La decisione favorevole in un altro procedimento cautelare per un coimputato può superare il precedente giudicato cautelare? Volume consigliato per approfondire: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: la decisione favorevole successiva
Il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, confermava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città con la quale era stata applicata all’indagato la misura della cautelare degli arresti domiciliari.
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa proponeva ricorso per Cassazione con cui era dedotto, come unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta contestata al ricorrente fermo restando che, con motivi aggiunti, si allegava un elemento sopravvenuto, quale il deposito dell’ordinanza del tribunale di Palermo sezione del Riesame, con la quale era stata esclusa nei confronti di un coimputato la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen e la qualifica di partecipe con il ruolo di capo promotore di cui all’art. 416 bis comma secondo cod. pen., successivamente al 4 dicembre 2018, durante il suo periodo di detenzione.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato sulla scorta dei seguenti principi di diritto: a) in tema di effetto estensivo dell’impugnazione in materia cautelare, la frammentazione del procedimento derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti non preclude l’estensione degli effetti favorevoli della decisione allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati. (Sez. 6, n. 10809 del 08/01/2021, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva rigettato l’appello cautelare per la rilevata esclusione, in un separato procedimento, della configurabilità indiziaria del delitto nei confronti di tutti gli indagati); b) non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confronti di un coindagato, poiché l’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, prevista dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. opera a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali (Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, che ha ritenuto insuscettibili di estensione gli effetti dell’annullamento disposto nei confronti di un coindagato per motivi legati alla prova del concorso e del contributo dallo stesso fornito, e non incidenti, invece, sulla configurabilità oggettiva del reato in addebito).
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3. Conclusioni
Per quello che rileva in questa sede, a fronte del quesito menzionato nel titolo di tale articolo, ossia se la decisione favorevole in un altro procedimento cautelare per un coimputato possa superare il precedente giudicato cautelare, la Suprema Corte, nella decisione in esame, fornisce risposta alla luce del principio di diritto secondo cui la decisione favorevole in un altro procedimento cautelare per un coimputato potrebbe non costituire un fatto nuovo sufficiente a superare il precedente giudicato cautelare, a meno che l’impugnazione non sia basata su motivi esclusivamente personali.
Pertanto, non sempre una decisione favorevole di questo genere sortisce effetti positivi, in tema di venir meno di un giudicato cautelare, per il coimputato che se ne voglia avvalere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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