Stupefacenti e minorenni

Scarica PDF Stampa

1. La Normativa italiana

Pure nel caso ambiguo dell’ infra-18enne tanto assuntore quanto spacciatore, << l’ aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, prevista dall’ art. 80 comma primo n. 1 DPR n. 309 del 1990, è configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell’ aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne >> ( Cass., sez. pen. III, 7 ottobre 2015, n. 49571 ). In effetti, nel contesto concreto delle devianze minorili, spesso accade che il minore di anni 18 spacci, a sua volta, la dose illegalmente ricevuta, così come frequente è la fattispecie del consumo ludico-ricreativo di gruppo, in cui l’ infra-18enne si rende responsabile sia della cessione di droghe a terzi coetanei sia del consumo personale. Anzi, nei fatti giudicati in Cass. ,sez. pen. III, 7 ottobre 2015, n. 49571, un discreto quantitativo di cocaina era stato ceduto ai figli minorenni di un fruitore abituale di sostanze, il quale permetteva un vero e proprio uso familiare della cocaina, indistintamente venduta dal pusher tanto al padre di famiglia quanto alla relativa figliolanza in età adolescenziale. Dunque, il predetto Precedente di legittimità del 2015 afferiva all’ aggravante <<nel caso in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore >>, così come p. e p. ex lett. a comma 1 Art. 80 TU 309/1990. A livello di astrazione esegetica e a prescindere dai fatti specifici in esame in Cass., sez. pen. III, 7 ottobre 2015, n. 49571, la dazione materiale di uno stupefacente ad un minorenne può , o meno, essere sussunta entro la precettività di una o più delle seguenti Norme incriminatrici: 1. spaccio jure stricto di sostanze pesanti illecite o semi-lecite ( Art. 73 TU 309/1990 ) 2. istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minorenne ( Art. 82 TU 309/1990 ) 3. consegna di stupefacenti a persona minore [ o inferma di mente ] ( Art. 44 TU 309/1990 ) 4. somministrazione a minorenni ( anche su prescrizione medica ) di sostanze stupefacenti o psicotrope semi-legali ad uso curativo ( comma 1 Art. 730 CP ) Ognimmodo, va precisato che le predette ipotesi sub 1), 2 ) e 4) costituiscono reato nel senso tipicamente penalistico, mentre la sopravvenienza sub 3) e giuridificata nell’ Art. 44 TU 309/1990 afferisce all’ infrazione meramente amministrativa che può commettere un medico, un odontoiatra, un veterinario, ma, soprattutto, un farmacista che cede medicinali psicotropi ad un infra-18enne senza prima assicurarsi, seriamente e diligentemente, circa l’ effettiva presenza dell’ ordinario controllo genitoriale e/o, più latamente, familiare. Si consideri pure che, sotto il profilo applicativo, gli Artt. 44, 73 ed 80 TU 309/1990 nonché l’ Art. 730 CP sono contestualmente e reciprocamente precettivi: 1. quando la dose o la provvista è consegnata, venduta, ceduta, destinata o resa disponibile ad uno o più minorenni, a prescindere dal successivo uso personale o collettivo ed indipendentemente pure dall’ eventuale circostanza che, a sua volta, il minorenne sia anch’ egli un pusher e ( dicesi: e ) un assuntore ( si consideri, a tal proposito, l’ Art. 73 comma 1 TU 309/1990, unitamente all’ Art. 80 comma 1 lett. a TU 309/1990 ) 2. quando l’ attività di spaccio ex Art. 73 TU 309/1990 è delegata ad un infra-18enne, tranne nel caso in cui la responsabilità non può ricadere sul minorenne, in tanto in quanto questi non ha ancora compiuto 14 anni, dunque non è imputabile e nemmeno capace di volizione dolosa in senso tecnico ) 3. qualora l’ attività di spaccio è delegata al minorenne da un adulto che è genitore dell’ infra18enne, oppure custode, tutore, parente o familiare prossimo o, in ogni caso, un soggetto che reca un’ autorità legalmente ammissibile sulla persona minore a lui affidata ( si consideri, a tal proposito, l’ Art. 80 comma 1 lett. a TU 309/1990, unitamente all’ Art. 73 comma 1 TU 309/1990 ed all’ Art. 112 comma 1 n. 3 e comma 3 CP ). Cass., sez. pen. III, 7 ottobre 2015, n. 49571 ha conferito la massima priorità e la massima potenza precettiva alla lett. a comma 1 Art. 80 TU 309/1990, nel nome della ratio suprema della protezione socio-sanitaria del minore degli anni 18, sempre ammesso e non concesso, almeno a parere di chi redige, che l’ infra-18enne sia completamente ingenuo e bisognoso della tutela genitoriale ed ordinamentale. Il Precedente di legittimità del 2015 qui esaminato condanna, nelle Motivazioni ed alla luce dell’ Art. 80 TU 309/1990 anche la << semplice dazione [ di stupefacenti ] al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa avere, vista la maggiore insidiosità del fatto, potendone il minore farne uso per il fatto stesso di esserne entrato in possesso >> ( Motivazioni di Cass., sez. pen. III, 7 ottobre 2015, n. 49571 ). Ciononostante, di nuovo, chi scrive, sotto il profilo criminologico e fattuale, contesta l’ eccessivo rigore formalistico di tale interpretazione giurisprudenziale oltranzista della lett. a comma 1 Art. 80 TU 309/1990. Infatti, in epoca odierna, l’ infra-18enne non risulta affatto bisognoso di una tutela iper-trofica ed iper-protettiva, la quale, viceversa, è utile e ragionevole solo durante l’ età infantile. L’ adolescente degli Anni Duemila, con buona pace di Cass., sez. pen. III, 7 ottobre 2015, n. 49571, reca potenziali livelli di volizione acutamente dolosi. La malizia anti-normativa ed anti-sociale del minore può raggiungere livelli nemmeno preventivabili, soprattutto nel contesto della predisposizione di una provvista finalizzata ad un uso ludico-ricreativo di gruppo. La tutela spasmodica espressa da Cass., sez. pen. III, 7 ottobre 2015, n. 49571 rischia di de-responsabilizzare il tossicomane ultra-14enne imputabile, con il rischio di togliere vigore alle normali esigenze punitive e rieducative presenti nell’ Ordinamento giuridico, ma anche negli Ordinamenti non giuridici della famiglia, della collettività e delle agenzie di controllo pedagogiche e moralizzative. Probabilmente, seppur inconsapevolmente, Cass. , sez. pen. III, 7 ottobre 2015, n. 49571 apre la porta alla ratio perniciosa del “ vietato vietare“ e svuota di significato l’ altrettanto basilare comma 3 Art. 27 della Costituzione italiana. Negli Anni Novanta del Novecento, anche Gianluigi Ponti, nel suo famoso Compendiario di Criminologia, metteva in guardia dal << de-responsabilizzare il giovane deviante … come se fosse un individuo fruitore di giusti diritti, ma di nessuna colpa … bisogna superare una prassi di quasi onnivalente impunità, spesso intesa dal giovane delinquente, anziché quale rinuncia alla punizione, come cedimento dell’ autorità statale e come giustificazionismo incondizionato … ci si chiede se è possibile, nello stesso momento, punire ed educare, e se è possibile educare senza far carico al minore delle sue scelte >>. Entro tale prospettiva, dunque, manca un sano equilibrio pedagogico in Cass., sez. pen. III, 7 ottobre, 49571. Il Precedente di legittimità qui oggetto di analisi condanna, alla luce dell’ Art. 80 TU 309/1990, << la pericolosità della consegna, per qualunque scopo operata, di una sostanza stupefacente ad un minorenne [ per ] tutelare i minori ed evitare che i medesimi possano venire in contatto con sostanze nocive per la loro salute >> ( Motivazioni, Cass., sez. pen. III, 7 ottobre 2015, n. 49571 ). In buona sostanza, nelle Motivazioni della summenzionata Sentenza di legittimità, la ratio della lett. a comma 1 Art. 80 TU 309/1990 è la << prevenzione del pericolo di utilizzazione di tali sostanze da parte di minori >>, anche quando un maggiorenne delega lo spaccio ad un infra18enne senza la volizione dolosa, diretta od eventuale, di far consumare la sostanza al pusher minorenne. Del resto, pure nell’ abrogato Art. 74 comma 1 n. 1 L. 685/1975, era p. e p. la << mera consegna di sostanze stupefacenti ai minori >>, in tanto in quanto, come specificato nei Lavori Preparatori della L. 685/1975, << ciò che rileva è il semplice fatto che lo stupefacente venga consegnato ad un minore per poter integrare compiutamente la condotta aggravatoria >>. Tale ratio sottesa alla L. 685/1975 è stata ampiamente confermata in Cass., sez. pen. VI, 8 marzo 1991, n. 5585 e in Cass., sez. pen. VI, 16 gennaio 1987, n. 8519, ove è percepita come aggravata << la consegna diretta di sostanze nelle mani di un minorenne, per prevenire qualsiasi pericolo di utilizzazione propria o altrui, terapeutica o meno, da parte del minore >>. Analogamente, dopo la Riforma Jervolino-Vassalli, anche Cass., sez. pen. III, 7 ottobre 2015, n. 49571 applica il nuovo Art. 80 TU 309/1990 << pure nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere >>. Dopodiché, comunque, rimane aperto il problema penalistico generale della consapevolezza o meno della minore età dello spacciatore infra-18enne delegato dal narcotrafficante adulto ( Art. 59 comma 2 CP ).

2. Gli stupefacenti hanno ( sempre ) un effetto criminogeno sui soggetti in età giovanile ?

Il neo-retribuzionismo conservatore, specialmente nella Criminologia statunitense, parla di un nesso certo, automatico ed indissolubile tra droghe e criminogenesi adolescenziale. Ciononostante, BROCHU ( 1995 ) ha recato il coraggio garantista di affermare che << benché essa sia convincente a prima vista, la relazione statistica tra uso di droghe illecite e criminalità non consente, tuttavia, di concludere che esiste un nesso di causa-effetto tra questi due fenomeni >>. E’ molto meglio, per onestà scientifica, specificare e rimarcare che ogni reo di devianze anti-normative è nato e/o si è trovato a vivere in un contesto socio-familiare o abitativo che ha successivamente condizionato il proprio agire agevolando il contatto negativo con dinamiche situazionali che hanno generato delinquenza, violenza ed emarginazione. Del resto, sotto il profilo statistico, i responsabili di comportamenti delittuosi non risultano essere quasi mai assuntori cronici ed irreversibili di sostanze d’ abuso. Anche l’ anglofono ALEXANDER ( 1990 ) contesta il fuorviante mito populista e mass-mediatico dello “ sporco drogato criminale “, in tanto in quanto << la maggior parte dei consumatori adolescenti riesce a gestire senza problemi il proprio consumo. Pochi diventeranno tossicodipendenti regolari ed un numero ancor più ristretto svilupperà una dipendenza dalla droga>>. Nel Novecento, le Teorie dell’ etichettamento criminologico si sono eccessivamente concentrate sui minorenni che fanno uso di sostanze illegali o semi-legali come l’ alcol, ma, nella realtà quotidiana, la tossicomania dell’ infra-18enne non è quasi mai cronica, bensì limitata a certe occasioni festive nelle quali il / la minore consuma droghe per finalità ludico-ricreative e non di matrice criminosa. In effetti, quasi nessuno parla delle poli-tossicodipendenze occulte dell’ alta borghesia insospettabile e buonista. A tal proposito, BROCHU ( 1997 ) difende il tessuto aggregativo giovanile affermando che << noi continuiamo ad apporre delle etichette negative sui minorenni consumatori di droghe illecite, ma facciamo, quindi, delle generalizzazioni oltranziste … e confondiamo il ruolo del tossicomane e quello del criminale >> Consumare stupefacenti o alcol non significa addivenire sempre e comunque a far parte del mondo della criminalità. P.e., chi assume cocaina e non svolge una professione stabile o prestigiosa commetterà quasi sempre reati contro il patrimonio per pagare la dose quotidiana, ma il giovane fumatore di cannabis è meno incline al furto ed alla rapina, alla luce del basso costo odierno dell’ haschisch e della marjuana. Similmente, il mito deterministico della delinquenza tossicomanica non è applicabile come un’ equazione matematica nemmeno nel caso di chi, per motivi di reddito personale, riesce a tenere sotto controllo l’ eroinomania e la cocainomania, poiché ciascun singolo caso va personalizzato e soggettivizzato, e non generalizzato come se si trattasse di una misurazione geometrica assolutamente certa. Il testé menzionato BROCHU ( 1997 ) esorta a non etichettare sbrigativamente e frettolosamente il giovane assuntore, giacché << esistono anche molti fattori di origine sociale, psicologica e culturale che permettono di identificare le persone che sono a rischio di diventare delinquenti e/o tossicomani. La povertà, la scarsità di investimenti nei valori sociali, la presenza di certi disturbi della personalità, l’ amicizia con coetanei tossici e/o delinquenti e la rottura dei legami con le agenzie di socializzazione sono anch’ essi degli elementi che possono, a loro volta, spiegare il consumo di droga e l’ implicazione nel crimine >>. La Criminologia degli Anni Duemila deve rendersi finalmente conto che le devianze criminali giovanili possono prescindere dagli abusi tossicovoluttuari e dall’ alcolismo, come ben dimostrato dalle politossicodipendenze presenti presso coloro che commettono white collar crime. P.e., un reo di corruzione, di riciclaggio, di peculato o di concussione proseguirà o non proseguirà le proprie condotte illecite indipendentemente dall’ uso di sostanze. Con estrema onestà scientifica, NURCO & KINLOCK & HANLON ( 1990 ) dichiarano che << oggi non è certo che sussista un legame tra la droga e la criminalità >>. Parimenti, INCIARDI ( 1981 ) specificava, già nella Criminologia del Novecento, che << nel corso del XX Secolo, molti lavori hanno aiutato lo studio della relazione tra il consumo di droghe e la criminalità, ma coloro che si sono interessati a questa letteratura sostengono che la gran parte dei lavori pubblicati prima degli anni settanta offre informazioni scarse e non attendibili per comprendere i meccanismi che legano la droga alla criminalità. Esistono forse problemi metodologici non indifferenti che sono responsabili di questa situazione>>

3. Stupefacenti, minorenni e Criminologia negli Ordinamenti occidentali

Nell’ ultra-progressista giuridificazione canadese, la Legge sulle sostanze d’ abuso del 1996 impedisce di << possedere, coltivare, produrre, trafficare, importare ed esportare >> droghe non legalizzate. Prima della liberalizzazione della canapa nel 2018, LOGAN ( 2001 ) ha censito, interritorio canadese, un totale di 87.945 infrazioni annue alla Legge sugli stupefacenti e, tra il 1996 ed il 2000, il reato di possesso, traffico e consumo di cannabis ha fatto registrare ben 47.234 condanne, cresciute a 66.171 violazioni nel 2000. Quindi, il THC, anche in Canada e prima della Riforma del 2018, conferma il proprio drammatico ruolo di sostanza d’ abuso maggiormente e capillarmente diffusa, soprattutto presso gli infra-18enni e presso gli individui maggiorenni ancora in età giovanile. Sempre secondo la Statistica di LOGAN ( ibidem ), non sono mancati, nel 2000, adolescenti problematici per causa della cocaina ( 12.812 infrazioni ), dell’ eroina ( 1.226 infrazioni ) e dell’ ecstasy, unita al popper, all’ LSD, ai barbiturici ed agli steroidi anabolizzanti ( 7.736 infrazioni ). In totale, nel paradigmatico caso del Canada, dal 1996 al 2000, si sono registrate 87.945 violazioni annue della Normativa anti-droga e le cifre tendono a salire sempre di più, facendo emergere, pertanto, un grave disagio tossicomanico presso la popolazione minorile nord-americana ( a tal proposito, si confrontino questi dati con il Censimento statale contenuto in JURISTAT – 2001 – ). Nemmeno si può negare che le predette 87.945 violazioni annue alla Legge canadese contro gli stupefacenti hanno fatto rilevare una criminogenesi assai elevata presso gli infra-18enni che consumano marjuana, haschisch ed altre sostanze d’ abuso. Nessuno può sottacere o sottovalutare, in ultima analisi, che l’ ambiente della tossicodipendenza, sia essa cronica od occasionale, disinibisce l’ adolescente, spingendolo a compiere strupri di gruppo, vandalismo, furti e rapine. Il giovane o giovanissimo tossico entra nell’ ottica del non avere né freni comportamentali né rispetto per il Principio basilare della pacifica convivenza tra i consociati. Anzi, secondo LOGAN ( ibidem ), i dati statistici, per quanto accuratamente raccolti ed elaborati, non tengono nemmeno in minima considerazione l’ enorme cifra oscura dei reati giovanili ad eziologia tossicomanica non denuniciati alla PG, in tanto in quanto bagatellari e privi di effetti fisici o patrimoniali seriamente e pericolosamente gravi. Anche ROBERT & FAUGERON ( 1980 ) sottolineano che la predetta cifra oscura inficia la concretezza fattuale di qualsivoglia Censimento criminologico, giacché, nella tossicodipendenza giovanile, << le persone implicate in questo genere di attività sono, di solito persone consenzienti e, generalmente, poco inclini a dichiarare reati alla polizia. D’ altra parte, si consideri pure che la polizia non radica necessariamente un procedimento penale per ogni fatto che le viene segnalato. Infatti, esistono diverse interpretazioni ed interventi possibili. P.e., la polizia potrà decidere di non fare nulla perché essa reputa non necessario un intervento giudiziario. Oppure ancora, la polizia, semplicemente, riferirà l’ accaduto ad un organismo di assistenza sociale >>. Senza dubbio, nella maggior parte degli Ordinamenti giuspenalistici, l’ azione penale è obbligatoria, ma, nel caso dei tossicomani minorenni, prevale, di solito, una Prassi della PG assai elastica, flessibile e basata sulla ratio del favor rei, tranne, come prevedibile, nelle fattispecie gravi e oltremdo anti-giuridiche ed anti-sociali. Pertanto, nessuna Statistica criminologica risulta perfettamente completa ed a-criticamente certa. TREMBLAY (1999), con afferenza alla situazione emblematica del Canada, specifica che << le fluttuazioni statistiche possono, a volte, indicare dei cambiamenti nel numero dei crimini [ tossicomanici ] commessi, ma la Ricerca dimostra che le risorse dei corpi di polizia e le strategie utilizzate dalla polizia per lottare contro le droghe influenzano notevolmente le statistiche ufficiali sulla criminalità. Ad esempio, la Carta canadese dei diritti e delle libertà del 1997 ha recato ad un’ apprezzabile diminuzione del numero degli interventi della polizia in materia di possesso di stupefacenti, influenzando l’ abbassamento del tasso di messa in accusa da parte della polizia >>. Dunque, spesso, cambia la (de)penalizzazione e non la realtà fattuale degli abusi di sostanze illegali o semi-legali. Parimenti, HUNT ( 1990 ) si dissocia dagli entusiasmi populistici, nel senso che una diminuzione della delittuosità nel mondo delle tossicodipendenze può indicare che la droga in esame è stata liberalizzata, ma il consumo quantitativo non è affatto sceso. Altrettanto correttamente, ERICKSON & WEBER ( 1994 ) rimarcano che, nella tecnica statistica dei questionari auto-rilevanti, un tossicodipendente infra-18enne tenderà a sminuire le proprie devianze nel timore di auto-denunciarsi. Analoghe osservazioni valgono pure per ubriachezza molesta o la violenza domestica cagionata dalle bevande alcoliche. A prescindere dal caso specifico del Canada, che comunque fornisce un valido esempio meta-geografico, la cannabis ( marjuana ed haschisch ) ha raggiunto una diffusione pressoché universale nel contesto delle devianze tossicomaniacali giovanili in Europa e negli USA. In effetti, la maggior parte dei Procedimenti Penali minorili, in tutta l’ UE, afferisce all’ uso ed al traffico di cannabinoidi, i quali sono, oltretutto, facilmente acquistabili dagli adolescenti a causa del basso costo di vendita ( MAKKAI & FITZGERALD & DOAK, 2000 ). Anche in Francia, l’ 85 % degli infra-18enni arrestati ha violato le Norme attinenti alla marjuana, pur se, a partire dal 1997, anche l’ Ordinamento giuridico francese tende a temperare la propria severità sanzionatoria quando lo stupefacente ceduto è il THC. Analogamente, in Australia, l’ 80 % dei giovani pregiudicati spaccia o ha spacciato canapa, pur se, dal 1997, il consumo personale od il possesso di una provvista individuale non è sanzionato per via carceraria ( HIGGINS & COOPER-STANBURY & WILLIAM, 1998 ). Egual panorama riguarda il regno Unito, ove la sostanza maggiormente utilizzata e/o detenuta e/o spacciata è, di nuovo, la cannabis. Ne fa uso ben il 76 % dei ragazzi inglesi e le cifre statistiche sono in preoccupante salita a partire dall’ anno 2000. Negli USA, i dati sono, parimenti, drammatici, con 40 arresti di minori su 100 legati alla marjuana. Viceversa, nei Paesi Bassi, prevale l’ uso di cocaina, eroina, MDMA ed altre droghe sintetiche. Tuttavia, il Diritto Penale Minorile francese, negli Anni Duemila, ha recato alla diminuzione di condanne per spaccio di canapa non per motivi fattuali, bensì a causa di una maggiore tolleranza della marjuana nei Precedenti giurisprudenziali di legittimità.

4. La delittuosità giovanile è indotta ( solo ) dagli stupefacenti ?

A parere di HARRISON & BACKENHEIMER ( 1998 ), gli stupefacenti non sono l’ unica chiave di lettura della delittuosità giovanile, ma non si può nemmeno nascondere che << un gran numero di studi recenti ha riproposto la nozione secondo la quale le droghe psicoattive provocano un comportamento violento nell’ adolescente … Del resto, un gran numero di persone arrestate o, comunque, detenute ha fatto uso di droghe il giorno in cui ha commesso il reato per il quale è stato incarcerato … la maggior parte degli atti criminali, soprattutto quelli violenti viene commessa sotto l’ influsso di una droga >>. La Statistica ufficiale sugli omicidi del 1997 in Canada ha appurato che il 50 % dei rei di omicidio volontario o stradale aveva consumato alcol o sostanze d’ abuso, le quali avevano disgraziatamente e violentemente annientato la capacità di auto-controllo ( FEDOROWYCZ, 1998 ). Anzi, un Censimento del 1993 attinente alla popolazione carceraria canadese ha rimarcato che << più della metà ( ovvero 50,6 su 100 ) dei detenuti aveva consumato droghe e/o alcol il giorno prima della commissione del reato. Di questo gruppo, circa 16 su 100 avevano consumato unicamente sostanze illecite e 13 su 100 avevano mescolato droga ed alcol >>. E’ oltremodo interessante, nonché inaspettato, sottolineare che gli omicidi volontari, i maltrattamenti in famiglia e le lesioni personali sono legati, sotto il profilo eziologico e tossicologico-forense, alle bevande alcoliche, mentre gli infra-18enni che assumono eroina, cocaina, allucinogeni ed ecstasy si limitano a furti con scasso o tentativi di effrazione. Nei casi di consumo simultaneo di droghe pesanti con birre, vini e liquori, gli effetti non sono prevedibili, pur se, nella maggior parte dei casi, i freni inibitori cedono, come nel caso frequente dello stupro di gruppo in contesti poli-tossicomanici non pienamente o ambiguamente consenzienti. Altrettanto importante è il legame tra sostanze tossicovoluttuarie e delittuosità giovanile negli USA, come dimostra l’ accurata analisi statistica di FARABEE & JOSHI & ANGLIN ( 2001 ). Infatti, negli Stati Uniti d’ America, 24 reclusi su 100 ammettono di aver delinquito sotto l’effetto di preparati psicoattivi, 32 su 100, prima della commissione del reato, avevano bevuto alcol e 14 su 100 avevano pericolosamente congiunto droghe e bevande alcoliche, con effetti più che devastanti sulla libido e sul contenimento della rabbia. Sotto il profilo meta-geografico, a prescindere dagli esempi del Canada e degli USA, ROBINSON & PORPORINO & MILISON ( 1991 ) affermano che, nella quasi totalità dei delitti minorili, << i reati violenti sono perpetrati in stato di ubriachezza, oppure l’ effetto dell’ alcol si aggiunge a quello di altre droghe >>. In effetti, anche in Europa, il giovane tossicodipendente ed infrattore miscela tra di loro le sostanze e tale poli-tossicomania sviluppa od incentiva condotte aggressive ben più gravi di quelle recate a seguito del consumo di una sola tipologia di droga. Basti pensare che, nel 1988, la città di New York venne funestata da ben 218 omicidi volontari, in pochi mesi, cagionati da bevande alcoliche unite ad eroina, colle e cocaina. Sempre a New York, un tempo città simbolo del degrado criminale e della delinquenza adolescenziale, molti Censimenti criminologici hanno confermato che il 44 % dei giovani violenti delinque con maggiore violenza e spregiudicatezza dopo l’ assunzione di birre, vini e/o ecstasy, cocaina, eroina e crack. P.e., le risse urbane, nella quasi totalità dei casi, avvengono sotto l’ effetto di sostanze illecite o semi-lecite. Ciononostante, il vino le droghe non sempre recano alla devianza criminale in modo automatico. In effetti, esistono casi di tossicodipendenti innocui e senz’ altro innocuamente storditi dalle sostanze d’ abuso. P.e., PAGLIA & ROOM ( 1998 ) negano il mito dell’ alcolista e/o del politossicomane etero-lesivo, in tanto in quanto << non siamo in grado di dimostrare che esiste una relazione di causa ad effetto tra il consumo di droghe e l’ atto criminale … certi detenuti vogliono di proposito associare il loro comportamento alle droghe per far cadere la responsabilità del loro gesto su una causa esteriore, che sarebbe la droga … essi cercano di scusarsi dei loro comportamenti scaricando il loro peso della coscienza sul consumo di alcol e di altre sostanze >>. Nel giovane o giovanissimo infrattore violento, le droghe non sono l’ unico fattore di disinibizione della violenza. Spesso è mancata una valida educazione e le poli-tossicodipendenze si assommano a centinaia di altri fattori criminogeni, come le compagnie border line frequentate, la precarietà abitativa, le incomprensioni scolastiche o l’ esempio di una famiglia d’ origine in cui l’ aggressività è la norma. Giustamente, BROCHU ( 1997 ) parla di una << complessità di variabili in causa >>, tra cui spicca il fattore del gruppo ( rectius : del branco ) dei coetanei violenti eventualmente frequentati dopo l’ infanzia. Probabilmente, l’ aggressività etero-lesiva del tossicomane minorenne è multi-fattoriale sotto il riguardo eziologico, ma la criminalità economico-compulsiva reca, al contrario, un legame diretto e certo con le sostanze d’ abuso. Ovverosia, il giovane tossicodipendente non ha quasi mai un patrimonio proprio e l’ ossessione della dose quotidiana lo reca, in modo pressoché automatico, a commettere furti e rapine per procurarsi denaro. Anche BROCHU ( 1995 ), pur senza voler esasperare l’ odio sociale contro i giovani assuntori, è costretto a riconoscere che << la causa unica dell’ implicazione criminale [ dei minorenni tossicodipendenti ] risiede nella loro forte consumazione di droghe. Tutto sommato, questa affermazione è incontestabile. Del resto, il tasso di utilizzo di droghe illecite è molto più elevato presso gli individui che hanno avuto contatti con la giustizia che non presso la popolazione generale >>. La sostanza diviene, come pure nel caso simile della ludopatia, il fine della giornata familiare e lavorativa del tossico, disposto a tutto pur di avere il necessario per la dose quotidiana, la quale è ipostatizzata e quasi divinizzata come un pensiero supremo e totalizzante. P.e., in Ontario, la maggior parte dei reati contro la proprietà privata ( furti, effrazioni, scassi e frodi ) è realizzata da consumatori di droghe per finalizzare la loro tossicodipendenza, pur se le tossicomani donne preferiscono mezzi lucrativi non violenti come la prostituzione spontanea. Naturalmente, la situazione del Canada risulta paradigmatica di tutto l’ Occidente industrializzato, compresa l’ Europa dell’ Ovest. Inoltre, l’ uso regolare di certe droghe illecite o semi-lecite pesanti, come la cocaina e l’ eroina, comporta costi personali elevati ed il furto od il meretricio divengono, dunque, una fonte di reddito facile ed immediata. Basti pensare che un cocainomane medio del Québec o di Toronto o di Montréal deve spendere in media, per l’ acquisto della sostanza, almeno 43.000 dollari statunitensi all’ anno. Analoga è la condizione del crimine economico-compulsivo nel Regno Unito e persino nella tollerante ed anti-proibizionista Olanda,
ove la distribuzione terapeutica gratuita e medicalmente assistita di oppiacei ha completamente fallito. La spesa giornaliera per la tossicomania segue una climax ascendente, a seconda del grado di uncinamento. P.e., si ponga mente alle tre diverse figure dell’ utilizzatore occasionale, del consumatore regolare e, infine, del consumatore gravemente cronico.

Volume consigliato

Formulario commentato del processo penale

Aggiornata alle riforme del codice antimafia (L. 17 ottobre 2017, n. 161) e della giustizia penale (L. 23 giugno 2017, n. 103), l’o- pera è uno strumento di straordinaria utilità pratica per l’avvocato penalista perché, per i più comuni atti difensivi, garantisce gli schemi essenziali da utilizzare e i relativi aggiornamenti. La struttura del testo è volutamente molto operativa. Gli atti vengono esaminati seguendo lo schema codicistico, pur con gli adat- tamenti necessari per garantire unitarietà della trattazione e facilità di consultazione. Alle formule, singolarmente o raggruppate per affinità tipologica, seguono:• il quadro normativo, dove sono riportate le disposizioni di riferimento;• il commento autorale, introdotto da un opportuno indice sommario degli argomenti trattati per meglio individuare le questioni di diritto collegate alla formula. Il commento assicura l’inquadramento sistematico, riservando particolare cura agli aspetti operativi della procedura;• la rassegna di giurisprudenza aggiornata e organizzata temati- camente secondo il sommario degli argomenti commentati.Gli apparati descritti sono proposti nella misura in cui le questioni in analisi interessano concretamente sia la stesura dell’atto sia il concreto articolarsi dell’attività difensiva. La selezione delle formule tiene infatti conto degli atti che deve predisporre chi, nel procedimento penale, assiste taluna  delle  parti private (indagato, imputato, persona offesa, parte civile, re- sponsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria) con particolare attenzione agli atti da redigere necessariamente in for- ma scritta o a quelli che, sebbene proponibili anche oralmente in udienza, sono di più frequente utilizzo.Per una rapida consultazione oltre all’indice sistematico iniziale, a fine volume è disponibile un dettagliato indice analitico che renderà immediata qualsiasi ricerca.Alla pagina www.formularigiuridici.it è possibile accedere all’intero formulario in formato editabile e stampabile.Nicola D’Angelo Magistrato, autore di testi di diritto, collabora su tematiche giuridiche con diverse riviste tra cui “Progetto sicurezza”, “Rivista Giuridica di Polizia” e “L’Ufficio Tecnico”, tutte pubblicate da Maggioli Editore.

Nicola D’Angelo | 2017 Maggioli Editore

B I B L I O G R A F I A

ALEXANDER, Peaceful Measures. Canada’s Way Out of the War on Drugs, University of Toronto Press, Toronto, 1990 BROCHU, drogue et criminalité. Une relation complexe, Collection perspectives criminologiques, Presses de l’ Université de Montréal, Montréal, 1995 ERICKSON & WEBER, Cocaine Careers, Controls and Consequences: results from a Canadian Study, Addiction Research, vol. 2, n° 1, 1994 idem Drogues et criminalité: point de vue critique sur les idées véhiculées, Déviance et société, vol. 21, n. 3, 1997

FARABEE & JOSHI & ANGLIN, Addiction Careers and Criminal Specialization, Crime & Delinquency, vol. 47, n° 2, avril 2001 FEDOROWYCZ, L’ homicide au Canada, 1997, JURISTAT, Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, 85-002-xif, vol. 18, n°12, 1998 HARRISON & BACKENHEIMER, Evolving Insights into the Drug-Crime Nexus, Substance Use & Misusee, 33-(9), 1998 HIGGINS & COOPER-STANBURY & WILLIAM, Statistics on Drug Use in Australia, AIHW Cat. No. PHE 16, Canberra – Australian Institue of Health and Welfare ( Drug Statistics Series ), 1998 HUNT, Drug and Consensual Crimes: Drug Dealing and Prostitution in Drugs and Crime, in TONRY & WILSON ( dir. ), The University of Chicago press, Chicago, 1990 INCIARDI, Drugs and Criminal Behavior, in INCIARDI, The drugs-Crime connection, Sage Publications, London, 1981

JURISTAT, Statistique Canada, centre canadien de la statistique juridique, 85-002-xif, vol. 21, n° 8, 2001 LOGAN, statistiques de la criminalité au Canada, JURISTAT, Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, 85-002-xif, vol. 21, n° 8, 2001 MAKKAI & FITZGERALD & DOAK, drug use Among Police Detainees, Contemporary Issues in Crime and Justice, n. 49, mars 2000 NURCO & KINLOCK & HANLON, The Drugs-Crime Connection, in JAMES & INCIARDI, Handbook of Drug Control in the United States, Greenwood Press, 1990 PAGLIA & ROOM, Alcohol and Aggression: General Population Views About Causation and Responsability, Journal of Substance Abuse, vol. 10, 1998

ROBERT & FAUGERON, Les forces cachées de la justice, Le Centurion, Paris, 1980 ROBINSON & PORPORINO & MILISON, Profils de consommation de drogues et d’ alcool chez les détenus sous responsabilité fédérale. Evaluation faite à l’ aide du Questionnaire informatisé sur le mode de vie, Direction de la recherche et des statistiques, Service correctionnel du Canada, 1991 TREMBLAY, Drogues illicites et criminalité au Canada, 2000, JURISTAT, Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, 85-002-xif, vol. 19, n° 1, 1999 WOLFF & REINGOLD, La consommation de drogue et le crime ( Drug Use and Crime ), JURISTAT, Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, vol. 14, n° 6, 1994

Dott. Andrea Baiguera Altieri

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento