Sulla espropriazione in difetto di legittimo decreto e sulla risarcibilità del conseguente pregiudizio morale e materiale nella recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Nota alla sentenza sul ricorso n. 1537/04 Corte EDU)

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Il 14 Gennaio 2014 la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, presidente Popović, si pronuncia sulla causa n. 1537/04 c. Italia. La ricorrente, residente in Italia e proprietaria di un terreno edificabile, lamenta violazioni dell’art. 1 della Convenzione relativamente ad un processo di espropriazione.

La regione, dichiarando il terreno localizzato in “zona di interesse pubblico”, aveva autorizzato il Comune ad occuparlo d’urgenza, per una ampia porzione.

L’intervento doveva essere finalizzato all’acquisto di sufficiente spazio edificabile per erigere fabbricati destinati all’edilizia residenziale pubblica (case popolari).

 A seguito dell’occupazione il terreno subì, nelle evoluzioni successive, una irreversibile trasformazione.

Nei previ ricorsi interni, il cui esaurimento è notoriamente requisito essenziale per il locus standi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la dante causa della ricorrente lamentava il difetto di un preciso atto di espropriazione ed il danno subito relativamente ad una porzione contigua di terreno, non occupata ma resa ugualmente inutilizzabile.

La domanda aveva ricevuto accoglienza ed il giudice aveva liquidato i danni subiti.

È necessario precisare che il diritto di proprietà incontra un limite, costituzionalmente sancito all’art. 42, terzo comma, per cui può darsi espropriazione “nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo”, sempre siano sussistenti “motivi d’interesse generale”. 

La prosa della Convenzione EDU, che costituisce il principale parametro normativo nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali della relativa Corte, si rivela omogenea e contigua: “Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.”.

 Il “rispetto dei […] beni” non implica quindi una prescrizione di astensione assoluta dall’intervento statale, ma impone presupposti ineludibili e rigorosi.

Si rivela necessario tralasciare, nell’economia della presente analisi, il difficile tema dell’indennizzo, che si è diversamente atteggiato nell’opinione internazionale, in particolare relativamente agli investimenti all’estero ed alla discrasia tra la tesi del “pronto, adeguato ed effettivo” indennizzo (Hull) e l’opinione, capillare nei paesi “serbatoio” d’investimenti, per cui la determinazione del medesimo dovrebbe conformarsi al solo ordinamento interno.

Nel caso di specie, la ricorrente, pur avendo ottenuto dal tribunale il risarcimento ex legge 662/1992, presentava doglianza per aver soggiaciuto ad un processo di “espropriazione indiretta” che, nel testo della sentenza, viene presentato con l’apposizione “fatto non ammissibile in uno Stato di diritto”.

Dopo un preventivo rinvio alla già feconda giurisprudenza della Corte EDU sulla materia, il collegio considera i singoli profili di risarcibilità e, nel merito, sostanzia il quantum dovuto.

Tralasciando la quantificazione delle spese accessorie, si reputa necessario procedere alla distinta analisi dei danni qualificati dal predicato della “materialità” e da quelli assoggettati alla categoria del “pregiudizio morale”.

Per quanto concerne il primo profilo, la Corte premette che la sentenza di diritto interno costatante la violazione dei requisiti per procedere all’espropriazione è fonte, per lo Stato, degli obblighi di cessazione della condotta lesiva e di eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli direttamente discendenti. 

Si configura, in sintesi, un vincolo per lo stato il cui contenuto è la ricostituzione, nei limiti del possibile, dello status ante quo rispetto all’atto illegittimo.

Merita menzione il riferimento alla precedente pronuncia della Grand Chamber, presidente Jean-Paul Costa, secondo la quale l’indennizzo non può che corrispondere al valore pieno ed intero del bene al momento della perdita della proprietà, giusta perizia.

La Corte accorda, in via equitativa, una consona liquidazione integrativa in favore della ricorrente, computando infine anche il c.d. lucro cessante, ovvero la perdita di chance patita dalla parte in seguito all’espropriazione.

Risultano inoltre integrati gli estremi per il riconoscimento del danno morale, ovvero quello esulante dalla mera riparazione del pregiudizio economico subito e della variazione in negativo delle condizioni patrimoniali della parte lesa.

La corte parla espressamente di “senso di impotenza e frustrazione della ricorrente”, quale funzione derivata del dover soggiacere a spossessamento illegale, per quanto la controparte (il governo), avesse precedentemente appuntato che l’espropriazione si inseriva in un più ampio processo amministrativo.

La sentenza costituisce un interessante riferimento giurisprudenziale per la determinazione dei profili di risarcibilità, tanto nell’ambito dell’ordinamento interno quanto in quello più ampio del circuito della Convenzione EDU, in caso di espropriazione in difetto di legittimo decreto.

Avv. Gambetta Davide

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