Nel delitto di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, è necessaria la conoscenza effettiva dell’esistenza del vincolo giudiziario sul bene?
Indice
1. La questione: sottrazione dei beni pignorati
La Corte di Appello di Campobasso confermava una condanna, emessa nel primo grado di giudizio, per il delitto di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento (art. 388, cod. pen.) nonché al conseguente risarcimento dei danni ed al ristoro di spese giudiziali in favore della parte civile.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio della motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza del dolo, la semplice conoscibilità della procedura espropriativa da parte del custode, pur dando atto della mancata dimostrazione di un’effettiva conoscenza di essa, nel caso specifico, da parte dell’imputato.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato poiché, a suo avviso, nel delitto di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, trattandosi di fattispecie dolosa, la conoscenza effettiva dell’esistenza del vincolo giudiziario sul bene è indispensabile per la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, e non può essere validamente surrogata dalla semplice possibilità astratta della stessa, desunta esclusivamente dall’osservanza delle forme legali di comunicazione degli atti, le quali sono strumentali soltanto al regolare svolgimento della procedura giudiziaria esecutiva.
In particolare, nel caso di specie, la notificazione di quegli atti all’imputato era avvenuta mediante il meccanismo della c.d. “compiuta giacenza”, in presenza del quale, per la Corte di legittimità, l’ipotesi della mancata conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario risultava essere quanto meno probabile.
La sentenza impugnata, pertanto, era annullata, con rinvio dato che, per i giudici di piazza Cavour, la Corte territoriale, verosimilmente per la ritenuta superfluità del dato, non aveva accertato — e comunque non aveva spiegato in motivazione con la puntualità invece necessaria — se l’imputato avesse o meno avuto conoscenza della procedura esecutiva e del suo ufficio di custode, il che rendeva necessario un supplemento di motivazione e, ove necessario, di accertamento.
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3. Conclusioni
Nella decisione in esame, la Cassazione chiarisce che, nel delitto di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, la conoscenza effettiva dell’esistenza del vincolo giudiziario sul bene è indispensabile per la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, e non può essere validamente surrogata dalla semplice possibilità astratta della stessa, desunta esclusivamente dall’osservanza delle forme legali di comunicazione degli atti, le quali sono strumentali soltanto al regolare svolgimento della procedura giudiziaria esecutiva.
Pertanto, alla stregua di tale approdo ermeneutico, per verificare la sussistenza di questo illecito penale, in relazione all’elemento psicologico, occorre appurare una conoscenza effettiva dell’esistenza di un vincolo di questo genere, non essendo sufficiente ricavare siffatta conoscenza per il sol fatto che sono state rispettate le procedure legali previste per la conoscenza di quegli atti prodromici al regolare svolgimento della procedura giudiziaria esecutiva.
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