Verifica dell’usurarietà e limite di finanziabilità nelle banche

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Successo della banca: esclusa la nullità parziale della fideiussione specifica – l’usurarietà va provata dalla parte richiedente e non da una ctu –  la verifica dell’usurarietà va fatta solo per l’usura originaria – il valore del limite di finanziabilità non è dato dal valore dell’immobile e non è vizio di nullità

  1. Il fatto
  2. Esclusa la nullità parziale delle fideiussioni specifiche
  3. L’usurarietà va provata da chi la eccepisce: la ctu non è un mezzo istruttorio
  4. Nel mutuo non può sussistere usurarietà sopravvenuta, ma solo originaria senza sommatoria alcuna dei tassi pattizi
  5. Ai fini del superamento del limite di finanziabilità deve essere considerato non il valore di mercato dell’immobile, ma quello ipotecario. Il superamento non è vizio di nullità

1. Il fatto

Il Tribunale di Piacenza, in data 22.9.2022 ha emesso la sentenza n. 491, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dai fideiussori della società mutuataria che eccepivano:

  1. a) la nullità dei contratti di fidejussione oggetto di causa per contrarietà agli artt. 1418, 1343, 1346 c.c. e all’art. 2, co. 2, lett. a) L. 287/199; l’invalidità delle clausole di cui agli artt. 7 e 9 delle condizioni del contratto di fideiussione del 20.12.2010 e dell’art.5, ult. co. del contratto di fideiussione del 31.10.2014 per contrarietà agli artt. 1418, 1343, 1346 c.c. e all’art. 2, co. 2, lett. a) L. 287/1990, nonché agli artt. 33 e 36 cod. cons., con la conseguenza che la Banca sarebbe decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c.
  2. c) la nullità del contratto di mutuo fondiario n. 51/600438 per superamento del limite di finanziabilità dell’80% del valore dell’immobile, ex artt. 1418 c.c., 38 TUB
  3. d) l’usurarietà ex art. 644 c.p. ed ex art. 1815, co. 2 c.c..

La Banca, difesa congiuntamente dallo Avv. Angelo Bertoncini e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF (STUDIO MASCELLARO FANELLI), ha ottenuto importanti riconoscimenti per l’intero ceto bancario.

2. Esclusa la nullità parziale delle fideiussioni specifiche

Il Magistrato piacentino ha ritenuto dover escludere la nullità parziale per un contratto di fideiussione specifica che, riferendosi ad un rapporto specificamente individuato, non rientra nella fattispecie analizzata dalla Banca d’Italia, poi ritenuta parzialmente nulla da taluna giurisprudenza.

Il Magistrato ha precisato, inoltre, che l’eccezione di nullità è inaccoglibile dal momento che non è provata la qualità di consumatori dei fideiussori in relazione alla violazione della normativa antitrust, ribadendo quanto la Banca aveva eccepito: l’Amministratore unico ed il socio di una società commerciale non rivestono la qualifica di consumatori.

La sentenza, ha così riconosciuto la validità del contratto di fideiussione specifica.


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3. L’usurarietà va provata da chi la eccepisce: la ctu non è un mezzo istruttorio

Il Magistrato emiliano è stato lapidario nel dichiarare che non basta contestare l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108 del 1996, ma chi ne eccepisce l’esistenza, deve provare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia, producendo anche i decreti e delle rilevazioni della Banca d’Italia.

Fa di più il Tribunale, ribadendo che la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio e non può essere volta a sopperire l’onere probatorio a cui le parti sono tenute.

4. Nel mutuo non può sussistere usurarietà sopravvenuta, ma solo originaria senza sommatoria alcuna dei tassi pattizi

La sentenza in commento, facendo proprie le costanti linee giurisprudenziali di legittimità, (Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675), ha precisato che in un contratto di mutuo “viene in rilievo” solo l’usura pattizia, relativa cioè al tasso pattuito all’origine,  e non l’usura sopravvenuta. Conseguentemente è stato precisato che la verifica dell’usurarietà deve essere esperita solo per i tassi di interesse pattuiti in sede di stipula del mutuo, tenendo ben presente che il tasso corrispettivo e moratorio non devono essere sommati tra di loro.

5. Ai fini del superamento del limite di finanziabilità deve essere considerato non il valore di mercato dell’immobile, ma quello ipotecario. Il superamento non è vizio di nullità

Il Magistrato emiliano ha puntualizzato che il valore di finanziabilità di un immobile ex art. 38 Tub, non è né il valore di mercato dello stesso, né il prezzo di vendita indicato dalle parti, bensì il valore determinato dal perito derivante da un “prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell’immobile stesso”.

La sentenza, infine ribadisce che l’eventuale violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 Tub, non determina un vizio di nullità del contratto, dal momento che non resterebbe precluso di poter chiedere la conversione in un mutuo ipotecario ex art. 1424 c.c.

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Sentenza collegata

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Silvana Mascellaro

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