Pluralità di danneggiati da incidente stradale e superamento del massimale: il litisconsorzio necessario è solo processuale

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Con la sent. n. 42073 del 30 dicembre 2021, la Cassazione, sez. III civ., ha precisato che “L’art. 140, comma 4, primo periodo, cod. ass., conformemente all’esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, va inteso nel senso che il litisconsorzio necessario ha natura solo processuale e non sostanziale; esso dunque presuppone che il processo sia promosso da o contro più danneggiati (oltre che nei confronti dell’assicuratore e del responsabile civile) o in esso intervenga uno o più altri danneggiati – litisconsorzio facoltativo iniziale – e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguenza riduzione proporzionale dell’indennizzo”. Naturalmente tale interpretazione vale anche per l’art. 291 cod. ass.  dello stesso tenore per i casi di risarcimento danni nei confronti della impresa designata dal fondo vittime per la strada.

Ed invero capita spesso che in ipotesi di sinistri stradali con persone macro-lese e/o decedute, i diritti risarcitori dei soggetti interessati superino il c.d. massimale che è la cifra massima indennizzabile da parte dell’assicuratore. A questo punto, l’assicuratore ha tutto l’interesse a ridurre proporzionalmente i diritti delle persone danneggiate fino alla concorrenza delle somme assicurate.

Ma come si traduce tutto ciò nella pratica?

Che onere è posto in capo al singolo danneggiato nel momento in cui deve convocare in giudizio le parti?

Sul punto l’art. 144 cod. ass. statuisce la c.d. azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazioni del responsabile civile per i danni provocati dalla circolazione di in veicolo o di un natante entro il limite del massimale. In caso di pluralità di danneggiati e superamento del massimale, invece, il quarto comma dell’art. 140 cod ass. introduce un’ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 cpc nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate. Ed allora, per il soggetto che deve richiedere in giudizio il risarcimento del danno, sarà sufficiente citare, come avviene di norma, l’impresa di assicurazione ed il responsabile civile, oppure dovrà citare tutte le persone danneggiate dal sinistro ai sensi dell’art. 140 quarto comma cod. ass. e 102 c.p.c.?

Al riguardo, la Cassazione ha ritenuto che l’art. 102 cpc individua il litisconsorzio c.d. iniziale connaturato all’azione esercitata. La giustificazione del litisconsirzio si potrebbe rinvenire nelle circostanza che il concorso di danneggiati rileva ai fini del riparto del massimale, sicchè l’accertamento delle relative pretese deve svolgersi unitariamente nel solo caso in cui venga proposta da alcune delle parti espressa domanda di accertamento positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale degli indennizzi. Non si tratta, quindi, di una ipotesi di litisconsorzio sostanziale, altrimenti si limiterebbe oltremodo la libertà di azione del singolo danneggiato che certamente non può avere le competenze tecniche specifiche per capire se il risarcimento danni spettante a tutti i danneggiati e superi il massimale, né il legislatore può prevedere di affidargli la ricerca e individuazione di tutti i danneggiati, dati questi che, per assenza di competenza professionale e per ragione di privacy, non possono essere nella disponibilità del singolo.

La soluzione interpretativa che è apparsa più condivisibile alla Corte è quella di un litisconsorzio facoltativo iniziale e necessario sotto l’aspetto processuale nel solo caso in cui venga proposta da alcuna delle parti espressa domanda di accertamento di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale degli indennizzi.

In conclusione, l’ipotesi del litisconsorzio necessario prevista dall’ultimo comma degli artt. 140 e 291 cda, ha carattere eccezionale e si pone solo al verificarsi delle condizioni sopra previste; al di fuori di tale ipotesi, anche in presenza di pluralità dei danneggiati, la parte che agisce in giudizio ha solo l’onere di convenire, insieme alla impresa di assicurazioni, il proprietario del mezzo investitore.

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Sentenza collegata

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Avv. Alessandra Pipitò

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