Il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l’interclusione della vittima.
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1. La questione
La Corte di Assise di Appello di Napoli confermava una condanna dell’imputato alla pena di anni 17 di reclusione, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 311 cod. pen., per un caso di sequestro a scopo di estorsione.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 630 cod. pen..
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato rilevando, da un lato, che il delitto di sequestro di persona è un reato plurioffensivo nel quale l’elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato nel caso di sequestro di un componente di un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti al fine di ottenere la consegna di una partita di droga già pagata), dall’altro, che il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l’interclusione della vittima, ma può consistere in limitazioni della libertà personale che derivino da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali, ad esempio, l’esposizione ad un pericolo per l’incolumità personale (Sez. 3, n. 36823 del 15/06/2011).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse, specialmente nella parte in cui è ivi chiarito che il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l’interclusione della vittima.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l’interclusione della vittima, ma può consistere in limitazioni della libertà personale che derivino da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali, ad esempio, l’esposizione ad un pericolo per l’incolumità personale.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di questo illecito solo perché difetta tale presupposto.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022
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