Procura speciale per proporre riesame al sequestro

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Il difensore del soggetto legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito di procura speciale per potere proporre riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo
>>>Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 49315 del 28-10-2022<<<

Indice

1. La questione

Il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile una richiesta di riesame presentata dall’indagato, in qualità di legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale della medesima città, nell’ambito del procedimento incardinato in ordine al reato di cui all’art. 256 lett. b) d.lgs. n. 152 del 2006.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione la difesa che, tra le censure addotte, prospettava la violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione della procura speciale conferita dall’accusato al difensore al momento della nomina.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso era ritenuto inammissibile.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell’impugnazione per conto dell’ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva» (Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018. In senso conforme, cfr. Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011: «il difensore dell’indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all’uopo preventivamente conferito apposita procura speciale») dal momento che, a loro avviso, nella procura rilasciata dal rappresentato nel caso di specie non vi era alcun riferimento alla società proprietaria dei beni oggetto della misura cautelare reale né, tanto meno, a proprie funzioni rappresentative di tale società.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che il difensore del soggetto legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito di procura speciale per potere proporre riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico che, ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato, che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro, deve essere munito, al momento del deposito dell’impugnazione per conto dell’ente, della procura speciale.
È dunque sconsigliabile procedere ad una impugnazione di questo genere in siffatto caso solo sulla base della semplice nomina senza, invece, farsi rilasciare apposita procura speciale per potere procedere in tal senso.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su questa tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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