La Cassazione chiarisce la portata applicativa dell’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione ai criteri d’individuazione del giudice ad quem 

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[Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 623, co. 1, lett. c)]

     Indice 

  1. Il fatto 
  2. Istanza di correzione dell’errore materiale 
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 
  4. Conclusioni

1. Il fatto

La Suprema Corte annullava una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nei confronti di alcuni degli imputati “con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria”.

2. Istanza di correzione dell’errore materiale

Con istanza presentata nell’interesse dei predetti imputati, la difesa sollecitava la correzione dell’errore materiale ritenuto sussistente in relazione all’individuazione del giudice di rinvio, sollecitando la correzione nel senso che il rinvio dovesse ritenersi effettuato dinanzi alla Corte di Appello di Messina. 

Al riguardo, si rappresentava come l’altra Sezione della Corte d’Appello reggina non avrebbe potuto occuparsi del giudizio di rinvio, avendo deciso l’appello proposto da un coimputato del medesimo reato.

3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La richiesta di correzione proposta congiuntamente dagli imputati era reputata manifestamente infondata atteso che la Suprema Corte ha chiarito, anche in epoca recente, che «in tema di annullamento con rinvio, l’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione ai criteri d’individuazione del giudice ad quem, prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo» (Sez. 1, n. 12298 del 29/01/2018. In senso conforme, cfr. Sez. 1, n. 12995 del 29/01/2014, la quale, dopo aver annullato con rinvio una sentenza pronunciata da una Corte di Appello dotata di due sezioni, ha rigettato – in applicazione del principio – la richiesta di correzione di errore materiale presentata dall’imputato il quale sosteneva che il giudizio dovesse essere rimesso alla Corte di Appello più vicina e non, invece, all’altra sezione della medesima Corte territoriale che aveva già pronunciato, nel medesimo processo, sentenza oggetto di precedente annullamento da parte del giudice di legittimità).

Le considerazioni fin qui svolte imponevano dunque, per la Corte di legittimità, una declaratoria di inammissibilità delle richieste degli imputati che a loro volta erano condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.


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4. Conclusioni

La decisione in esame è interessante essendo ivi chiarita la portata applicativa dell’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione ai criteri d’individuazione del giudice ad quem.

Difatti, fermo restando che la norma procedurale appena citata dispone che, fuori “dei casi previsti dagli articoli 620 e 622: (…) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini”, in tale provvedimento, sulla scorta di un pregresso e consolidato orientamento nomofilattico, si afferma che, in tema di annullamento con rinvio, l’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione ai criteri d’individuazione del giudice ad quem, prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo.

Quindi, ove il giudizio sia rinviato alla sezione di una Corte territoriale che abbia già pronunciato sentenza nel medesimo processo, e non invece alla sezione della Corte che abbia emesso la sentenza annullata, è sconsigliabile, alla luce di tale approdo ermeneutico, affermare come ciò si traduca in un errore materiale che, come tale, deve essere emendato.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta ordinanza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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