Litisconsorzio necessario(art. 102 c.p.c.): formula e normativa

Lorena Papini 10/04/24
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Il seguente contributo, che contiene la formula e il commento dell’istituto del litisconsorzio necessario (art.102 c.p.c.), secondo le regole della nuova riforma Cartabia, è un estratto del volume Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024 -Dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. Litisconsorzio necessario -formula-


TRIBUNALE ORDINARIO DI ……………………
SEZIONE ……………………………………..
Il giudice istruttore
in funzione di giudice unico
visti gli atti processuali della causa ………………. contro ……………….., n. ……………….. R.G.;
ritenuto che si tratta di un giudizio per scioglimento di comunione ex art. 784 c.p.c., per il quale la domanda si deve proporre nei confronti di tutti i condomini;
visto l’art. 102 c.p.c.;
ORDINA
l’integrazione del contraddittorio nel termine di giorni ……………….. dalla presente ordinanza, con citazione dei sigg. ………………..; ………………..; ………………..; ………………..
Luogo e data ……………… Il g.i. in funzione di giudice unico dott. …………………………………………

2. Normativa


A norma dell’articolo 102 c.p.c., quando la decisione deve essere necessariamente pronunciata nei confronti di più parti queste devono agire o essere convenute necessariamente nello stesso processo (c.d. litisconsorzio necessario). Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorzi necessari. Il litisconsorzio facoltativo è disciplinato dall’articolo 103 c.p.c.
Termini di legge
Fase processuale: prima udienza di comparizione

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3. Commento


1. Litisconsorzio necessario
Si ha litisconsorzio necessario in tutti i casi in cui la legge prevede l’intervento di tutte le parti, rientrano in questa ipotesi i casi in cui è dedotto uno status comune a più persone o un rapporto giuridico unico ma plurisoggettivo. In queste ipotesi il litisconsorzio è necessario perché senza la presenza di tutte le parti non si può instaurare il contraddittorio e la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24482/2013 ha stabilito che la sanzione per tale violazione è quella della nullità dell’intero giudizio; tale sentenza è stata emessa in un procedimento di adattabilità del minore in cui è stato riconosciuto che tale giudizio deve svolgersi sin dall’inizio con il litisconsorzio necessario nei confronti dei genitori del minore.
Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 c.p.c. e ss. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario (Cass. sent. 13533/2021).

2. Principio del contraddittorio garantito con la riforma Cartabia
L’articolo 101 c.p.c. è stato novellato con la riforma Cartabia, operata con il d.lgs. 149/2022, e sono state introdotte maggiori garanzie al principio del contraddittorio. Il nuovo testo ha vigenza dal 28 febbraio 2023.
Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

4. Giurisprudenza


1. Nel caso in cui, nel termine perentorio all’uopo assegnato, nessuna delle parti abbia dato corso all’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., l’estinzione del processo, in mancanza di tempestiva eccezione di parte, non può essere dichiarata dal giudice qualora il contraddittorio sia stato successivamente integrato nei confronti dei litisconsorti necessari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’intervenuta estinzione del processo essendosi i soggetti beneficiari delle disposizioni testamentarie oggetto di impugnazione, originariamente pretermessi, costituiti seppure dopo l’inutile scadenza del termine assegnato dal giudice per l’integrazione del contraddittorio e in assenza di una tempestiva eccezione di estinzione). (Cass. civ., sez. II, ord. 5 ottobre 2023, n. 28043; cassa con rinvio, App. Roma, 3 luglio 2017, n. 133187).

2. Fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell’art.106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione. Rigetta, Trib. Bolzano, 28 settembre 2007. (Cass.civ., sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25676).

5. Volume fonte dell’estratto


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Lorena Papini

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