Sentenza per esteso Cassazione n. 10495/2009

sentenza 01/10/09
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 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SEZIONE TERZA CIVILE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. PREDEN      *******                         – Presidente   – 
Dott. *****************                           – Consigliere – 
Dott. UCCELLA     ******                          – Consigliere – 
Dott. SPIRITO     Angelo                     – rel. Consigliere – 
Dott. AMENDOLA    Adelaide                        – Consigliere – 
ha pronunciato la seguente:                                          
sentenza
sul ricorso proposto da:
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA in persona del Direttore degli Affari Legali avv. *****       
R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, Via **************, 2 presso lo studio dell’avvocato DI PORTO ******, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
                                                       – ricorrente –
 
contro
B.R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COL DI LANA 11, presso lo studio dell’avvocato ***************, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al controricorso;
                                                 – controricorrente –
 
e contro
            M.V.;
                                                         – intimati –
e sul ricorso 6519/2005 proposto da:
M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell’avvocato ***************, rappresentato e
difeso dall’avvocato ************************** in virtù di procura a margine del controricorso con ricorso incidentale;
                                                       – ricorrente –
contro
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del Direttore degli
Affari Legali avv.*****.            R.E. elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA **************, 2, presso lo studio dell’avvocato DI
PORTO ******, che lo rappresenta e difende;
                                                 – controricorrente –
 
e contro
B.F.;
                                                         – intimati –
avverso la sentenza n. 4777/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Prima Sezione Civile, emessa il 17/09/04; depositata l’8/11/04; ******
1175/02;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 18/03/2009 dal Consigliere Dott. SPIRITO ******;
udito l’Avvocato ***************;
udito l’Avvocato **************************;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ************* ********, che ha concluso per l’accoglimento del primo e secondo motivo del principale assorbito il terzo, inammissibile il primo dell’incidentale accoglimento del secondo.
                
Fatto
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
La B. – madre del piccolo R.A., tragicamente deceduto nel (OMISSIS) dopo la caduta in un pozzo artesiano in (OMISSIS) – citò in giudizio la RAI e l’attore M.V. per il risarcimento del danno che sosteneva aver sofferto a seguito della messa in onda (da parte della RAI) di un monologo recitato dal M.V., nel quale, tra l’altro, si affermava "Sono le mamme che gettano i bambini nei pozzi; A., J., T. non sono caduti per sbaglio nei cunicoli, sono le mamme che li hanno buttati, poi hanno inscenato il pianto e la disperazione, le ipocrite assassine, le infanticide; nessuna mamma uccide per uccidere la sua creatura, A., J., T., ma per farla tornare nel ventre, nelle ovaie e così apre la terra come una vagina, senza il minimo di rimorso o di ripensamento". Da tale frase e da altri brani dell’opera teatrale la B. si riteneva diffamata.
Il Tribunale di Roma respinse la domanda con sentenza poi riformata dalla Corte d’appello, la quale ha condannato in solido la RAI ed il M. al risarcimento del danno in favore della B..
La RAI propone ricorso per Cassazione a mezzo di tre motivi.
Rispondono con controricorso il M. (che propone anche ricorso incidentale a mezzo di tre motivi), nonchè la B..
Quest’ultima e la RAI hanno depositato memoria per l’udienza.
 
Diritto
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo la RAI – nel lamentare la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 33 Cost., agli artt. 5, 85 e 595 c.p., all’art. 2059 c.c. nonchè i vizi della motivazione – censura la sentenza laddove ha affermato che un’opera d’arte, che prenda spunto da fatti realmente accaduti, deve rispettare la verità dei fatti stessi. Sostiene, invece, la ricorrente che siffatto criterio non trova applicazione con riguardo al monologo in questione, non avendo esso nè il taglio della critica giornalistica, nè quello dell’inchiesta d’autore (basata su vicende giudiziarie), nè tanto meno quello della ricostruzione realistica o storica. Il giudice avrebbe dovuto, dunque, valutare non se i fatti riferiti dal M. fossero veri o falsi, bensì se gli stessi, palesemente non veritieri, potessero mai, nel complesso dell’opera teatrale, essere percepiti dai telespettatori come veri.
Sotto diverso profilo, la ricorrente lamenta la contraddittorietà nella quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per aver prima affermato che l’opera d’arte soggiace al solo criterio della verità (non anche a quello della continenza e dell’interesse pubblico), per poi far riferimento a tutti i tre criteri, a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza avrebbe immotivatamente addebitato al M. l’attribuzione alla B. dell’infanticidio volontario, senza operare alcuna valutazione sul testo del monologo.
Il terzo motivo censura la sentenza per non avere svolto indagine (e non aver motivato) intorno all’elemento psicologico a sostegno dell’azione, ossia alla sussistenza del dolo da parte della RAI in relazione alla messa in onda della trasmissione in questione.
Nel primo motivo il M. sostiene che il giudice sarebbe caduto nell’errore di ritenere che l’opera mandata in onda dalla RAI sia la ripresa televisiva di una sua opera teatrale scritta nel (OMISSIS). Ciò sarebbe documentalmente falso, in quanto alla sua originaria opera teatrale si sarebbe sostituita altra opera, ossia il film della regista D.L., che ha ne avrebbe modificato sia il titolo, sia la stesura. Di qui l’errore di ritenere il M. autore ed interprete dell’opera teatrale (mentre egli era stato solo interprete dell’altrui film) e, dunque, di attribuirgli la legittimazione passiva (sic) rispetto all’azione risarcitoria intentata.
Il secondo motivo aderisce alle censure già svolte in argomento nel ricorso della RAI. Il terzo motivo censura la sentenza per non avere, comunque, proceduto alla graduazione delle responsabilità tra il M. e la RAI, nella considerazione che il primo è rimasto estraneo sia alla realizzazione del film (del quale è stato solo interprete), sia alle relative modalità di diffusione.
Preliminarmente deve essere trattato il primo motivo del ricorso del M., il quale vi lamenta il proprio difetto di titolarità passiva nell’obbligazione risarcitoria (impropriamente definita carenza di "legittimazione passiva"). Il motivo è inammissibile, in quanto lamenta un errore di fatto nel quale sarebbe incorso il giudice d’appello e, dunque, un vizio revocatorio della decisione e non di leqittimità.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso della RAI ed il secondo motivo del ricorso del M. sono fondati.
A base della decisione il giudice argomenta che l’espressione artistica può senz’altro prescindere dai requisiti dell’interesse generale alla diffusione di una notizia e della continenza (quale uso appropriato e moderato del discorso), ma non da quello della verità dei fatti dai quali l’opera stessa prende spunto. Nel senso che l’artista può inventare fatti ed eventi non accaduti per collegarli ad altri realmente verificatisi, ma a condizione di non violare, in tale irrealistica manipolazione, il diritto alla reputazione ed all’onore dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti. Secondo il giudice, dunque, la mancata veridicità dei fatti attribuiti alla madre di A. (il volontario infanticidio, nonchè l’ipocrisia di chi finge dolore dinanzi al pubblico ed, invece, non prova nè rimorso, nè pentimento) concreta gli estremi del reato di diffamazione ai suoi danni.
Siffatta tesi è censurabile sia per violazione di legge, sia per vizio della motivazione.
Alla Corte è posto il tema del giusto contemperamento tra valori entrambi costituzionalmente protetti, quali, da un lato, la dignità, l’onore e la reputazione della persona, dall’altro, il libero esercizio dell’arte.
Occorre innanzitutto rilevare la profonda diversità esistente tra la notizia giornalistica, l’attività saggistica o documentaristica, da una parte, e l’opera artistica, sia essa teatrale, letteraria o cinematografica, dall’altra. Le prime hanno lo scopo di offrire al lettore o allo spettatore informazioni, notizie, fatti, vicende, esposte nel loro nudo contenuto o ricostruite attraverso collegamenti e riferimenti vari, al solo scopo di rendere edotto il lettore o lo spettatore di determinati avvenimenti, oppure di ricostruire attraverso di essi un discorso che abbia un tessuto politico, narrativo, giornalistico o storico. L’opera artistica se ne differenzia per l’essenziale connotato della creazione, ossia di quella particolare capacità dell’artista di manipolare materiali, cose, fatti e persone per offrirli al fruitore in una visione trascendente gli stessi, tesa all’affermazione di ideali e di valori che possano trovare riscontro in una molteplicità di persone.
Per raggiungere questo fine l’opera artistica si sviluppa attraverso toni a volta elegiaci, altre volte drammatici o comici, ed adopera gli strumenti della metafora, del paradosso, dell’iperbole; comunque, esagera nella descrizione della realtà tramite espressioni che l’amplificano, per eccesso o per difetto.
Siffatta peculiare caratteristica dell’opera artistica e soprattutto l’imprescindibile deformazione della realtà in essa impressa, impone al giudice, chiamato a delibare la pretesa risarcitoria come conseguenza della diffamazione, un accertamento diverso rispetto a quello comunemente svolto con riguardo all’esercizio dell’attività giornalistica e documentaristica. Diverso sia quanto alla reale volontà, da parte dell’artista, di ledere l’altrui dignità, sia, soprattutto, quanto all’effettiva verificazione del c.d. danno – evento.
Con ciò si intende dire che, per considerare effettivamente leso l’altrui onore, non è sufficiente accertare che l’opera artistica non sia veritiera, in quanto l’arte non è affatto interessata, nè deputata ad esprimere la realtà nella sua verità fenomenica; così come il lettore o lo spettatore di un opera artistica teatrale o cinematografica non s’aspetta d’essere posto al corrente di notizie vere, attendendo, piuttosto, la manipolazione della realtà, finalizzata al raggiungimento di mete ulteriori ed ideali.
Diversamente, si banalizza il tema e si finisce con il disconoscere affatto il diritto al libero esercizio dell’arte.
Allora, perchè possa dirsi verificata la diffamazione è necessario accertare che l’offesa sia arrecata al di fuori di ogni sforzo creativo e che l’espressione sia percepita dal fruitore (lettore o spettatore che sia) come vera e, dunque, offensiva della dignità, dell’onore e dell’altrui reputazione. Diversamente, vien meno l’esistenza stessa dell’illecito aquiliano.
Di queste esigenze s’è già accorta la giurisprudenza di legittimità, la quale, pur non essendosi finora espressa in ordine al generale problema della diffamazione da opera d’arte, ha specificamente trattato della satira, definendola una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, che può realizzarsi anche mediante l’immagine artistica, come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte. Ed ha ritenuto che, nell’esercizio del diritto di satira e, dunque, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive dell’immagine altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass. 28 novembre 2008, n. 28411; 8 novembre 2007, n. 23314).
In questa occasione, ampliando il tema e sulla base di quanto premesso, può essere affermato il seguente principio:
Perchè possa dirsi concretata la diffamazione a mezzo d’opera teatrale, cinematografica o letteraria non è sufficiente che il giudice accerti la natura non veritiera di fatti o circostanze attinenti una persona menzionata, che possano potenzialmente arrecare offesa alla sua dignità, ma è necessario che accerti, altresì, che non si tratti di un’opera artistica, in quanto tale caratterizzata dalla idealizzazione della realtà ed espressa mediante le più varie figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa; che, pertanto, l’espressione diffamatoria sia stata effettivamente percepita dal pubblico dei fruitori non solo come veritiera, ma soprattutto come gratuitamente offensiva.
Venendo al caso in esame, è agevole osservare che il giudice non s’è affatto prodigato nel descritto accertamento, ma s’è limitato ad appurare che il fatto riferito dall’artista non era vero, ossia che nè la mamma di A., nè quelle degli altri due bambini (dei quali non si conosce l’identità ma che, probabilmente, devono avere subito una fine analogamente tragica) sono colpevoli d’infanticidio. Da questa semplice considerazione ha dedotto che l’autore dell’opera teatrale fosse, dunque, responsabile di diffamazione, senza verificare nè se la frase incriminata (trascritta nella parte espositiva di questa sentenza) fosse stata effettivamente percepita come vera dagli ascoltatori, nè se l’autore nutrisse la consapevolezza dell’altrui diffamazione (la vicenda è tuttora trattata dalle parti – come lo è stata anche dal giudice – sotto il profilo dell’accertata consumazione del reato di diffamazione, senza tener conto dell’evoluzione giurisprudenziale in tema di danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali della persona).
Così argomentando, il giudice non solo ha violato i criteri posti a base della responsabilità civile, ma ha anche reso una motivazione in parte monca ed in parte contraddittoria. Infatti, ha omesso di valutare quella frase nel più ampio contesto dell’opera e dell’intera trasmissione televisiva nella quale era inserita e, per di più, s’è contraddetto quando, per un verso, ha ammesso che l’arte consiste in una "irrealistica manipolazione" e, per altro verso, da questa affermazione non ha dedotto le più generali considerazioni delle quali sopra s’è detto.
La sentenza deve essere, dunque, cassata ed è possibile, per questa Corte, giudicare nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Ebbene, la domanda della B. deve essere respinta. La frase surriportata, e sulla base della quale unicamente il giudice d’appello ha fondato il giudizio di responsabilità a carico della RAI e del M., può sicuramente definirsi aspra, brutale e, per certi versi, crudele, ma, di certo, non può aver fatto credere ad alcun telespettatore che effettivamente quei bambini siano stati vittime della furia omicida e paranoica delle loro madri. La stessa metafora del ritorno nel ventre palesemente dimostra la trasfigurazione di fatti purtroppo tristemente reali per fini creativi che trascendono i fatti stessi. Ne basta la lettura per escludere categoricamente che l’autore fosse diretto dal mero intento, peraltro a circa (OMISSIS) dall’accadimento (per quanto riguarda A.), di arrecare offesa alla dignità di quelle mamme.
Questa considerazione è rafforzata dalla rivisitazione della frase nel contesto non solo del monologo teatrale, bensì dell’intera trasmissione. Il giudice di primo grado, che ha preso visione della cassetta audiovisiva acquisita agli atti del processo, spiega che il programma inizia con un’intervista al M. (le seguenti considerazioni sono esposte anche nei ricorsi in esame), il quale illustra le ragioni che lo hanno spinto a scrivere il testo e racconta che, con il passare degli anni, il problema della morte gli si è presentato sempre più impellente ed angosciante, sicchè, quasi per sdrammatizzarlo, ha cercato soccorso nell’immaginario, sperando in tal modo di togliere ed offuscare lo spazio alla "morte vera". Di qui la necessità di fermare l’attenzione su quelle vicende tragiche che hanno interessato l’opinione pubblica, nella speranza di esorcizzare la morte o di sconfiggerla, anteponendole una ricostruzione artistica, anche nelle sue forme di manifestazione più incomprensibili ed atroci. Lo stesso giudice di primo grado rileva che l’atmosfera dell’opera è così surreale, spettrale ed altamente suggestiva, la recitazione così fredda, lenta e ripetitiva da esprimere un atteggiamento evidentemente finalizzato, più che a comunicare contenuti, a suscitare, innanzitutto, stupore e meraviglia nello spettatore.
Alla rappresentazione segue, poi, un commento in cui lo stesso autore spiega che attraverso di essa non intendeva certo sostenere che le madri erano assassine dei figli, ma che aveva visto in quelle morti l’espressione di un amore materno.
Insomma, l’intera trasmissione conteneva ripetute ed inequivoche avvertenze allo spettatore circa il fatto che egli si trovava al cospetto di una finzione, strumentale ad un disegno artistico esplicitato nel suo contenuto e nel suo scopo. Tutto il contesto della trasmissione consente di escludere che neppure uno degli spettatori abbia potuto intravedere in quella finzione un barlume di verità. Con la conseguenza che la dignità delle madri dei bambini menzionati (tra le quali quella di A.) non poteva essere scalfita dalla rappresentazione.
In conclusione, dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso del M., accolti i motivi primo e secondo della RAI, nonchè il secondo del M. e dichiarati assorbiti gli altri, i ricorsi devono essere accolti, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, la domanda della B. deve essere respinta.
La peculiarità e la novità della vicenda trattata consigliano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei giudizi di merito, nonchè di quelle del giudizio di cassazione.
 
P.Q.M.
LA CORTE Riuniti i ricorsi, li accoglie, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della B.. Compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi di merito, nonchè quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009

sentenza

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