Esecuzione forzata in base all’ordinanza di assegnazione di crediti pignorati

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Abstract

Con l’ordinanza n. 17437 del 4 luglio 2018 la Corte di Cassazione delinea, in modo chiaro e approfondito, i tratti peculiari dell’esecuzione forzata promossa sulla base dell’ordinanza di assegnazione di crediti pignorati.

Il giudizio di merito e le questioni controverse

In una precedente espropriazione presso terzi, la creditrice Tizia si vedeva assegnare i crediti pignorati nei confronti della terza pignorata Alfa.

Ottenuta l’assegnazione, Tizia notificava ad Alfa l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. unitamente allatto di precetto comprensivo delle somme assegnate, delle spese di precetto e degli interessi legali su tutte le predette somme dalla data dell’ordinanza di assegnazione a quella dell’effettivo pagamento.

Decorsi 7 giorni dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e dell’atto di precetto, Alfa  pagava a Tizia tutte le somme precettate fatta eccezione per gli interessi maturati successivamente alla notifica. In forza del lamentato pagamento parziale, Tizia procedeva con l’esecuzione forzata nei confronti di Alfa. Nel corso del processo di esecuzione promosso da Tizia, Alfa proponeva opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.

I giudici di merito accoglievano l’opposizione di Alfa e dichiaravano l’illegittimità dell’esecuzione intrapresa da Tizia, e ciò sulla base di tre argomentazioni: 1) il creditore, in favore del quale sia stata emessa ordinanza di assegnazione di un credito ai sensi dell’art. 553 c.p.c., non può intimare precetto al terzo senza la preventiva (e separata) notificazione dell’ordinanza stessa e il decorso di un termine dilatorio; 2) non sono dovuti gli interessi sugli importi assegnati e precettati[1] e, conseguentemente, il pagamento effettuato da Alfa deve dirsi integralmente satisfattivo; 3) Alfa ha corrisposto tutte le somme precettate entro 7 giorni dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e del precetto, sicché il pagamento deve dirsi (non solo satisfattivo ma anche) tempestivo.

Tizia proponeva ricorso per cassazione.

L’ordinanza della Suprema Corte

Con ampia e articolata motivazione, della quale si darà maggior conto nel paragrafo successivo, la Corte stigmatizza alcuni fondamentali principi di diritto, di indubbia utilità per l’operatore che si occupa di esecuzione civile e di espropriazione presso terzi:

  • l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell’assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo;
  • il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante;
  • laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore;
  • le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all’importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione (e fino al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest’ultimo;
  • in ogni caso su tali somme sono certamente dovuti gli interessi di mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c., dalla data di notificazione del precetto a quella del pagamento effettivamente operato dal debitore.

Alla luce dei principi di diritto testé esposti, tornando al caso di specie, la Corte ritiene che il pagamento effettuato da Alfa, pur se tempestivo, non può essere considerato integrale, non essendo stati (come è pacifico) pagati gli interessi sugli importi assegnati e precettati dalla data del precetto a quella del pagamento effettivo.

Poiché il pagamento non è stato integrale, la Corte ritiene legittimo il pignoramento promosso da Tizia sulla base dell’originario precetto, ma non in relazione all’intera somma precettata, bensì in relazione alle sole somme effettivamente dovute e non pagate tempestivamente dal debitore. Il pignoramento, quindi, non può considerarsi legittimo con riguardo agli altri importi illegittimamente pretesi e contestati dalla debitrice.

Per quanto infine riguarda le spese di precetto e di esecuzione, la loro ripetibilità in favore di Tizia deve essere contenuta nei limiti di quelle necessarie per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate da Alfa. Spetterà al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 95 c.p.c., liquidare le spese di precetto e di esecuzione nel rispetto dei suddetti limiti.

Osservazioni

L’articolato iter logico della Corte prende le mosse dalla seguente considerazione: l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate ex art. 553 c.p.c è un provvedimento immediatamente esecutivo, la cui efficacia sussiste anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo.

Essendo un provvedimento immediatamente esecutivo, in assenza di contrarie disposizioni, il creditore ha senz’altro la facoltà di notificare l’ordinanza di assegnazione unitamente all’atto di precetto[2].

Ma attenzione: la Corte ci rammenta che il rapporto fra creditore e debitore deve essere sempre improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede che, nel caso di specie, si traducono nel divieto dell’abuso dello strumento processuale esecutivo.

Ebbene, pensiamo al caso in cui il creditore notifichi l’ordinanza di assegnazione con l’atto di precetto al debitore – terzo pignorato e che quest’ultimo, ricevuta la notifica, provveda a pagare tutte le somme dovute in un tempo ragionevole. In tale evenienza è indubbio che, alla luce dei suddetti principi di buona fede e correttezza, il debitore non possa essere gravato di quelle spese ulteriori che il suo comportamento diligente ha reso di fatto non necessarie, fra cui le spese di precetto.

Se queste sono le premesse, è dunque assolutamente convincente ritenere inapplicabile l’art. 95 c.p.c. al terzo debitore intimato che provveda all’integrale e tempestivo pagamento: le spese di precetto e di esecuzione, in quanto rese non necessarie dalla condotta diligente del debitore, devono restare a carico del creditore intimante che ha notificato l’ordinanza di assegnazione in uno con il precetto.

Presti attenzione l’operatore! Ben si può notificare l’ordinanza di assegnazione unitamente al precetto, ma sempre nella consapevolezza di dover sopportare le spese di esecuzione qualora il terzo pignorato tenga una condotta diligente nei termini suddetti.

Tale condotta diligente, come anticipato, deve consistere nel pagamento integrale di tutte le somme dovute in un termine ragionevole. Resta ora da capire cosa significa pagamento  “integrale” e in un “termine ragionevole”.

Sotto il primo aspetto, il terzo pignorato esegue un pagamento integrale quando paga al creditore pignorante tutte le somme assegnate e i relativi interessi, calcolati dall’emissione dell’ordinanza alla data dell’effettivo pagamento.

Rileva la Corte che i crediti oggetto di assegnazione all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi (almeno se relativi a debiti scaduti, e fatte quindi salve le particolari ipotesi di assegnazione di crediti non ancora scaduti, condizionati o addirittura eventuali, ipotesi peraltro non ricorrenti nella specie) sono liquidi ed esigibili sin dal momento dell’emissione dell’ordinanza; e, come noto, i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282 c.c.

L’assunto trova altresì conferma sotto un altro punto di vista, quello della particolare natura dell’ordinanza di assegnazione. Quest’ultima, chiarisce la Corte, è un provvedimento che di regola non presuppone uno specifico accertamento giudiziale da parte del giudice (ma solo la presa d’atto della dichiarazione dell’esistenza dell’obbligazione e, oggi, addirittura della semplice mancata contestazione di essa, da parte del terzo pignorato), né contiene una vera e propria espressa statuizione di condanna al pagamento, limitandosi a disporre il trasferimento della titolarità di un credito, il quale resta quindi immutato nei suoi caratteri ed accessori, ivi inclusa, ovviamente, la sua naturale (in quanto prevista dalla legge) attitudine a produrre interessi.

Sotto il secondo aspetto, la Corte osserva che nell’espropriazione presso terzi il terzo pignorato, prima dell’emissione dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., non può essere a conoscenza della formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti e a favore del creditore assegnatario. Anzi, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., prima dell’emissione dell’ordinanza al terzo pignorato è precluso effettuare il pagamento al creditore procedente.

Pertanto il termine dilatorio di cui all’art. 480 c.p.c., pensato a favore di un debitore che dovrebbe già aver conosciuto la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, non può essere adoperato come ragionevole parametro di comparazione.

A giudizio della Corte, il termine ragionevole per il pagamento, al fine di evitare l’addebito delle spese di precetto, non è fisso, ma deve essere rapportato alle specifiche circostanze e alle concrete condizioni delle singole fattispecie.

In fattispecie analoghe è stato ritenuto ragionevole un termine di 20 giorni per il pagamento, in quanto corrispondente esattamente al termine previsto dalla legge per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), nonché al termine che spetta all’erede del debitore per l’adempimento, prima dell’esecuzione, in base alla previsione normativa di cui all’art. 477 c.p.c. (che, in una situazione che presenta alcune analogie con quella in esame, sotto l’aspetto della concreta conoscenza dell’esistenza del titolo da parte del soggetto tenuto in concreto al pagamento, prescrive un doppio intervallo di dieci giorni tra notifica del titolo e notifica dell’atto di precetto ed ai fini dell’inizio dell’esecuzione)[3].

Tirando le fila del discorso, nel caso in cui il creditore assegnatario notifichi al terzo pignorato l’ordinanza di assegnazione in uno col precetto, senza aver previamente comunicato al  terzo l’avvenuta emissione dell’ordinanza, si possono presentare due scenari: se il terzo pignorato paga in modo integrale (somme assegnate con interessi) e tempestivo, allora il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti; se il pagamento è parziale e/o tardivo, allora il creditore assegnatario ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del terzo pignorato sulla base del precetto intimato, almeno nei limiti delle somme ancora dovute.

[1] Questione in concreto affrontata per il solo periodo successivo alla notifica del precetto e anteriore a quello del pagamento.

[2] Cfr. le recenti Cass. n. 19986 del 10/08/2017; Cass. n. 13112 del 24/05/2017; Cass. n. 9390 del 10/05/2016.

[3] Cfr. Cass. nn. 9173, 9174 del 12/04/2018 e n. 9246 del 13/04/2018.

Sentenza collegata

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Dott. Galbero Nicolò

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