Mediazione civile e negoziazione assistita

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L’ordinanza n.51/16 del Tribunale di Verona II sezione Civile è indicativa perché interviene sulla soggezione della domanda di risarcimento del danno inferiore ai 50.000 per diffamazione alla sola mediazione civile obbligatoria e non alla negoziazione assistita obbligatoria.

L’ordinanza n.51/16 del Tribunale di Verona II sezione Civile

La breve e quanto mai sintetica ordinanza espone chiaramente i fatti della pretesa attrice di una rivendita di valori bollati che, sita all’interno del Tribunale scaligero, si è ritenuta danneggiata da una rivendita concorrente per l’esposizione, durata due mesi, di un ritaglio di giornale in cui un proprio familiare era rimasto coinvolto in un controllo con marche da bollo apparentemente contraffatte. Tale esposizione, ritenuta lesiva, aveva generato una procedura giudiziaria di risarcimento danni fondata sia sull’art. 2043 C.C. per diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione e sia ai sensi dell’art. 2598 co. 1 n.2 C.C. per concorrenza sleale.

I convenuti eccepivano a quel punto il difetto di procedibilità per mancata effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione civile. Il giudice si esprime solo con riferimento al disposto dell’art. 3 co. 5 d.l. 132/15 che prevede il cumulo tra negoziazione assistita e altre condizioni di procedibilità. Nel merito, contestandone anche la legittimità costituzionale art. 24 co.1 Cost., ne adotta una interpretazione restrittiva ai casi di condizioni di procedibilità diverse quali ad esempio il pagamento di somme fondato su contratti agrari e su responsabilità professionale connessa a un contratto assicurativo. Secondo esempio peraltro poco pertinente. Nel caso de quo, invece, viene ripresa la norma anteriore collegata all’art. 3 comma 1 primo periodo del d.l. 132/14 che esclude dal novero della negoziazione assistita quanto rientra nella materia prevista ex art. 5 comma 1/bis del d.lgs. 28/2010 e quindi la diffamazione.

Termine di 15 giorni

Pertanto è assegnato alle parti dal giudice un termine di quindici giorni dal momento della comunicazione del provvedimento per presentare l’istanza di mediazione. Anche sull’omissione, peraltro legislativa, d’indicazione del carattere perentorio o ordinatorio ci sarebbe spunto per un’ulteriore riflessione.

In questa occasione, in conclusione, si può condividere l’interpretazione del giudice della soggezione della domanda di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa al tentativo di mediazione civile obbligatoria in quanto pienamente aderente al testo e allo spirito normativo delle due norme del 2010 e del 2014 sopra citate. Fermo restando che la negoziazione assistita può comunque essere esperita preliminarmente pur nella diversità della struttura dell’istituto e del non valore di titolo esecutivo dell’accordo raggiunto.

Sentenza collegata

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Dott. Pizzigallo Francesco

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