Sezioni Unite civili: obbligatorio inviare il modello 5 anche se non si è iscritti alla Cassa forense

Redazione 20/11/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 20219 del 19 novembre 2012 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha respinto il ricorso di un avvocato condannato alla sospensione a tempo indeterminato dall’Albo, per non aver inviato il modello 5 che attesta il reddito professionale netto e il volume d’affari.

L’uomo, iscritto all’Ordine ma non alla Cassa forense, aveva ricevuto una diffida dall’ente previdenziale, con cui veniva ammonito di mettersi in regola o di provare l’insussistenza dei requisiti indicati dall’articolo 17 della legge 576/1980; l’avvocato, tuttavia, sosteneva di non avervi adempiuto in quanto iscritto alla gestione separata Inps, ed aveva prodotto le relative ricevute.

Sicuramente, quindi, sono state respinte nel ricorso le motivazioni che facevano perno sul fatto di non aver avuto adeguata conoscenza della diffida proveniente dalla Cassa forense.

In merito alla natura dell’obbligo di comunicare i modello 5, i giudici di legittimità hanno precisato che ogni avvocato vi è tenuto, sebbene non iscritto alla Cassa forense ma alla gestione separata Inps, per via, ad esempio, dell’appartenenza ad una delle categorie cui ciò è consentito, come ad esempio ai docenti in materie giuridiche.

L’omessa comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 17 della legge 576/1980, continuano i giudici, costituisce un illecito sanzionabile anche per chi non ha l’obbligo di domandare l’iscrizione a pieno titolo alla Cassa forense versando perciò il contributo soggettivo.

La comunicazione è, ancora, obbligatoria, anche quando le dichiarazioni fiscali non sono state presentate e anche quando l’avvocato non esercita più, in quanto risulta in ogni caso obbligato al versamento del contributo soggettivo minimo di solidarietà laddove decida di conservare l’iscrizione all’Albo, come nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici. Perciò il ricorso è stato respinto.

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