Era inevitabile che cominciasse a “decollare” il contenzioso tra committenti che pretendono il risarcimento dei danni perché non hanno potuto fruire del Superbonus e le imprese edili che non hanno terminato i lavori in tempo. Le prime decisioni di merito mettono in evidenza come i giudici siano arrivati a conclusioni diverse. Del resto, i giudicanti non possono non tenere conto dei diversi aspetti della vicenda.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile
Indice
1. Superbonus: la posizione del Tribunale di Pordenone
La lite nasceva tra i titolari di un immobile ed un general contractor che si era contrattualmente impegnato, per la progettazione ed esecuzione di tutte le opere indicate nel contratto stesso, al fine di consentire ai committenti di usufruire delle “agevolazioni” fiscali relative al cd. Superbonus 110%. Nel contratto, lo stesso general contractor prevedeva espressamente che i lavori e gli adempimenti conseguenti sarebbero stati terminati entro le scadenze previste dalla legge per la fruizione del “Superbonus 110%”. Tuttavia il general contractor non eseguiva la valutazione energetica del fabbricato e men che meno la progettazione di massima e/o esecutiva, né redigeva il computo metrico dei lavori, in palese spregio agli obblighi contrattualmente assunti. Secondo il Tribunale – a cui si sono rivolti i committenti per richiedere il risarcimento dei danni – l’unico bonus edilizio concretamente usufruibile dai committenti dopo l’inadempimento del general contractor era il bonus c.d. “ristrutturazioni”. Di conseguenza il convenuto è stato condannato a risarcire i committenti attori della somma corrispondente alla differenza tra il risparmio fiscale astrattamente usufruibile godendo del Superbonus al 110% e il minore risparmio fiscale usufruibile godendo del bonus ristrutturazioni (Trib. Pordenone 26 ottobre 2023, n. 655).
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:
La Riforma Cartabia della giustizia civile
Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.
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2. La posizione del Tribunale di Frosinone
l titolare del diritto di abitazione di un edificio unifamiliare, attraverso la sottoscrizione un contratto di appalto (e contestuale versamento di un primo acconto), affidava la ristrutturazione del suo immobile ad un’impresa che si impegnava a realizzare le opere entro una specifica data, in modo da rispettare il richiamato requisito del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 necessario per conseguire il Superbonus. L’appaltatore non rispettava però gli impegni presi.
Il committente – che si è rivolto al Tribunale – tramite la deposizione del progettista e direttore dei lavori delle opere di ristrutturazione, è riuscito a fornire la prova della condotta inadempiente della controparte che non ha iniziato i lavori, per aver impegnato i soldi ricevuti a titolo di acconto in altri cantieri. Il Tribunale ha quindi dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento della ditta. Lo stesso giudice ha liquidato il danno nella misura del 10% dell’importo dei lavori appaltati, sulla considerazione che il committente non ha perso ogni possibilità di presentare una nuova pratica edilizia, usufruendo di correlativi benefici fiscali (Trib. Frosinone 2 novembre 2023 n. 1080).
3. La posizione del Tribunale di Padova
La vicenda prendeva l’avvio quanto i proprietari di un immobile sottoscrivevano un contratto di appalto con due società edili per la ristrutturazione della loro abitazione al fine di usufruire del beneficio fiscale del c.d. Superbonus 110%; i committenti versavano anche degli acconti alle appaltatrici. Quest’ultime però non depositavano la C.I.L.A., necessaria per l’avvio delle pratiche di ristrutturazione tramite il bonus 110% e poi comunicavano ai titolari dell’abitazione di non voler proseguire nell’espletamento dell’appalto. Alla luce di quanto sopra i committenti si rivolgevano al Tribunale domandando pronunciarsi la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento delle appaltatrici, con condanna in solido di queste alla restituzione degli acconti. Gli attori domandavano, altresì, la condanna delle appaltatrici al risarcimento dei danni per euro 150.000,00 patiti in conseguenza della mancata conclusione delle opere di ristrutturazione dell’immobile e dell’impossibilità di usufruire del bonus 110%. Il Tribunale ha dato parzialmente ragione agli attori. Secondo il giudicante i committenti hanno provati il loro adempimento, nonché il titolo contrattuale (contratto di appalto), dimostrando poi l’inadempimento delle appaltatrici. Il Tribunale ha dichiarato perciò la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, condannando i convenuti alla restituzione delle somme versate dagli attori a titolo di corrispettivo (art. 2033 c.c.). Il Tribunale ha invece respinto la domanda di risarcimento svolta dagli attori in relazione ai danni asseritamente patiti in conseguenza dell’impossibilità di fruire dell’agevolazione fiscale del Superbonus 110% a seguito dello scioglimento del contratto di appalto sottoscritto con le convenute. Il giudice veneto ha evidenziato come gli attori non abbiano dimostrato né l’impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l’incarico di tali lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali del 110% nel rispetto dei termini via via prorogati per legge, né il collegamento causale tra inadempimento dell’appaltatrice e definitiva impossibilità di reperire tali altri imprese (Trib. Padova 15 novembre 2023, n. 2266).
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