Il reato di omicidio e le sue varie esplicazioni

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L’omicidio è la soppressione di una vita umana da parte di un altro essere umano.

L’omicida può provocare la morte altrui attraverso qualsiasi modalità, anche per omissione, ma in ogni caso la sua azione o inazione sono volontarie.

Questa volontà non va confusa con il dolo, ed è presente anche nell’omicidio colposo e preterintenzionale, come volontà di compiere l’azione che causa la morte altrui.

Ad esempio superare i limiti di velocità, finendo involontariamente, per travolgere e uccidere un pedone.

Si avrà omicidio volontario quando l’omicida, a causa della sua azione od omissione volontaria, vuole causare la morte della vittima.

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L’omicidio volontario può essere premeditato oppure non premeditato.

In lingua italiana la parola assassinio è a volte intesa come sinonimo di omicidio, ma per alcuni lessicografi indica l’omicidio proditorio, o motivato da una vendetta, o dall’odio o da scopi di rapina, è relativa esclusivamente all’omicidio volontario.

L’omicidio è una pratica condannata socialmente e punita come reato da ogni legislazione, anche se nessuna società ha mai assicurato una tutela assoluta e incondizionata alla vita umana, vietandone la soppressione in qualsiasi caso.

Ad esempio quasi ogni società ammette l’uccisione del nemico in guerra.

Gli ordinamenti del passato e alcuni ordinamenti contemporanei ammettono l’abolizione della vita umana come sanzione penale (pena di morte), mentre alcune società praticavano il sacrificio rituale di umani alla divinità.

Persino le società più moderne considerano lecita l’uccisione di qualcuno in presenza di circostanze in grado di giustificarla, e alcune di queste circostanze, scriminanti, ad esempio la legittima difesa, sono considerate morali da parte della società e in determinati casi conformi anche ai dettami religiosi, altre come lo stato di necessità possono essere amorali o in determinati casi persino immorali.

Assumono denominazioni specifiche l’uccisione del padre (parricidio), della madre (matricidio), del coniuge (uxoricidio), di bambini (infanticidio), del fratello o sorella (fratricidio), del sovrano (regicidio), di una donna (femminicidio).

Si legga anche:”Il delitto preterintenzionale”

L’omicidio con omissione

Nelle ipotesi di omicidio con omissione, per configurare il reato, il soggetto attivo dell’omicidio deve essere titolare di una posizione di garanzia, quando chi ha uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo non provveda.

Soggetto passivo del reato è l’essere vivente, compreso il feto, che in qualità di titolare del bene offeso, coincide anche con l’oggetto materiale del reato, vale a dire, il corpo umano sul quale ricade il comportamento delittuoso.

Il nostro ordinamento punisce anche altre fattispecie di reato comuni all’omicidio per lo stesso fatto di base, che consiste nel causare la morte di un essere umano.

Sono i delitti di morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.) e istigazione o aiuto al suicidio (art. 470 c.p.).

L’omicidio doloso

L’omicidio doloso è discipinato dall’articolo 575 del codice penale, che recita:

chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Il reato di omicidio, a differenza di altri reati, si caratterizza per l’elemento soggettivo, rappresentato dal dolo come coscienza e volontà di uccidere un uomo, e deve sia esistere quando si realizza il comportamento omicida, sia durare il tempo nel quale lo stesso comportamento rientri nel potere di colui che agisce, vale a dire, sino all’ultimo atto che viene compiuto.

Quando si verificano determinate circostanze, previste dagli articoli 576 e 577 del codice penale, l’omicidio doloso viene considerato aggravato e la pena che si applica è quella dell’ergastolo.

L’omicidio è anche aggravato, ma punito con la reclusione da ventiquattro a trent’anni, se il fatto viene commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo o un affine in linea retta.

L’omicidio colposo

L’omicidio colposo è disciplinato all’articolo 589 del codice penale, punendo con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque cagiona per colpa la morte di una persona.

In presenza di simili circostanze, l’elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato è la colpa.

Questo significa che l’evento morte non è cagionato in modo volontario ma con negligenza, imprudenza e imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Lo stesso articolo 589 contempla alcune ipotesi nelle quali il reato è aggravato.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si applica la pena della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme relative alla circolazione stradale da un soggetto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è la reclusione da tre a dieci anni.

Se si dovesse verificare la morte di più persone e lesioni di una o più persone, la pena è quella che si dovrebbe infliggere per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma sino al massimo quindici anni di reclusione.

 

L’omicidio stradale

Dal 2016 l’ordinamento penale prevede come fattispecie autonoma, l’omicidio stradale, disciplinato all’articolo 589-bis del codice penale, che contempla diverse ipotesi nelle quali si realizza la fattispecie delittuosa.

La fattispecie di “base” è rappresentata dal comportamento di chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, punito con la pena della reclusione da due a sette anni.

Sono previste pene più pesanti per coloro che hanno cagionato la morte dopo essersi messi alla guida in stato di ebrezza o in stato di alterazione psico-fisica derivata dall’assunzione di sostanze stupefacenti, oppure a causa della violazione dei limiti di velocità oltre una precisa soglia di tolleranza, o commettendo altre violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale, ritenute gravi ed espressamente identificate dall’articolo 589-bis.

La norma contempla anche come le circostanze che aggravano il fatto.

Ad esempio, il conducente senza la patente di guida o che abbia la stessa sospesa o revocata, il fatto che il veicolo che ha provocato l’omicidio sia di proprietà del conducente e sia senza assicurazione obbligatoria, la fuga del conducente.

Sono previste sanzioni gravi anche per chi guida mezzi pesanti.

L’omicidio preterintenzionale

Un altro delitto di omicidio è l’omicidio preterintenzionale, disciplinato all’articolo 584 del codice penale, che recita dispone:

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Si tratta del reato che si può verificare quando un soggetto compia atti diretti unicamente a percuotere o a provocare lesioni personali nei confronti di un altro soggetto, e dagli stessi derivi, in modo involontario, la morte della vittima.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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