Non si può ottenere la restituzione di un bene per il sol fatto di esserne colui al quale è stato sequestrato.
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Indice
1. La questione
La Corte d’Appello di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva una opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. presentata dal condannato contro un’ordinanza con cui la stessa Corte d’Appello aveva disposto ex art 240-bis cod. pen. la confisca di una somma di denaro, già sequestrata in precedenza dal giudice per le indagini preliminari.
In particolare, la confisca in questione era stata disposta con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, in quanto nella sentenza di condanna il giudice della cognizione aveva omesso di provvedere sulla destinazione delle somme in sequestro.
Ciò posto, avverso il provvedimento adottato dalla Corte territoriale proponeva ricorso per Cassazione il condannato, per il tramite del difensore, che, tra le argomentazioni ivi addotte, sosteneva come il giudice della opposizione avesse ritenuto insussistente la qualifica del ricorrente quale avente diritto alla restituzione, pur se non vi era alcun dubbio sulla riferibilità del conto corrente e del libretto al ricorrente, conto e libretto che peraltro non erano neanche cointestati con terzi.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione sulla restituzione del bene
La Suprema Corte considerava l’argomentazione summenzionata infondata posto che, per ottenere il diritto alla restituzione di un bene in sequestro, non è sufficiente dimostrare di essere il soggetto cui lo stesso è stato sequestrato, ma anche di essere titolato ad ottenerne legittimamente la restituzione (Sez. 2, Sentenza n. 3788 del 11/09/2019).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse specialmente nella parte in cui è ivi postulato che non si può ottenere la restituzione di un bene per il sol fatto di esserne colui al quale è stato sequestrato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, per ottenere il diritto alla restituzione di un bene in sequestro, non è sufficiente dimostrare di essere il soggetto cui lo stesso è stato sequestrato, ma anche di essere titolato ad ottenerne legittimamente la restituzione.
Pertanto, per potere conseguire la restituzione di un bene in precedenza sequestrato, è richiesta la prova di siffatta titolarità, non essendo sufficiente essere colui al quale questo bene è stato sequestrato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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