Sinistro stradale con pedone: Cassazione chiarisce profili di responsabilità

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7417 del 6 febbraio 2024, ha chiarito i profili di responsabilità in relazione ad un sinistro stradale con un pedone.

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Corte di Cassazione – Sez. IV Pen. – Sent. n. 7417 del 06/02/2024

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Indice

1. I fatti

La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova che vedeva condannato l’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione, con i benefici di legge, per il delitto di omicidio colposo.
All’imputato era stato addebitato che, per colpa derivante da negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché violando specifiche norme del codice della strada (in particolare gli artt. 141 e 142), omettendo di commisurare la velocità ai limiti previsti, in orario serale, con scarsa illuminazione e nella prossimità di un incrocio, omettendo di consentire il raggiungimento del lato opposto della carreggiata, in condizioni di sicurezza, ad un pedone che stava effettuando l’attraversamento da sinistra verso destra lungo la strada priva di attraversamenti pedonali, investiva il predetto pedone cagionandone l’immediato decesso.
Il Tribunale di Padova ha valutato la situazione affermando come l’imputato avesse ampiamente superato il limite di velocità e che comunque la velocità concretamente tenuta, stimata in 86 km/h, non fosse adeguata allo stato dei luoghi, pur sussistendo il concorso di colpa della vittima, che aveva attraversato la strada senza le strisce pedonali omettendo di concedere la precedenza l veicolo in transito. La Corte d’appello ha, poi, confermato tali valutazioni e, avverso la relativa pronuncia, è stato proposto ricorso affidato a due motivi. Con il primo si lamentava violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in quanto all’imputato era stato attribuito un profilo di colpa specifica, precisamente l’aver disatteso l’obbligo di mantenere i fari ad altezza e profondità conformi allo stato dei luoghi, mai contestato dalla Pubblica accusa.
Con il secondo motivo si lamentava, invece, vizio di motivazione di cui all’art. 606, secondo comma, lett. e), cod. proc. pen. nonché vizio di travisamento della prova: la Corte di appello, ricostruendo la dinamica del sinistro in assenza del rinnovo della perizia richiesta dalla difesa, in palese difformità rispetto alle emergenze processuali, aveva ritenuto, per effetto di travisamento della prova e sulla base di considerazioni prive di fondamento scientifico, sussistente la violazione delle norme del codice della strada con addebito di colpa all’imputato.
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2. Sinistro stradale con pedone: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso sottopostole, riprende, preliminarmente, un consolidato principio di diritto secondo il quale “il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l’investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile“.
Viene ribadito, altresì, che l’art. 141 C.d.s., nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce tra l’altro che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Ad avviso della Suprema Corte, “non vale ad escludere la colposa causalità della condotta la circostanza che la vittima non abbia rispettato le regole di prudenza su di essa incombenti; ciò in quanto è patrimonio di comune esperienza che nella circolazione stradale non può farsi affidamento sulla assoluta diligenza e rispetto delle regole degli utenti della strada“.
La Corte passa, poi, ad analizzare il secondo motivo di ricorso, fulcro della motivazione sulla quale si basa l’addebito di responsabilità, rilevando come l’evento relativo all’attraversamento della strada da parte del pedone fosse “astrattamente prevedibile“.
Facendo applicazione dei principi esposti, la responsabilità dell’imputato può essere esclusa solo ove risulti che l’evento fosse concretamente inevitabile, e cioè soltanto ove risulti la assoluta impossibilità di avvistamento del pedone, nonostante l’osservanza, da parte dell’agente, delle regole cautelari impostegli, prima fra tutte quella di regolare la velocità in relazione alle condizioni di tempo e luogo.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione afferma che non si coglie alcuna manifesta illogicità nelle motivazioni rese dalla sentenza impugnata che, analizzate le risultanze istruttorie acquisite, conclude nel senso per cui, considerato lo stato dei luoghi e la visibilità fortemente ridotta, anche una velocità asseritamente pari a 51 km/h non sarebbe stata comunque adeguata, e che l’evento, pacificamente del tutto prevedibile, sarebbe stato evitabile se l’imputato avesse osservato una velocità consona alle concrete condizioni di tempo e luogo, ciò anche in considerazione della coerente ricostruzione circa l’andamento del pedone nel compiere l’attraversamento.
La Suprema Corte ha, dunque, imposto il rigetto del ricorso con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

Riccardo Polito

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