Separazioni: Spetta al giudice stabilire tempi e modi del diritto di visita dei nonni ai minori

Scarica PDF Stampa

I nonni di minori con genitori separati non hanno un autonomo diritto di visita ma spetta al giudice valutare quando e come essi possano esercitarlo tenuto conto del diritto dei minori ad una crescita serena ed equilibrata. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione I, con sentenza 21 aprile 2015, n. 8100. Va precisato, in materia che l’art. 1, comma 1, Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Affidamento Condiviso), che ha novellato l’art. 155 codice civile, nel prevedere il diritto dei minori figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore. In questa prospettiva, al giudice è affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell’interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la migliore tutela in favore del minore.

Nel caso di cui in sentenza, la Suprema Corte, uniformandosi a precedenti pronunce (Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 11 agosto 2011, n. 17191) ha dichiarato inammissibile il ricorso Corte di Appello di Trieste, decreto 27 marzo 2014, n. 29 in quanto lo stesso impugna un provvedimento che non ha carattere di decisorietà e definitività tale da renderlo ricorribile in cassazione. Nella fattispecie, osserva la richiamata sentenza, i giudici di merito hanno voluto evitare al minore di trovarsi al centro di un conflitto interfamiliare la cui risoluzione non spetta certamente al minore. Il provvedimento impugnato, infatti, lungi dal negare il diritto dei minori a conservare ed intrattenere rapporti significativi con i propri ascendenti, ha una finalità di tutela del minore preservandolo da una situazione di conflitto che determina nel minore una condizione ansiogena e non corrispondente alle sue esigenze di serenità nella crescita.

Avv. Mancusi Amilcare

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento