False dichiarazioni in gara d’appalto: è falsità ideologica in atto pubblico

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Le false dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione ad una gara d’appalto, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 concretano il reato di cui agli artt. 76 d.P.R. cit. e 483 cod. pen. Per un’accurata trattazione dei singoli articoli, rimandiamo al volume “La Riforma Cartabia del sistema sanzionatorio penale”

Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 51558 del 6-12-2023

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Indice

1. La questione: dichiarazioni false


La Corte di Appello di Messina confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000 in relazione all’art. 483 cod. pen. e condannato alla pena di mesi due di reclusione.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi addotti, ne deduceva diversi per quanto riguarda la sua affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli. Per un’accurata trattazione dei singoli reati, rimandiamo al volume “La Riforma Cartabia del sistema sanzionatorio penale”

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia del sistema sanzionatorio penale

Aggiornato alla L. 30/12/2022 n. 199, di conv. con modif. D.L. 31/10/2022 n. 162, l’opera fornisce un inquadramento del D.Lgs. 150/2022, nel tentativo di affrontare e offrire le soluzioni pratiche dei numerosi problemi che un provvedimento di tale portata presenta. Oggetto specifico dell’elaborazione sono le norme che comportano la riforma del sistema sanzionatorio penale, mentre la novella processuale è affidata al corredo di circolari tematiche emesse dal Ministero della Giustizia, riportate in appendice. Per agevolare la lettura, il volume è suddiviso per aree tematiche di intervento, in ciascuna delle quali sono riportati i criteri di delega e le disposizioni oggetto del decreto, unitamente alle corrispondenti disposizioni attuative. Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LLB presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari e corsi di formazione; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

Fabio Piccioni | Maggioli Editore 2023

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva i motivi suesposti infondati alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le false dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione ad una gara d’appalto, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, concretano il reato di cui agli artt. 76 d.P.R. cit. e 483 cod. pen. essendo in tal senso costante la giurisprudenza della stessa Cassazione, la quale insegna che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto d. P.R. n. 445 dei 2000, si considerano come fatte a pubblico ufficiale, sicché la falsità delle stesse integra il reato di cui all’art. 483 cod. pen., fermo restando che la norma di cui all’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.lgs. n. 445 del 2000), stabilendo la sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimanda al cod. pen. e alle leggi speciali in materia: ne consegue che risponde del reato di cui all’art. 483 il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell’art. 46 del citato Testo Unico al fine di partecipare a una gara di appalto (Sez. 5, n. 36821 del 14/06/2016; Sez. 5, n. 18731 del 31/1/2012; Sez. 3, n. 7363 del 12/1/2012; Sez. 5, n. 12149 del 1/12/2011; Sez. 5, n. 3681 del 14/12/2010; Sez.5, n. 20570 del 10/05/2006).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che le false dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione ad una gara d’appalto, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 concretano il reato di cui agli artt. 76 d.P.R. cit. e 483 cod. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un consolidato indirizzo interpretativo, che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto d. P.R. n. 445 dei 2000, si considerano come fatte a pubblico ufficiale, sicché la falsità delle stesse integra il reato di cui all’art. 483 cod. pen., fermo restando che la norma di cui all’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.lgs. n. 445 del 2000), stabilendo la sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimanda al cod. pen. e alle leggi speciali in materia. Tal che ne consegue che risponde del reato di cui all’art. 483 il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell’art. 46 del citato Testo Unico al fine di partecipare a una gara di appalto.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’innocenza dell’imputato ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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