Sequestro di persona: necessità interclusione di vittima

Scarica PDF Stampa Allegati

Il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l’interclusione della vittima.
Per approfondire si consiglia il volume: La Riforma Cartabia della giustizia penale

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 25293 del 4-04-2023

sentenza-commentata-art.-4-57.pdf 121 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione


La Corte di Assise di Appello di Napoli confermava una condanna dell’imputato alla pena di anni 17 di reclusione, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 311 cod. pen., per un caso di sequestro a scopo di estorsione.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 630 cod. pen..


Potrebbero interessarti anche:

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato rilevando, da un lato, che il delitto di sequestro di persona è un reato plurioffensivo nel quale l’elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel caso di sequestro di un componente di un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti al fine di ottenere la consegna di una partita di droga già pagata), dall’altro, che il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l’interclusione della vittima, ma può consistere in limitazioni della libertà personale che derivino da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali, ad esempio, l’esposizione ad un pericolo per l’incolumità personale (Sez. 3, n. 36823 del 15/06/2011).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse, specialmente nella parte in cui è ivi chiarito che il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l’interclusione della vittima.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l’interclusione della vittima, ma può consistere in limitazioni della libertà personale che derivino da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali, ad esempio, l’esposizione ad un pericolo per l’incolumità personale.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di questo illecito solo perché difetta tale presupposto.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Volume consigliato


Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo. La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia della giustizia penale

Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento