Sono illegittimi l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria privi di una motivazione esauriente

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Sono illegittimi l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria privi di una motivazione esauriente .

Con la seguente decisione, viene ribadito il principio che i provvedimenti negativi in materia edilizia, sia pure a natura vincolata, devono essere motivati in modo esauriente, nel rispetto dell’art.3 L. n. 241/90, in modo da rendere palese al destinatario,prima, al Giudice,poi, l’iter logico -giuridico seguito dall’Amministrazione procedente.

Nella fattispecie, viene evidenziata la carenza di riferimenti concreti agli specifici dati plano- volumetrici, tanto dei manufatti che dell’area di intervento, in modo da poter comprendere come e in quale misura siano state violate le prescrizioni dello strumento urbanistico.

La giustificazione del diniego viene,infatti, esplicitata in modo generico,nella considerazione che “l’intervento è difforme dallo strumento urbanistico in ordine al lotto minimo di intervento ed alle distanze dai confini”.

Stante la natura formale del motivo di illegittimità,all’ Amministrazione soccombente rimane comunque la possibilità del riesercizio del potere repressivo.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima); Presidente *************; Relatore Cons. **************.

Sentenza n° 2305 del 22.11.2013

sul ricorso , proposto da*****, rappresentato e difeso dall’avv. *****;

contro Comune di Buonabitacolo, non costituito in giudizio;

sul ricorso proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv. *****;

contro

Comune di Buonabitacolo, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. *** del 2007:

della ordinanza di demolizione di opere abusivamente realizzate.

quanto al ricorso n. *** del 2007:

del provvedimento prot.n.4409/07 dell’11-9-2007, recante diniego di permesso di costruire in sanatoria.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 30-4-2007, depositato in data 8-5-2007 ed iscritto al n. 714/2007 R.G. il signor *** impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento n. 2 del 30-1-2007, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Buonabitacolo gli aveva ingiunto la demolizione di una serie di opere realizzate abusivamente nel terreno di sua proprietà sito alla VIII traversa della via Casale.

Con articolata prospettazione , denunziava: violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento; violazione del dpr n. 380/2001.

Instauratosi il contraddittorio , il Comune non si costituiva in giudizio.

Con successivo ricorso notificato il 16-11-2007 , depositato il 14-12-2007 ed iscritto al n. 2035/2007 R.G., il signor *** impugnava altresì il provvedimento prot. n. 4409 dell’11-9-2007, con il quale il Comune di Buonabitacolo aveva rigettato la domanda di permesso di costruire in sanatoria, prodotta per alcune delle opere interessate dalla citata ordinanza di demolizione n. 2/2007.

Lamentava: violazione del DPR n. 380/2001; eccesso di potere per difetto del presupposto, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità , sviamento; genericità ed indeterminatezza.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune non si costituiva in giudizio.

Le cause venivano discusse e trattenute per la decisione all’udienza del 7-11-2013.

DIRITTO

Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 714/2007 e 2035/2007 R.G. per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Trattasi, invero, di ricorsi pendenti tra le medesime parti ed aventi ad oggetto un’unica vicenda amministrativa, concernente la demolizione e la regolarizzazione di opere edilizie abusivamente realizzate alla VIII traversa della via Casale del Comune di Buonabitacolo.

Passando a questo punto all’esame del merito del ricorso n. 714/2007, premette il Collegio che le opere edilizie per cui risulta ingiunta la demolizione sono le seguenti:a) corpo di fabbrica composto da una tettoia in lamiera zincata sorretta da tubolari in ferro, di superficie coperta di mq. 81, 30 per un’altezza variabile da mt. 2,91 a mt. 2,63;

b) corpo di fabbrica composto da struttura in blocchi di cls, con copertura in orditura di legno e tegole, di superficie di mt.q. 16,70 ed altezza media di mt. 4,50, adibito ad ovile e fienile;

c) corpo di fabbrica, composto da pali in legno e tettoia in lamiera zincata, chiusa lateralmente da rete metallica, con una superficie di mq. 15,75, adibita a pollaio;

d) locale accessorio adibito a deposito, composto da blocchi in cls, copertura in legno e manto di tegole, di superficie di mq. 5,25 ed altezza di mt. 2;

e) locale accessorio adibito a conigliera, composto da blocchi in cls, copertura in legno e tegole, di superficie di mq. 1,86 ed altezza di mt. 1,38;

f) recinzione composta da un cordolo in cls, poggiante sul muro di contenimento della via Casale, rete metallica e pali di ferro, munita di accesso recante un cancello in ferro sorretto ai lati da due pilastri in c.a. ; al lato sud la recinzione presenta un muro in c.a. di altezza di mt. 2,63 mentre al lato nord vi è un muro in blocchi di cls dell’altezza di mt. 2,70;

g) al lato est , a confine con proprietà di ****************, muro di lunghezza di mt. 13, 15 ed altezza di mt. 3,80.

Ciò premesso, va evidenziato che parte ricorrente, con riferimento alle opere di cui ai punti b), d), e) ha prodotto al Comune domanda di permesso di costruire in sanatoria ( prot. n. 2793 del 29-5-2007).

Di conseguenza, il ricorso n. 714/2007 è, con riferimento alla ingiunta demolizione di tali manufatti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamandosi in proposito il costante ed uniforme orientamento della Sezione, in base al quale la presentazione della istanza di accertamento di conformità produce la inefficacia della disposta demolizione, con obbligo per l’ente di esaminare la predetta istanza ed, in ipotesi di reiezione della stessa ( come in concreto è, poi, avvenuto), adottare una nuova misura sanzionatoria.

Passando, invece, all’esame istruttoria, atteso che le stesse vengono imputate al ricorrente senza in alcun modo valutare la circostanza della loro possibile realizzazione da parte dell’impresa appaltatrice in occasione della esecuzione del lavoro pubblico relativo alla costruzione e sistemazione della stradina di accesso al serbatoio idrico comunale.

Da quanto sopra, dunque, emerge che l’ordinanza di demolizione oggetto di impugnativa è illegittima e, deve, per l’effetto, essere annullata.

Venendo ora all’esame del ricorso iscritto al n. 2035/2007 R.G., osserva il Collegio che esso ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego del richiesto permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione del deposito, muro di cinta e cancello di ingresso ( manufatti riportati nella predetta ingiunzione di demolizione alle lettere b, d, e, nonché in parte alla lettera f).

Ritiene il Tribunale che anche tale atto ( prot. n. 4409 dell’11-9-2007) sia illegittimo per carenza della motivazione.

La giustificazione data all’opposto diniego viene esplicitata nella considerazione che “l’intervento è difforme dallo strumento urbanistico in ordine al lotto minimo di intervento ed alle distanze dai confini”.

Risulta al Tribunale evidente come la predetta motivazione non soddisfi il precetto contenuto nell’articolo 3 della legge n. 241/1990, atteso che ogni provvedimento amministrativo deve recare le ragioni della determinazione assunta in modo da rendere palese al destinatario l’iter logico giuridico seguito.

Nella specie, tali ragioni non risultano esaustivamente intellegibbili giacchè alcun riferimento concreto è contenuto agli specifici dati plano- volumetrici tanto dei manufatti che dell’area di intervento, in modo da poter concretamente discernere come ed in quale misura risultino violate le prescrizioni dello strumento urbanistico.

Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla assunta violazione delle norme urbanistiche in materia di distanze, atteso che non vi è riferimento né a quella in astratto prescritta dallo strumento urbanistico né a quella in concreto osservata dai manufatti realizzati dal ricorrente.

Anche tale provvedimento deve, per l’effetto, essere annullato.

La peculiarità della controversia ed il motivo, di ordine eminentemente formale, che ha giustificato la pronunzia demolitoria del Tribunale ( e che, dunque, lascia salvo il futuro riesercizio del potere da parte dell’amministrazione) giustifica una pronunzia di irripetibilità delle spese del giudizio, considerata pure la mancata costituzione dell’ente locale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

riunisce i ricorsi iscritti ai nn. 714/2007 e 2035/2007;

in parte dichiara improcedibile ed in parte accoglie il ricorso n. 714/2007, disponendo l’annullamento in parte qua ( come in motivazione precisato) dell’ordinanza di demolizione n. 2/2007;

accoglie il ricorso n.2035/2007 e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 4409/ 2007, come in motivazione precisato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Avv. Iride Pagano

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