza.
In secondo luogo la Società aveva poi sostenuto che, nel caso di specie, mancavano i requisiti (i) della continuità della localizzazione, poiché la rilevazione avveniva ogni 3 minuti con un’interruzione di 2 minuti e 59 secondi; e (ii) della idoneità a identificare l’interessato, essendo il sistema di geolocalizzazione in grado non di indicare chi era in un dato luogo ma solo dove si trovava il veicolo.

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La decisione del Garante

Valutate le dichiarazioni della Società, il Garante ha condiviso le contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza, confermando la violazione dell’obbligo di notificazione al Garante in relazione al trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone e oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica.
In riferimento alle difese rappresentate dalla Società e relative al requisito della continuità e della inidoneità del sistema ad identificare l’interessato, il Garante, ribadendo precedenti pronunce, ha precisato che il requisito della continuità sussiste qualora il titolare del trattamento è in grado di individuare non solo automaticamente, ad es. attraverso un meccanismo conoscitivo come una telefonata o l’invio di un sms, la posizione del veicolo geolocalizzato prescindendo dalla possibilità di una tracciatura costante in via automatica di tutto il percorso effettuato dal veicolo. Pertanto, ha concluso il Garante sul tema, per continuità deve intendersi la rilevabilità della posizione del mezzo ogni qualvolta il titolare del trattamento abbia questa esigenza conoscitiva e anche laddove la eventuale ricostruzione del tracciato del percorso effettuato risulti particolarmente laboriosa a causa di eventuali intervalli, potendo altresì risalire all’identità del conducente anche indirettamente. Nel caso di specie il Garante ha rilevato che il sistema di geolocalizzazione usato dalla Società non solo permetteva la ricostruzione del percorso effettuato dagli automezzi ma anche permetteva di identificare, anche se indirettamente, il personale alla guida, attraverso il numero di cellulare, o attraverso la consultazione del cronotachigrafo, senza dimenticare il fatto che la Società assegnava ogni automezzo ad un determinato autista e pertanto facilmente poteva ricondurre quella vettura al guidatore.
Con riguardo invece alla mancata notificazione al Garante dell’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione, l’Organo giudicante ha confermato la violazione dell’obbligo di notifica, evidenziando che la Società, come da questa comunicato ai propri dipendenti attraverso l’informativa rilasciata, aveva proceduto all’installazione di sistemi di GPS per finalità di sicurezza del patrimonio aziendale rispetto a furti, per finalità di ottimizzazione dei costi aziendali (riducendo i chilometri a vuoto) e di geolocalizzazione della merce trasportata, e dunque non solo per ragioni di sicurezza, unica finalità per la quale l’obbligo di notificazione viene meno. Mentre la localizzazione deve essere notificata quando permette di individuare in maniera continuativa – anche con eventuali intervalli- l’ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche e quando permette di individuare in maniera continuativa, anche con intervalli, l’ubicazione di un veicolo sul territorio o in determinate aree geografiche.

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