Sicurezza del personale scolastico: la l. n. 25/24 introduce una specifica tutela

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In G.U. del 15 marzo 2024 è pubblicata la Legge 4 marzo 2024, n. 25 che novella gli artt. 61, 336 e 341-bis c.p. e ulteriori disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

Indice

1. Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico presso il Ministero dell’istruzione e del merito


L’organo è istituito con decreto del ministero, di concerto col Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. All’Osservatorio sono attribuite molte funzioni:

  • a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessi ai danni del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse, nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 6, c. 2 del Regolamento UE 2016/679;
  • b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse, nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 6, c. 2 del Regolamento UE 2016/679;
  • c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;
  • d) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell’apprendimento e delle problematiche comportamentali;
  • e) vigilare sull’attuazione, nell’ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008;
  • f) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;
  • g) proporre al Ministero dell’istruzione e del merito l’adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;
  • h) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie anche al fine di valorizzare l’alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;
  • i) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva negli episodi di violenza emersi nell’esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.

Il Ministro dell’istruzione e del merito deve trasmettere alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio nell’anno precedente.

2. Iniziative di formazione e informazione


Si prevede che il Ministro dell’istruzione e del merito promuova iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, impiegando le risorse disponibili per l’attuazione di progetti di comunicazione istituzionale.

3. Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico


Si istituisce, il 15 dicembre di ogni anno e senza effetti civili, la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico”, per sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.

4. Circostanza aggravante


Si novella l’art. 61 c.p. (Circostanze aggravanti comuni) per inserirvi (n. 11-novies) un’ulteriore circostanza aggravante comune consistente nell’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola.

5. Violenza o minaccia


Si novella l’art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) ai sensi del quale è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio o del servizio. La novella è volta a introdurre una circostanza aggravante a effetto speciale, inserendo nell’art. 336 c.p. un c. 2 che prevede che la pena sia elevata fino alla metà ove il fatto sia commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. Inoltre, si novella il c. 1 dell’art. 336 c.p. che, a seguito delle novelle introdotte diverrebbe il c. 3, il quale prevede una circostanza attenuante, quando il fatto risulti commesso per costringere il p.u. ovvero l’incaricato del pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio. L’art. 336, c. 2, c.p. stabilisce che, se il fatto è commesso per costringere a compiere un atto dell’ufficio o del servizio ovvero per influire, in ogni caso, sul p.u. oppure sull’incaricato di pubblico servizio si applica la reclusione fino a 3 anni. Il legislatore ha ritenuto opportuno punire in modo meno severo la stessa condotta quando diretta non a costringere il p.u. ad agire contrariamente ai propri doveri, bensì conformemente alla normativa che disciplina l’esercizio delle pubbliche funzioni. La novella interviene per coordinare il riferimento contenuto nella formulazione della norma con la novella apportata e, quindi, specificare che la fattispecie di cui al c. 2 dell’art. 336 c.p. si applica anche ai dirigenti scolastici e al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

6. Oltraggio a p.u.


Si novella l’art. 341-bis c.p. (Oltraggio a pubblico ufficiale) il quale prevede che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. Pure con riferimento a tale fattispecie di reato, la novella interviene per introdurre una circostanza aggravante a effetto speciale, aggiungendo, dopo il c. 1, un comma volto a prevedere che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso verso un dirigente scolastico o un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. Si introduce in tal modo una circostanza aggravante, a effetto speciale, che va ad aggiungersi a quella, non a effetto speciale, di cui al c. 2, primo periodo (attribuzione di un fatto determinato) dell’art. 341-bis c.p. La previsione specifica che la pena è elevata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

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Avv. Biarella Laura

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