Non costituisce “elemento nuovo”, idoneo a superare il c.d. giudicato cautelare, la diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di diverso soggetto, pur indagato o imputato dello stesso reato.
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Indice
1. La questione
Il Tribunale del riesame di Lecce rigettava un appello proposto avverso un provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva a sua volta rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata all’indagato in relazione al delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 90.
Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stati considerati gli elementi di novità, offerti dalla difesa, in grado di influire sul giudizio di permanenza delle esigenze cautelari, in relazione all’interrogatorio confessorio reso da un co-indagato che aveva ottenuto la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione sull’elemento nuovo nel giudicato cautelare
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato giacchè – una volta preso atto come il giudice di merito avesse osservato che non può costituire elemento nuovo la sopravvenuta diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di un diverso soggetto coindagato dello stesso reato posto che la posizione processuale di ciascun coindagato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidiva, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale o morale, assicurato alla realizzazione dell’illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l’adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato – si riteneva, da parte di questa Corte, come siffatta motivazione fosse adeguata, logica e conforme a quanto già affermato dalla medesima Cassazione (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020) secondo cui non può costituire “elemento nuovo” idoneo a superare il c.d. giudicato cautelare, già formatosi in punto di sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, la diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di diverso soggetto, pur indagato o imputato dello stesso reato (Sez. 6, n. 39346 del 3/7/2017; Sez. 2, n. 5165 del 4/11/1999).
Tal che se ne faceva discendere l’inammissibilità del ricorso proposto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che non costituisce “elemento nuovo”, idoneo a superare il c.d. giudicato cautelare, la diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di diverso soggetto, pur indagato o imputato dello stesso reato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che non può costituire “elemento nuovo”, idoneo a superare il c.d. giudicato cautelare, già formatosi in punto di sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, la diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di diverso soggetto, pur indagato o imputato dello stesso reato.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, sostenere invece la novità di un elemento, reputatolo in grado di superare il giudicato cautelare già formatosi, laddove esso sia identificato nella diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di diverso soggetto, pur indagato o imputato dello stesso reato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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