Omicidio colposo: escludere la responsabilità del conducente

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In tema di omicidio colposo, cosa è necessario per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone.
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Corte di Cassazione -sez. IV pen.- sentenza 19944 del 28-02-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Bologna aveva confermato una decisione del Tribunale di Bologna che, a sua volta, aveva riconosciuto l’imputata colpevole del reato di omicidio colposo ai danni di anziana pedone che attraversava la sede stradale transitando dietro il veicolo della imputata impegnata in manovra di retromarcia, provocandone la caduta in terra da cui derivavano lesioni personali cui conseguiva la morte.
In particolare, all’imputata veniva contestata la colpa generica e la violazione dell’art. 191 comma 3 C.d.S. per avere agito con imprudenza e negligenza, omettendo di sincerarsi della presenza di pedoni che interferissero con la manovra di retromarcia e di non avere adottato le cautele necessarie atte a prevenire la suddetta interferenza.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore della persona accusata, attraverso l’enunciazione dei seguenti motivi: 1) difetto di motivazione in ordine al riconoscimento di profili di colpa per non avere il conducente operato la manovra di retromarcia con accortezza e mantenendo un costante monitoraggio dell’area alle sue spalle; 2) difetto di motivazione in ordine al riconoscimento del rapporto di causalità materiale, laddove era emerso che la morte del pedone era conseguenza della caduta a terra, dopo avere urtato con la parte posteriore del veicolo, caduta che, secondo le conclusioni peritali non era comunque evitabile in ragione dei limitati spazi di arresto per il conducente del veicolo.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva i motivi summenzionati ambedue infondati.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatto conclusione atteso che, se il giudice distrettuale aveva evidenziato, con (reputato) corretto e lineare ragionamento logico giuridico, che la manovra di retromarcia aveva determinato una situazione di speciale pericolosità e che la ricorrente aveva omesso di eseguirla con massima attenzione e cautela, tenuto conto del fatto che la visuale le era in parte ostruita dalla presenza di altri veicoli, ma che l’avvicinamento del pedone si era realizzato con una andatura lenta che avrebbe consentito al conducente, qualora avesse mantenuto un costante monitoraggio della sede stradale alle sue spalle, ovvero se si fosse fatta coadiuvare nella suddetta manovra, di evitare il contatto con l’anziana donna (sez. 4, n. 8591 del 7/11/2017), invece, in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021).
Orbene, in relazione all’approdo ermeneutico da ultimo citato, i giudici di piazza Cavour ritenevano come la Corte di Appello avesse logicamente rappresentato come nella specie non ricorressero i presupposti per riconoscere la repentinità e la assoluta imprevedibilità della condotta della persona offesa la quale, pur muovendosi al di fuori di un attraversamento pedonale, attraversava un tratto stradale ampio, posto al centro dell’area cittadina in pieno giorno, e che la ricorrenza di coni d’ombra lungo la direttrice dell’incrocio avrebbe imposto un monitoraggio ancora più attento e accurato della sede stradale da parte del conducente.
Ebbene, a fronte di tali considerazioni, per la Corte di legittimità, si appalesava manifestamente infondata anche la seconda articolazione che afferiva alla sussistenza del rapporto di causalità laddove, una volta esclusa la causa indipendente, da solo sufficiente a determinare l’evento, in considerazione della assenza di eccezionalità nell’attraversamento del pedone, la circostanza che il decesso della donna fosse derivato dalla caduta a terra piuttosto che dall’urto diretto con la parte posteriore del veicolo, sempre ad avviso del Supremo Consesso, risultava essere stato un elemento del tutto neutro ai fini del decorso causale, tenuto conto che l’urto ci fu e non fu particolarmente violento ma, in ogni caso idoneo a determinare la perdita di equilibrio del pedone e la conseguente caduta in terra.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa è necessario per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone in materia di omicidio colposo.
Si afferma difatti in tale pronuncia, in conformità ad un precedente sempre emesso dalla Cassazione, che, in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.
Tale provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se sussistano le condizioni per far venire esente da responsabilità, per omicidio colposo, il conducente che abbia investito un pedone.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, dunque, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione).   Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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