Lavori straordinari con accesso al Superbonus 110%: è impugnabile una delibera assembleare che si limita a decidere sulla prosecuzione o meno del dialogo con un’impresa in vista di una successiva riunione necessaria per l’assegnazione definitiva delle opere? Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.
riferimenti normativi: art. 1136 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Tribunale Mantova, Sentenza del 05/01/2016
Indice
1. La vicenda: le delibere assembleari sui lavori
L’assemblea di un condominio viene convocata per assumere due decisioni. In primo luogo i condomini devono decidere in merito alla prosecuzione o meno dell’iter necessario per arrivare all’approvazione dei lavori straordinari fruendo delle agevolazioni fiscali (Ecobonus e Sisma Bonus); inoltre l’assemblea deve approvare le effettuate spese tecnico-amministrative per il progetto di fattibilità. Un condomino impugna le due delibere assembleari assunte nella riunione. L’attore sostiene che la mancata approvazione dei lavori straordinari con accesso al Superbonus 110% abbia comportato un pregiudizio economico diretto, sia in relazione al pagamento della parcella del progettista (€ 13.780,84), sia per la mancata ristrutturazione dell’immobile per un valore di € 981.507,23. Per quanto riguarda la delibera assembleare che ha approvato le spese tecnico-amministrative sostenute per il progetto di fattibilità, il detto condomino lamenta sia l’eccesso di deleghe (per superamento del limite di tre stabilito dal regolamento condominiale), sia l’errata ripartizione delle spese, effettuata utilizzando tabelle millesimali difformi rispetto a quelle originariamente predisposte dal costruttore e allegate al regolamento condominiale. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.
Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi
Il volume, aggiornato ai più recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate e giurisprudenziali, si pone come strumento di supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110%, fornendo una comprensione chiara dei principali aspetti giuridici, fiscali e delle problematiche associate a questo ambito. Il testo offre una panoramica completa delle controversie più comuni che possono sorgere nel contesto dei bonus edilizi, come la violazione delle norme di accesso, le dispute sulla qualità dei lavori eseguiti e le questioni relative alla documentazione richiesta, analizzando i diritti e le responsabilità delle numerose parti coinvolte: committenti e appaltatori, general contractor, architetti e ingegneri, asseveratori e “vistatori”, istituti di credito e amministratori di condominio.Fabiola PietrellaDottore commercialista e Revisore legale dei conti, è CEO e socia dello Studio associato Pietrella Bruè. Già Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Macerata, è consulente tecnico in ambito contabile, bancario e aziendale. Relatore innumerosi convegni e autrice di pubblicazioni giuridiche.
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2. La questione: impugnazione della delibera di dialogo
La delibera impugnata senza contenuto decisorio definitivo può costituire oggetto di impugnazione?
3. La soluzione
Il Tribunale ha notato che l’assemblea non si è espressa sull’assegnazione dell’appalto, ma ha solo discusso sull’opportunità di continuare il dialogo con l’impresa e i professionisti coinvolti, rimandando ogni decisione concreta a una futura riunione condominiale. Come ha evidenziato il Tribunale la natura interlocutoria della decisione è emersa con chiarezza dal testo del verbale assembleare (“La delibera richiesta, in caso di maggioranza favorevole, non impegnerà all’assegnazione dell’appalto, ma servirà unicamente a proseguire il dialogo con l’Impresa suddetta e con tutte le figure professionali coinvolte, per poter in prossima assemblea procedere ad assegnazione definitiva”). Un ulteriore elemento che conferma la natura interlocutoria della delibera è la corrispondenza dell’attore prima dell’assemblea. Egli stesso ha inviato una lettera agli altri condomini, sottolineando che la questione era ancora aperta; lo stesso attore ha evidenziato come le nuove norme emanate dal legislatore e le verifiche effettuate lasciassero margine per riflettere ulteriormente sulla possibilità di appaltare i lavori legati al Superbonus 110%. A parere del Tribunale la delibera impugnata è programmatica. Di conseguenza la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile. Il Tribunale ha anche rilevato che, dall’esame del verbale assembleare e delle deleghe prodotte in giudizio, è emerso come siano state conferite sei deleghe, superando il limite previsto dall’ art. 8 del regolamento condominiale. Secondo tale norma “ogni condomino non può rappresentare più di tre condomini oltre sé stesso, mentre un rappresentante estraneo al condominio può rappresentarne al massimo tre”. Considerata questa violazione, il Tribunale ha concluso che la seconda delibera impugnata presenta un vizio e, di conseguenza, è stata annullata.
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4. Le riflessioni conclusive
Nel caso esaminato, dall’analisi degli atti e del verbale assembleare, è emerso chiaramente che la prima delibera oggetto di impugnazione non ha preso una decisione definitiva sui lavori straordinari, ma si è limitata a valutare la possibilità di proseguire il percorso istruttorio. Tale delibera ha una natura preliminare e non vincolante, poiché non comporta impegni finanziari definitivi per il condominio, non formalizza l’affidamento dei lavori a un’impresa e non impone obblighi concreti ai condomini. Piuttosto, si configura come un’indicazione generale volta a esplorare la fattibilità dell’accesso ai bonus edilizi. Le delibere programmatiche o preparatorie si differenziano nettamente da quelle aventi un contenuto decisorio, poiché non introducono obblighi concreti per il condominio né determinano scelte vincolanti. L’interesse ad impugnare una delibera sorge esclusivamente in relazione a quelle che comportano effetti giuridici definitivi, mentre le deliberazioni meramente preparatorie non possono essere contestate autonomamente. Queste delibere, infatti, non producono obblighi per il condominio, né hanno un carattere vincolante che ne giustifichi un’impugnazione. La loro finalità è esclusivamente quella di orientare una futura decisione, senza che questa venga formalmente assunta (Cass. civ., sez. II, 23/11/2016, n. 23903).
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